Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18967 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 16/07/2019), n.18967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26017-2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIORGIO SCALIA,

12, presso lo studio dell’avvocato VALERIO GALLO, rappresentato e

difeso dagli avvocati SANTINA GUARRAGI, BERNARDO DI CHIARA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE C/O LA PREFETTURA DI MILANO UTG DI

MILANO;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2732/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato P01/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto n. 4243 del 01/08/2018 il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea – ha respinto il ricorso proposto dal cittadino senegalese S.L. avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano, negando l’invocata protezione umanitaria;

2. avverso detto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo – con cui si lamenta la “esclusione della fissazione dell’udienza di comparizione parti in assenza di videoregistrazione” e si censura la decisione laddove “non si è ritenuto necessario procedere a nuova audizione dell’interessato”, per non avere la difesa “introdotto ulteriori temi di indagine, nè allegato fatti nuovi” – è infondato, perchè dal decreto risulta che in realtà l’udienza è stata fissata, mentre l’obbligo di fissazione dell’udienza non comporta automaticamente la necessità di una nuova audizione (Cass. 17717/2018, 3935/2019), dal momento che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, ancorchè non obbligatoria in base alla normativa vigente ratione temporis (anteriore alle modifiche intervenute con il D.L n. 13 del 2017 conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017), all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (Cass. 5973/2019; cfr. Corte giust. 26 luglio 2017, Moussa Sacko; Corte EDU 12 novembre 2002, Dog c. Suede);

5. il secondo mezzo – rubricato “violazione e falsa applicazione (…) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione al rigetto della domanda proposta in via principale in ordine alla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari” – veicola in realtà una inammissibile contestazione sul merito della decisione, limitandosi il ricorrente a dedurre che il tribunale “avrebbe dovuto approfondire le (proprie) dichiarazioni (…) così da capire quali siano stati i maltrattamenti perpetrati dallo zio”, ai fini della protezione umanitaria, negata nonostante egli “avesse dimostrato di avere fatto significativi sforzi di integrarsi in Italia”;

6. il motivo resterebbe inammissibile anche se interpretato come censura motivazionale, in quanto difforme dai canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis), i quali richiedono l’indicazione del “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, del “dato” testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, del “come” e “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf., explurimis, Cass. 27415/2018);

7. al rigetto del ricorso non segue la condanna alle spese, in mancanza di difese del Ministero intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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