Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18966 del 27/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 27/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 27/09/2016), n.18966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28999-2010 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.I., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BROFFERIO 3, presso lo dio dell’avvocato TIZIANA CARDARELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MORANDI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2009 della CORTE D’APPELLO TRENTO SEZ.DIST.

DI BOLZANO, depositata il 27/11/2009 R.G.N. 2/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito l’Avvocato CARDARELLI TIZIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 27.11.2009, la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in parziale riforma della statuizione di primo grado, dichiarava il diritto di P.I. di beneficiare dell’indennità integrativa speciale sulla pensione diretta corrispostale dall’INPS a far data dal (OMISSIS), dichiarando altresì che da tale ultima data l’INPS aveva diritto di ripetere gli aumenti in quota fissa e di perequazione corrispostile.

La Corte, in particolare, riteneva che la sopravvenuta abrogazione della L. n. 724 del 1994, art. 15, comma 5, da parte della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 776, consentisse all’assicurata di percepire l’indennità integrativa speciale su entrambe le pensioni di cui era titolare, fermo restando il diritto dell’Istituto di detrarre quanto dovutole a titolo di aumenti in quota fissa e di perequazione.

Contro queste statuizioni ricorre l’INPS con un motivo. Resiste con controricorso Irene P.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

Con l’unico motivo di censura, l’INPS deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 774 e 776, per avere la Corte territoriale ritenuto che a far data dal (OMISSIS) l’assicurata potesse beneficiare dell’indennità integrativa speciale su entrambe le pensioni in godimento (e segnatamente sulla pensione diretta), fermo restando il diritto dell’Istituto di ripetere quanto corrispostole a titolo di perequazione.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Va premesso che la Corte di merito è pervenuta al risultato censurato dall’INPS muovendo dall’avvenuta abrogazione della L. n. 724 del 1994, art. 15, comma 5, da parte della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 776: ad avviso della Corte, infatti, posto infatti che l’art. 15 cit. stabiliva che il divieto di cumulare più indennità integrative speciali, già previsto alla L. n. 324 del 1959, art. 2, comma 6, e poi trasfuso con modifiche nel D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 99, comma 2, fosse applicabile limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31.12.1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite, la sopravvenuta abrogazione della disposizione cit. da parte della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 776, avrebbe comportato, per quanto qui interessa, la sottrazione dell’indennità integrativa speciale corrisposta sulla pensione diretta al divieto di cumulo e la sua trasformazione da assegno accessorio a parte integrante della pensione stessa, sicchè a far data dal (OMISSIS) l’assicurata avrebbe diritto a pretendere la corresponsione dell’indennità integrativa speciale sulla pensione diretta erogatale in quanto ex dipendente INPS, fermo restando il diritto dell’Istituto di ripetere quanto corrispostole a titolo di perequazione.

Obietta l’INPS alla superiore ricostruzione che l’abrogazione della L. n. 724 del 1994, art. 15, comma 5, da parte della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 776, aveva invece tutt’altra finalità, essendo piuttosto destinata a risolvere il dissidio emerso nella giurisprudenza contabile circa la sopravvivenza di tale disposizione una volta entrato in vigore la L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 41: ad avviso dell’Istituto, infatti, una volta fissato da tale ultima norma (per come interpretata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 774) il principio secondo cui la pensione ai superstiti sorta successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 sarebbe stata attratta nell’ambito delle regole dettate per l’assicurazione generale obbligatoria, con conseguente corresponsione dell’indennità integrativa speciale non più per intero, ma nella stessa misura del trattamento di reversibilità, e ciò indipendentemente dalla data di maturazione della pensione diretta, bisognava necessariamente abrogare una disposizione come quella della L. n. 724 del 1994, art. 15, comma 5, che invece fissava un collegamento espresso fra la data di maturazione della pensione diretta e la misura (intera o percentuale) in cui si sarebbe potuto godere dell’indennità integrativa speciale nel trattamento di reversibilità, fermo restando invece il divieto di cumulare più indennità integrative speciali, che per le pensioni dirette liquidate anteriormente al 1.1.1995 sarebbe stato posto implicitamente dalla L. n. 335 del 1995, art. 15, comma 3, il quale, nel fissare al 1.1.1995 la data a partire dalla quale le pensioni dirette liquidate ai dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1 e succ. mod. e integraz., sono liquidate secondo parametri analoghi a quelli dei dipendenti privati, avrebbe escluso da codesta c.d. armonizzazione le pensioni liquidate – come nella specie – con decorrenza anteriore.

