Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18966 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26378-2018 proposto da:

ALLUMIFER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo

STUDIO LEGALE CASTALDO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUDITTA MERONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1633/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che la contribuente s.r.l. “ALLUMIFER” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, di accoglimento parziale dell’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Napoli, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA 2011; la CTR aveva annullato l’atto impugnato solo nella parte relativa all’IVA per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, ritenendo che la mancanza di detto contraddittorio non fosse rilevante per la parte di accertamento relativa all’IRES ed all’IRAP.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a quattro motivi di ricorso;

che, con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme sull’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale (L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7; L. n. 241 del 1990, art. 7), essendo l’avviso di accertamento impugnato basato sugli studi di settore (D.L. n. 331 del 1993, art. 62 quater); conseguente illogicità della decisione adottata ed incostituzionalità dell’applicazione parziale del principio del contraddittorio unicamente alla parte dell’accertamento riferita ai tributi armonizzati, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; invero l’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale sussisteva, nella specie, sia perchè era stata applicata la normativa degli studi di settore, sia perchè l’avviso di accertamento aveva ad oggetto l’IVA, quale tributo armonizzato; la sentenza impugnata aveva pertanto errato nell’avere annullato l’avviso di accertamento impugnato solo per la parte riguardante l’IVA; al contrario, trattandosi di indagine basata sugli studi di settore, l’Agenzia avrebbe dovuto invitare la società contribuente al contraddittorio preventivo; erroneamente infatti l’ufficio aveva ritenuto che, nella specie, si fosse trattato di un accertamento D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 39, comma 1, lett. d), siccome emesso anche sulla base di altri indizi (rimanenze finali elevate e ricavi dichiarati bassi), atteso che anche questi ultimi entravano pur sempre nell’ambito delle valutazioni proprie degli studi di settore; comunque tali indizi, estranei ed aggiuntivi agli studi di settore, neppure erano stati esaminati nel merito;

che, con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta violazione art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle eccezioni di merito relative alla consistenza delle rimanenza, alla crisi del settore metallurgico ed alla qualificazione dell’avviso di accertamento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; essa ricorrente aveva rilevato che la contestata esiguità dei ricavi era dovuta alla crisi del comparto e che essa, piuttosto che chiudere l’attività, aveva continuato a lavorare con utili molto contenuti; e la CTR aveva totalmente ignorato l’eccezione, come pure aveva omesso di pronunciarsi sulla quantificazione delle rimanenze e sulla eccessività delle stesse, nonchè sulla qualificazione dell’avviso di accertamento impugnato, se cioè fosse stato basato sugli studi di settore o sul D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d);

che, con il terzo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta violazione del D.Lgs. n. 156 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, essendo privo di giustificazione il rigetto delle eccezioni di merito formulate da essa società;

che, con il quarto motivo di ricorso, la società contribuente lamenta violazione art. 116 c.p.c., per omessa valutazione delle risultanze della perizia di parte, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto anche la consulenza di parte, quale contributo fornito da una delle parti all’accertamento della verità, avrebbe dovuto formare oggetto di valutazione; e nella specie la CTR aveva totalmente ignorato detta perizia, che pure aveva formato oggetto di contrapposte valutazioni dialettiche fra le parti;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che la società ricorrente ha presentato memoria;

che il primo motivo di ricorso proposto dalla società contribuente è fondato;

che, invero, la società ricorrente aveva, come primo motivo di appello, rilevato che l’accertamento impugnato era stato effettuato sulla base degli studi di settore; e dal contesto della sentenza impugnata, emerge che anche l’Agenzia delle entrate resistente non ha escluso la circostanza, ritenendo che l’accertamento impugnato fosse fondato non solo sugli studi di settore, ma anche svolto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d);

che la sentenza impugnata non ha affrontato la questione, concernente l’esatta qualificazione del tipo di accertamento impugnato;

che, invero, l’accertamento effettuato attraverso gli studi di settore, strumenti elaborati e modificati periodicamente dall’amministrazione finanziaria ed applicabili alla specie in esame, riferita al 2011, essendo stati essi sostituiti solo a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017, dagli indici sintetici di affidabilità fiscali, è un accertamento presuntivo, fondata sul combinato disposto del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies e della L. n. 146 del 1998, art. 10; in base a dette norme è riconosciuta all’amministrazione finanziaria la possibilità di basare l’accertamento su gravi incongruenze fra quanto dichiarato dal contribuente e quanto dovrebbe essere dichiarato, tenuto conto delle condizioni e delle caratteristiche dell’attività svolta. Il contribuente, in sede di dichiarazione, compila il formulario relativo allo studio del settore, nel quale opera e, qualora esso non risulti congruo, riceve l’invito dell’ufficio ad esporre e documentare i fatti e le circostanze che giustifichino lo scostamento; trattasi pertanto di un insieme di presunzioni semplici, la cui gravità, presunzione e concordanza non è per legge determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati, essendo essi strettamente conseguenti al contraddittorio, che l’ufficio deve obbligatoriamente attivare con il contribuente, il quale ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri e di provare eventualmente le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale; e l’ufficio, ove non ritenga attendibili le allegazioni del contribuente, deve integrare la motivazione dell’atto impositivo, indicando le ragioni del suo convincimento (cfr. Cass. n. 1250 del 2020; Cass. n. 13908 del 2018; Cass. n. 31814 del 2019);

che, pertanto, se accertamento è effettuato attraverso gli studi di settore, è indispensabile il contraddittorio endoprocedimentale, anche con riferimento all’IRES ed all’IRAP; che, stante le rilevanti conseguenze collegate alla precisa qualificazione dell’accertamento impugnato, se cioè esso sia stato svolto sulla base degli studi di settore ovvero sia stato svolto solo in via analitico-induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, s’impone la cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione affinchè si pronunci sulla natura dell’accertamento impugnato, oltre che sulle spese del presente giudizio di legittimità; che sono da ritenere assorbiti i restanti motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte, assorbiti i restanti motivi di ricorso, accoglie il primo, con riferimento al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA