Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18965 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 18965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 28736 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

S.M., B.A., considerati domiciliati ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato ORESTE DE FINIS, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

nei confronti di:

S.S.M.G., considerati domiciliati ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato GIORGIO MARIA SALVATORI, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, SA.VI., D.M.A. e

C.P.A.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n.

1559/2015, depositata in data 13 ottobre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21

giugno 2017 dal consigliere Raffaele Rossi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte di Appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto parzialmente le domande proposte da S.M. e B.A. e, per l’effetto, ha dichiarato inefficace per simulazione assoluta l’atto, stipulato in data 11 luglio 1996, di vendita di bene immobile da Sa.Vi. ai coniugi C.P.A. e D.M.A., condannando la Sa. al risarcimento dei danni in favore degli attori per inadempimento del contratto preliminare avente ad oggetto lo stesso immobile.

Ha invece confermato la decisione di primo grado in ordine al rigetto delle domande formulate da Scrocco e Borrelli volte alla declaratoria di inefficacia per simulazione assoluta o, in via gradata, alla revoca ex art. 2901 c.c. del contratto, stipulato in data 22 novembre 1996, di vendita di altro immobile (anch’esso promesso in vendita agli attori) da S.V. in favore di S.S.M.G..

La sentenza, nella parte relativa a questo secondo capo, è impugnata da S.M. e B.A., sulla base di unico motivo; resiste con controricorso S.S.M.G..

Alcuna attività difensiva hanno svolto le altre parti intimate.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo, per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 116,232e 253 c.p.c., errata valutazione delle risultanze della prova testimoniale”, il ricorrente assume che la Corte territoriale abbia: (a) valutato erroneamente le emergenze processuali e non riconosciuto la sussistenza di “un vero e proprio disegno criminoso” sotteso alle due compravendite stipulate dalla Sa.; (b) ignorato elementi indiziari dimostrativi della natura simulata anche del contratto intercorso con la S.S.M.G., con derivante contraddittorietà della motivazione; (c) disatteso il rilievo probatorio da attribuire, ai sensi dell’art. 232 c.p.c., alla mancata comparazione della convenuta S.S.M.G. all’udienza fissata per rendere l’interrogatorio formale a lei deferito.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, esso – nella formulazione innanzi descritta, connotata da una commistione tra questioni di fatto e questioni di diritto – si pone in evidente contrasto con la regola della chiarezza (già positivamente sancita dall’abrogato art. 366-bis c.p.c., ma comunque correlata all’intrinseca finalizzazione del processo ad una decisione di merito).

In materia di ricorso per cassazione, l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza (ovvero che prospetti una pluralità di questioni involgenti censure al tempo stesso relative ad asserite violazioni di legge e vizi della motivazione unitariamente trattate), costituisce ragione d’inammissibilità dell’impugnazione qualora la sua formulazione non consenta l’agevole individuazione delle questioni prospettate, postulando a tal fine un precluso intervento della Corte volto ad enucleare dalla affastellata struttura del motivo le parti concernenti le separate censure (da ultimo, Cass. 17/03/2017, n. 7009; Cass. 14/09/2016, n. 18021; Cass., Sez. U, 06.05.2015, n. 9100).

Ulteriori ragioni giustificano la inammissibilità del motivo, poichè esso:

– si risolve in una generica critica della ratio decidendi fondante la sentenza gravata, omettendo l’enunciazione di specifici argomenti intesi a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute in detta sentenza debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (diffusamente, Cass. 24/11/2016, n. 24298);

– concerne, nella lunga dissertazione sulla rilevanza dei mezzi istruttori assunti nel corso del giudizio, tipiche di valutazioni di merito (quali la individuazione delle fonti del convincimento, l’apprezzamento di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti) e si concreta in una inaccettabile istanza di revisione di tali valutazioni finalizzata alla richiesta di nuova pronunzia sul fatto, del tutto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (tra le molte, Cass. 04/04/2017, n. 8758; Cass. 03/06/2014, n.12391; Cass. 14/05/2013, n. 11549; Cass. 25/05/2010, n. 12690; Cass., 05/06/2007, n. 15434);

– nemmeno prospetta alcuno dei vizi motivazionali concretanti la fattispecie descritta dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis al caso, per essere la gravata sentenza pronunciata nell’ottobre 2015), da intendersi, alla stregua dell’insegnamento del giudice della nomofilachia, come un’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, e che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (sul punto, sia sufficiente il richiamo a Cass., Sez.U, 22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

2. La disciplina delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): il rigetto del ricorso costituisce il presupposto per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti S.M. e B.A. al pagamento, in via solidale, in favore del contro ricorrente S.S.M.G. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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