Reputa il Collegio che tale ultima prospettazione sia fondata.

Va anzitutto ricordato che l’odierna intimata, titolare di pensione diretta, quale ex dipendente INPS, decorrente dal (OMISSIS), e di pensione di reversibilità a carico dell’INPDAP, decorrente dal (OMISSIS), ha adito il giudice del lavoro per ottenere dall’INPS il pagamento dell’indennità integrativa speciale asseritamente spettantele sulla pensione diretta, che le era stata negata dall’Istituto sul rilievo della contemporanea corresponsione della medesima indennità sul trattamento di reversibilità.

Al riguardo, questa Corte di legittimità ha da tempo posto il principio secondo cui lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale, non può fruire su più di una pensione di tali quote aggiuntive, o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita (Cass. S.U. n. 25616 del 2008), precisando che il divieto di cumulo ha portata generale e dunque si estende – pur con i correttivi apportati dal Corte cost. nn. 494 del 1993 e 197 del 2010, che qui però non rilevano – anche ai trattamenti pensionistici erogati dall’INPS ai propri ex dipendenti (Cass. n. 3589 del 2012), in considerazione del combinato disposto della L. n. 324 del 1959, art. 16, comma 2, e art. 2 e succ. mod. e integraz., secondo il quale detta indennità integrativa compete su un solo trattamento pensionistico, con opzione per il trattamento più favorevole (così da ult. Cass. n. 6968 del 2014).

E’ quindi alla luce di tale principio consolidato che deve esaminarsi l’incidenza delle disposizioni che la Corte territoriale ha valorizzato al fine di escludere che codesto divieto possa avere corso anche successivamente all’abrogazione della L. n. 724 del 1994, art. 15, comma 5. E sul punto, reputa il Collegio che si debbano prendere le mosse dal principio di diritto vivente già rilevato da Corte cost. n. 197 del 2010, secondo il quale la L. n. 724 del 1994, art. 15, comma 3, ha confermato il carattere accessorio delle indennità integrative speciali sulle pensioni liquidate in epoca anteriore al 1.1.1995 e il conseguente assoggettamento dei titolari di più pensioni tutte anteriori a tale data ai limiti relativi al cumulo delle indennità stesse posti dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 99, comma 2; una volta che ciò sia acclarato, infatti, non solo risulta impossibile interpretare l’abrogazione della L. n. 724 del 1994, art. 15, comma 5, nel senso ritenuto dalla sentenza impugnata, visto che il permanere del carattere accessorio dell’indennità integrativa speciale corrisposta sulle pensioni liquidate anteriormente al 1.1.1995 non può ritenersi ascrivibile alla disposizione abrogata, ma risulta avvalorata l’interpretazione dell’art. 15, comma 5, cit., patrocinata dall’INPS, dal momento che, a seguito dell’interpretazione autentica che la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 774, ha dato della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 41, secondo cui, indipendentemente dalla data di maturazione della pensione diretta, la pensione ai superstiti sorta successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 è attratta nell’ambito delle regole dettate per l’assicurazione generale obbligatoria, con conseguente corresponsione dell’indennità integrativa speciale non più per intero, ma nella stessa misura del trattamento di reversibilità.

Una disposizione come quella dell’art. 15, comma 5, cit., che all’opposto, come già ricordato, fissava un collegamento espresso fra la data di maturazione della pensione diretta e la misura (intera o percentuale) in cui si sarebbe potuto godere dell’indennità integrativa speciale nel trattamento di reversibilità, preoccupandosi solo in quest’ottica di richiamare la disciplina del divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale, risultava affatto incompatibile con la regola posta dalla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 42 cit.-

Non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da P.I.. La complessità delle questioni trattate, che hanno richiesto plurimi interventi di questa Corte di legittimità, della Corte costituzionale e dello stesso legislatore, giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di P.I.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA