Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18965 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MOVITAL 2002 SRL in liquidazione, in persona del liquidazione,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo

studio dell’avvocato PICOZZI ALESSANDRO, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore nonche’ mandatario

della SCCI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1096/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’8.2.08, depositata il 23/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PATRONE

Ignazio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d’appello di Roma confermava la statuizione di primo grado di rigetto del ricorso proposto dalla Movital srl in liquidazione avverso la cartella esattoriale portante un credito dell’INPS pari a 78.140,26 Euro per contributi relativi al periodo da febbraio a settembre 2004; la Corte territoriale, per quanto ancora interessa, affermava che, trattandosi di cartella emessa per il pagamento dei contributi e non gia’ per sanzioni, non era necessaria la previa contestazione degli addebiti, come previsto dalla L. n. 689 del 1981; era patimenti da rigettare la eccezione di inidoneita’ della cartella ad individuare i contributi pretesi, perche’ questa recava il numero di ruolo e la data in cui era divenuto esecutivo il modello DM 10, da cui emergeva l’importo dei contributi omessi mensilmente e le somme aggiuntive; il credito derivava peraltro dagli stessi mod. DM 10 inviati dalla societa’, che aveva ivi indicato le somme dovute per contributi, modelli mai contestati dalla societa’, la quale peraltro, non aveva mai allegato di avere pagato;

Letto il ricorso della societa’ soccombente e il controricorso dell’Inps;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perche’, quanto al primo motivo di ricorso, concernente il difetto di motivazione per non avere ritenuto necessaria la notifica del verbale di accertamento, si rileva che nessun verbale vi e’ stato perche’ il credito derivava direttamente dai mod. DM 10 in cui lo stesso ricorrente indicava i contributi dovuti, modelli che non sono stati contestati in alcun modo, onde non si comprende il motivo per cui non potrebbero fungere da piena prova;

Ritenuto che, quanto al secondo motivo nessun obbligo a carico dell’Ente previdenziale sembra potersi ricavare dalla piu’ recente legislazione in materia di procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 214, come modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 3 convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, ed ulteriormente modificata dalla L. 2 aprile 2007, art. 3, comma 8 duodevicies, di conversione del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7); Come e’ noto, l’impatto concreto della suddetta normativa nei rapporti tra privati ed enti previdenziali e’ talvolta limitata dagli speciali principi che regolano la materia: l’esempio piu’ evidente e’ dato dalla sostanziale svalutazione dell’obbligo di motivazione (Cass. n. 2804 del 24 febbraio 2003), e, piu’ in generale dalle regole relative ai requisiti di forma – contenuto degli atti, e dal principio generale per cui le controversie giurisdizionali previdenziali hanno direttamente ad oggetto i rapporti sostanziali, con conseguente sottrazione al sindacato giudiziario delle questioni attinenti alla legittimita’ formale e procedurale dei provvedimenti;

Peraltro, contrariamente a quanto si assume in ricorso, risulta dalla sentenza che nella cartella, sulla scorta dello stesso modello, erano indicate le somme mensilmente dovute e le somme aggiuntive, dati sufficienti dunque ad approntare ogni difesa;

Ritenuto che pertanto il ricorso va rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dell’Inps liquidate in Euro trenta/00, oltre quattromila/00 Euro per onorari, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

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