Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18966 del 16/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 16/07/2019), n.18966
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25950-2018 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MASSIMO GILARDONI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
e contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimata –
avverso il decreto N. R.G. 1397/2018 del TRIBUNALE di ANCONA,
depositato il 20/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/03/2019 dal Cons. Relatore Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Ancona – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea – ha respinto il ricorso proposto dal cittadino pakistano A.A. contro il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona, negando le invocate forme di tutela internazionale, sussidiaria e umanitaria;
2. il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, preceduto da tre questioni di legittimità costituzionale;
3. il Ministero dell’Interno non ha svolto difese;
4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
5. va preliminarmente disattesa la richiesta di sollevare le questioni di legittimità costituzionale prospettate con riguardo al D.L. n. 13 del 2017, per violazione dell’art. 77 Cost. (in relazione ai profili di necessità e urgenza) ed al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost. (in relazione sia al termine per proporre ricorso per cassazione che alla non reclamabilità del decreto del tribunale), essendo sufficiente al riguardo richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis Cass. 17717/2018, 27700/2018, 28119/2018, 32867/2018, 1876/2019; cfr. Corte giust. 26/07/2017, Moussa Sacko);
6. il motivo proposto – violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, con riguardo al disconoscimento della protezione umanitaria per mancata allegazione dei profili di oggettiva vulnerabilità, in assenza di comparazione tra l’integrazione raggiunta e le condizioni nel paese di origine – è inammissibile, poichè si risolve in generiche censure all’ampia e puntuale motivazione adottata, anche in punto di protezione umanitaria, dal tribunale (che tra l’altro sottolinea il lungo tempo trascorso dall’espatrio e la reiterazione della domanda, già presentata in Germania con esito negativo sui medesimi fatti), peraltro senza il rispetto dei canoni dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis), che richiedono l’indicazione del “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, del “dato” testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, del “come” e “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; ex plurimis, Cass. 27415/2018);
7. non sussistono i presupposti per la condanna alle spese, in assenza di difese del Ministero intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019