Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18967 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 27/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 27/09/2016), n.18967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20654-2010 proposto da:

M.F., c.f. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, Via Ennio

Quirino Visconti 58, presso lo studio dell’avvocato CARLA PETRARCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DAMIANO PAOLO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO e LELIO MARITATO giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 01/03/2010, R.G. N. 1433/200B;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 134 del 2010, la Corte d’appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta da M.F. al fine di far dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’azienda agricola L. negli anni dal (OMISSIS), con la condanna dell’Inps alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di Capaccio, dai quali era stato cancellato a seguito di un accertamento Ispettivo compiuto dai funzionari dell’Inps. La Corte territoriale valorizzava le risultanze del verbale ispettivo ed in particolare delle dichiarazioni ivi contenute, rese dall’amministratrice dell’azienda agricola Ma.Gi., suocera del M., che aveva dichiarato di non occuparsi della conduzione dell’azienda, alla quale avevano sempre provveduto la figlia I. ed il genero M.F.. Quest’ultimo poi aveva confermato di partecipare insieme alla moglie alla conduzione dell’azienda, curando in particolare i rapporti con i clienti e i fornitori, provvedendo all’assunzione ed al licenziamento dei dipendenti e tenendo i contatti con i consulenti fiscali e del lavoro. Correttamente pertanto, ad avviso della Corte territoriale, l’istituto aveva disposto la cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli e la sua iscrizione d’ufficio nella gestione previdenziale dei datori di lavoro agricolo.

Per la cassazione della sentenza M.F. ha proposto ricorso, cui ha resistito con controricorso l’Inps.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La formulazione del ricorso esclude in primo luogo che possa ritenersi soddisfatta la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4. Questa norma, secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, stabilisce che i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali, poichè il giudizio di cassazione è a critica vincolata, sicchè la tassatività e specificità dei motivi di ricorso esige la formulazione del vizio in modo che esso possa rientrare nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (per tutte, Cass., n. 17183 del 2003, n. 10420 del 2005, Cass. n. 15882 del 2007). Non è quindi consentita l’esposizione diretta e cumulativa delle critiche che si muovono alla sentenza, quando la sua formulazione non permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato, così rimettendo al giudice di legittimità il compito di Isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle aduno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (v. Cass. n. 19443 del 23/09/2011, n. 15242 del 12/09/2012, n. 9793 del 23/04/2013, S.U. Sez. U, n. 9100 del 06/05/2015).

Tale è appunto la caratteristica del ricorso in esame: esso consta di 38 pagine articolate in paragrafi, numerati dall’uno ai sette, con numerosi sotto paragrafi e successivamente le conclusioni sono di nuovo numerate sotto il numero sei. Nell’ambito di tali paragrafi, la soluzione adottata dal giudice di merito viene criticata per motivi di fatto e di diritto, che non risultano puntualmente e separatamente articolati e non consentono di comprendere con chiarezza quale sia lo scrutinio che viene richiesto.

2. la sentenza, che ha valorizzato le dichiarazioni rese agli Ispettori dal M. e dalla suocera, titolare dell’azienda agricola, ritenendo che le circostanze fattuali da esse risultanti fossero idonee a dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva e l’assenza di subordinazione nella posizione lavorativa del ricorrente, è peraltro conforme a diritto. Occorre infatti ribadire che il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (Cass. n. 11012 del 09/05/2013, n. 23800 del 07/11/2014).

2.1. Il contenuto di tali dichiarazioni, costituente prova liberamente valutabile dal giudice (Cass. n. 17702 del 07/09/2015), viene poi nel caso inammissibilmente contestato mediante la (parziale) trascrizione di documentazione (che ad avviso del ricorrente dimostrerebbe la subordinazione) che non viene allegata al ricorso e la cui affoliazione processuale non è specificamente indicata, se non con la generica indicazione “esibita ed allegata alla produzione di parte ricorrente” (ma che non risulta tra gli allegati indicati nel ricorso introduttivo del giudizio, che è stato integralmente riportato dopo la pag. 1 del ricorso per cassazione), in violazione degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Del verbale ispettivo, inoltre, di cui si lamentano vizi formali, non viene riportato Integralmente il contenuto, nè lo stesso è allegato al ricorso.

2.2. Inoltre, occorre qui ribadire che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (pur nella formulazione vigente ratione temporis, anteriore alla modifica Introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134 del 2012), non equivale a revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione del giudice del merito per una determinata soluzione della questione esaminata, posto che essa equivarrebbe ad un giudizio di fatto, risolvendosi in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità: con la conseguente estraneità all’ambito del vizio di motivazione della possibilità per questa Corte di procedere a nuovo giudizio di merito attraverso un’autonoma e propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. 28 marzo 2012, n. 5024; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694). Sicchè, per la configurazione di un vizio di motivazione su un asserito fatto decisivo della controversia è necessario che il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle risultanze fondanti il convincimento del giudice, onde la ratio decidendi appaia priva di base, ovvero che si tratti di elemento idoneo a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto giuridico in contestazione e perciò tale che, se tenuto presente dal giudice, avrebbe potuto determinare una decisione diversa da quella adottata (Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 18368 del 2013, Cass. n. 16655 del 2011, n. 16655; Cass. (ord.) n. 2805 del 2011). Il che non avviene nel caso in esame, laddove gli aspetti valorizzati (capitolazioni istruttorie ed elementi desunti dal certificato storico del Centro per l’ Impiego relativo al M., dagli elenchi nominativi, dai libri matricola e paga dell’azienda agricola, dalle buste paga, dai CUD, dallo statuto della Cooperativa), attengono all’aspetto formale del rapporto, piuttosto che alla sua concreta attuazione ed al ruolo ed ai compiti effettivamente attribuiti al M. e da lui svolti, sicchè neppure ne risulta la decisività ai fini della decisione.

3. Il ricorso dev’essere pertanto rigettato e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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