Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18967 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in Roma in via Ennio

Quirino Visconti n. 20, presso lo studio dell’avvocato Antonini

Mario, dal quale e’ rappresentata e difesa assieme all’avvocato

Murino Giuliana per procura rilasciata a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, elettivamente

domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, Nicola Valente e Clementina Pulli per procura rilasciata

in calce al ricorso per cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 202/2008 della Corte d’appello di Cagliari,

depositata il 2/7/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30.06.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PATRONE Ignazio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

F.A. conveniva dinanzi al giudice del lavoro di Cagliari l’INPS e il Ministero dell’Economia e Finanze per ottenere l’indennita’ di accompagnamento ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 e della L. 11 febbraio 1980, n. 18. Rigettata la domanda, proponeva appello contestando l’accertamento compiuto dal consulente tecnico di ufficio a proposito delle sue condizioni fisiche.

Con sentenza del 30.4 – 2.7.08 la Corte di appello di Cagliari, dopo aver preso in considerazione tutte le censure mosse alla sentenza impugnata ed averne riscontrato l’infondatezza sul piano argomentativo, rigettava l’impugnazione.

Con il ricorso ora in esame l’attrice chiedeva la cassazione della sentenza di appello per insufficiente motivazione in punto di valutazione di due certificazioni mediche che assume non considerate dal c.t.u., m relazione ad alcuni referti radiografici, concludendo che “la motivazione … non appare corretta sotto il profilo dell’iter logico, perche’ segue un percorso circolare, riproponendo sostanzialmente le conclusioni del consulente tecnico di ufficio e della commissione AUSL, banalizzando le contrarie argomentazioni dei certificati medici non esaminati dal perito”.

L’INPS rispondeva con controricorso, mentre il Ministero non svolgeva attivita’ difensiva.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che e’ stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso e’ infondato.

Con il ricorso non vengono dedotti vizi logico – formali che si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanziano in affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma sono formulate mere considerazioni che si traducono in una sostanziale critica del convincimento del giudice di merito fondato sulla consulenza tecnica. Tale assunto per consolidata giurisprudenza non e’ idoneo a supportare la denunzia del vizio di motivazione, in quanto si traduce in una inammissibile contestazione del giudizio medico – legale formulato dal giudice sulla base della relazione del c.tu. (da ultimo Cass. 25.8.05 n. 17324, conformi anche le sentenze nn. 16392/04, 3519/01 e 225/00).

Va, comunque, rilevato che il giudice di merito ha fornito ampia motivazione circa la non incidenza della certificazione medica indicata nel ricorso sulle conclusioni del consulente tecnico, rilevando che il parere ivi espresso era da ritenere comunque disatteso successivamente dalla Commissione medica AUSL e dall’accertamento peritale, nei quali la situazione sanitaria dell’assicurata era stata ampiamente discussa, proprio in relazione a quelle affezioni indicate in detta documentazione, che, dunque, pur non essendo esplicitamente menzionata era, tuttavia, ampiamente presa in considerazione.

Il ricorso e’, dunque, infondato e deve essere rigettato.

Nulla deve statuirsi in punto di spese avendo parte ricorrente effettuato la dichiarazione sostitutiva di titolarita’ di reddito IRPEF di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

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