Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18966 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, NICOLA VALENTE, ALESSANDRO RICCIO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.G., D.P.A., D.P.M., DE.

P.G., D.P.C., d.p.G., figli ed

eredi di M.M.A., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 26, presso lo

studio dell’avvocato BAUZULLI FILIPPO, rappresentati e difesi dagli

avvocati TROSO ANTONIO, SANSONETTI PAOLO, giusta mandato a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 522/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

5.3.09, depositata il 19/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d’appello di Lecce accoglieva la domanda proposta nei confronti dell’Inps da D.P. G., A., M., Gi., C. e g., eredi di M.M.A. per ottenere che sulla somma di L. 60.138.585, corrisposta alla dante causa a titolo di arretrati della pensione di reversibilita’, per il periodo dal 1985 al 31 dicembre 1995, in forza della applicazione dei benefici di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 3 corrisposti il 5 luglio 1996, rivalutazione e interessi dal giorno di maturazione del diritto a ciascun rateo, e non gia’ dal 121 giorno dalla presentazione della domanda del 6 novembre 1993; Letto il ricorso dell’Inps con un motivo ed il controricorso degli eredi M.;

Considerato che l’Inps lamenta che gli accessori dovrebbero decorrere dalla data della domanda, giacche’ il diritto alla integrazione al minimo, avendo natura autonoma rispetto alla pensione di reversibilita’, sarebbe condizionato alla domanda dell’interessato, di talche’ interessi e rivalutazione dovrebbero decorrere dal 121 giorno successivo ad essa;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perche’ non risulta da quale norma l’Istituto tragga il convincimento che, per ottenere l’integrazione al minimo, sia necessaria apposita domanda per cui va applicato il principio generale per cui la integrazione scatta al momento stesso di liquidazione della prestazione, se il diritto ad essa sussiste;

Rilevato che non si assume in ricorso che, nel caso specifico, la integrazione al minimo spettasse da data diversa rispetto a quella di decorrenza della pensione di reversibilita’;

Ritenuto che le pronunzia citate dall’Istituto, attengono alla diversa questione concernente la decadenza dall’azione giudiziaria, in cui, nei casi in cui la domanda relativa all’integrazione al minimo veniva separatamente proposta, hanno fatto decorrere il termine dalla sua proposizione;

Ritenuto che pertanto il ricorso va rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta/00, oltre mille/00 Euro per onorari, oltre Iva, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

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