Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18967 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 16/09/2011), n.18967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma via Fasana 16,

presso lo studio dell’avv.to Riccardo Rampioni, rappresentato e

difeso dall’avv.to Giabbanelli Ezio, giusta procura a margine del

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in Roma viale delle

Milizie 34, presso lo studio degli avv.ti BISCONTI Rocco Agostino e

Marino Bisconti che la rappresentano e difendono, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello de L’Aquila n. 210/2007,

sezione civile, emessa il 6 marzo 2007, depositata il 27 marzo 2007,

R.G. n. 259/2006;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 maggio 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato A. Andreoni per il ricorrente;

udito l’Avvocato Rocco Agostino per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La controversia ha per oggetto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso fra i coniugi M. C. e A.A.;

A.A. impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello de L’Aquila che ha respinto il suo gravame avverso la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Pescara e ha accolto l’appello incidentale della C. condannandolo al pagamento in favore dell’ex coniuge di un assegno mensile di 1.000,00 Euro con rivalutazione secondo indici ISTAT su base annua e, a partire dal marzo 2006, della somma di 800,00 Euro mensili direttamente e in favore della figlia. Con la stessa sentenza la Corte di appello ha confermato nel resto la sentenza di primo grado e ha condannato A.A. al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito;

Con i due motivi di ricorso A. deduce: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

Si difende con controricorso C.M.;

La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

Il ricorso è inammissibile, ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla controversia, per omessa formulazione del quesito di diritto quanto al primo motivo di ricorso ; Nel testo illustrativo del secondo motivo di ricorso, rubricato come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia non vi è la prescritta sintesi diretta a identificare il fatto controverso rispetto al quale la motivazione sarebbe insufficiente e contraddittoria o a indicare le ragioni che la renderebbero inidonea a giustificare la decisione;

La lettura integrale del ricorso rivela in ogni caso che l’impugnazione consiste in una esclusiva e inammissibile contestazione di merito alla sentenza impugnata;

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e a carico del ricorrente vanno poste le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00 di cui 2000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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