Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18966 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 02/05/2011, dep. 16/09/2011), n.18966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.D.V.F., PER SE’ E QUALE PROCURATORE DI T.

D.V.R.;

S.E., PER SE’ E QUALE PROCURATRICE DI M.

L., F.R. E T.D.V.G.M.,

Elettivamente domiciliati in Roma, Via Mantegazza, n. 24, presso Cav.

Gardin Luigi; rappresentati e difesi, giusta procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avv. Caggiano Chiara;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CERIGNOLA, Elettivamente domiciliato in Roma, Via Sardegna,

n. 40, nello studio dell’Avv. Cesare Persichelli; rappresentati e

difesi dall’Avv. NICOLA MARINO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 761 della Corte di appello di Potenza,

depositata in data 30 agosto 2006;

Sentita la relazione all’udienza del 2 maggio 2011 del consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Destro Carlo, il quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – T.d.V.F., anche nella qualità di procuratore di T.d.V.R., nonchè E. S., per sè e quale procuratrice di M.L., F.R. e T.d.V.G.M., con atto di citazione notificato in data 29 aprile 1999 convenivano davanti al Tribunale di Foggia il Comune di Cerignola, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’occupazione illegittima e all’irreversibile trasformazione di un fondo di loro proprietà, esteso per mq 1514.

1.1 – Il Comune, costituitosi, eccepiva che, ricorrendo un’ipotesi di occupazione espropriativa, il diritto azionato dagli attori era prescritto.

1.2 – Con sentenza non definitiva, nei cui confronti nessuna riserva di impugnazione veniva avanzata, il tribunale adito affermava la sussistenza di occupazione usurpativa e, quindi, con successiva decisione del 30 aprile 2004, sulla base delle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, condannava il Comune al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 60.924,69, oltre interessi e spese.

1.3 – La Corte di appello di Bari, con la decisione indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado, rigettando le impugnazioni proposte dal Comune di Cerignola e, in via incidentale, dai proprietari dell’area.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione il dott. T.d.

V.F., anche nella qualità di procuratore di T. d.V.R., nonchè la sig.ra S.E., per sè e quale procuratrice di M.L., F.R. e T.d.V.G.M. propongono ricorso, affidato a due motivi. Il Comune di Cerignola resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1996, art. 5 bis, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendosi che, trattandosi di occupazione usurpativa, erroneamente si sarebbe fatto ricorso ai criteri riduttivi di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis.

2.1 – Con il secondo motivo si deduce insufficienza della motivazione in relazione a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la Corte territoriale considerato le deduzioni concernenti una critica all’operato del consulente tecnico d’ufficio, il quale aveva fondato le proprie valutazioni sul valore desumibile da una cessione, intervenuta fra le spesse parti, di un’area di terreno attigua a quello in esame, valore ricavato in base a parametri inutilizzabili, per le ragioni indicate nel primo motivo, nella presente fattispecie.

2.2 – Deve preliminarmente rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel mese di agosto dell’anno 2006, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6, che ha introdotto l’art. 366 bis nel c.p.c.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis:

Cass. S.U. n. 20603/2007; Cass., n. 16002/2007; Cass., n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

2.3 – Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni, atteso che il primo motivo, quanto alle violazioni denunciate, non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, che contenga un’esposizione riassuntiva degli elementi di fatto, così come i riferimenti alla regola di diritto applicata dal giudice di secondo grado ed a quella diversa regola iuris che, a giudizio dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere applicata (Cass., Sez. Un, 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., 25 luglio 2008, n. 20454).

Quanto al vizio motivazionale dedotto con il secondo motivo, manca del tutto quel momento di sintesi omologo del quesito di diritto, nel senso sopra evidenziato.

2.4 – Deve quindi procedersi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nei confronti dell’ente controricorrente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore del Comune di Cerignola, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 2 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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