Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18965 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 16/09/2011), n.18965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.B.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso l’Avvocato

BASSI AMEDEO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO CASERTA 2 S.R.L. (C.F. (OMISSIS));

– Intimato –

avverso la sentenza n. 2311/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 22.1.04, in accoglimento della domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2 proposta dal Fallimento della Caserta 2 s.r.l. nei confronti di F. B.G., dichiarò l’inefficacia dei pagamenti, per complessive L. 121.380.000, da questi ricevuti dalla società poi fallita nel c.d. periodo sospetto, a titolo di corrispettivo di prestazioni d’opera professionale, e condannò il convenuto a restituire alla curatela la somma predetta, maggiorata degli interessi legali. Il gravame proposto dal F.B. contro la decisione fu respinto dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 13.7.05.

La Corte escluse che le modifiche apportate alla L. Fall., art. 67 dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, potessero trovare applicazione alle azioni proposte prima dell’entrata in vigore del decreto stesso; ritenne assoggettabili a revocatoria i versamenti dedotti in giudizio e dichiarò manifestamente infondata, per le ragioni già indicate dal giudice di primo grado, l’eccezione sollevata dall’appellante, di illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 67 nella parte in cui non esclude la revocabilità dei pagamenti che costituiscono corrispettivo di prestazioni d’opera intellettuale; affermò, che, a prescindere dalla collocazione al chirografo o al privilegio del credito del B., sussisteva l’interesse del Fallimento ad agire nei suoi confronti; rilevò, infine, nel merito, che v’era piena prova della scientia decoctionis dell’appellante, avendo questi collaborato all’ideazione ed alla stesura del contratto che avrebbe dovuto evitare il dissesto della Caserta 2 e che prevedeva la vendita dell’unico cespite di proprietà della società, gravato da varie iscrizioni ipotecarie, per il prezzo di L. 21 miliardi, da pagare mediante accollo interno (e non liberatorio) dei debiti, e risultando inoltre la società poi fallita pluriprotestata.

F.B.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria.

Il Fallimento della Caserta 2 s.r.l. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, il F.B., denunciando violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, dell’art. 11 disp. gen. e della L. n. 80 del 2005, art. 2 nonchè vizio di motivazione, lamenta che la Corte d’Appello abbia frettolosamente archiviato, con una motivazione solo apparente, la questione attinente alle ripercussioni sulle azioni revocatorie in corso delle modifiche apportate alla L. Fall., art. 67 dalla L. n. 80 del 2005, art. 2, comma 1.

Il ricorrente assume che la norma transitoria di cui al comma 2 citato, che stabilisce che il nuovo testo dell’art. 67 si applica ai fallimenti dichiarati dopo la sua entrata in vigore, si riferisce alle sole disposizioni – abrogatici della previgente disciplina- con le quali è stato dimezzato il c.d. periodo sospetto ed è stata fissata nella misura del 25% la sproporzione fra le prestazioni richiesta per la revoca degli atti a titolo oneroso di cui al comma 1 n. 1, mentre non può valere per la disposizione introduttiva della L. Fall., art. 67, comma 3, che prevede diverse fattispecie di esenzione da revocatoria (fra le quali sono compresi i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate dai dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito), avente natura interpretativa, in quanto pone fine a contrasti giurisprudenziali in ordine alla revocabilità degli atti elencati. A dire del B., pertanto, non vi sarebbe ostacolo a ritenere che il nuovo comma della L. Fall., art. 67, non contrastante con il principio di ragionevolezza, abbia efficacia retroattiva. In subordine, per il caso in cui questa Corte non dovesse condividere le sue argomentazioni, il ricorrente solleva eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 11 disp. gen. – per contrarietà al principio di ragionevolezza oltre che per violazione dell’art. 3 Cost. – nella parte in cui non prevede che le leggi aventi natura interpretativa abbiano efficacia retroattiva, e della L. n. 80 del 2005, art. 2, comma 2 perchè non prevede che le ipotesi di esenzione da revocatoria contemplate al comma 1 si applichino ai giudizi ancora in corso e non ancora conclusi.

Sotto altro profilo, ed in ulteriore subordine, il B., richiamando integralmente le argomentazioni già svolte in sede d’appello e disattese dalla Corte territoriale, deduce che i pagamenti da lui ricevuti, costituendo il corrispettivo di una prestazione d’opera professionale finalizzata al risanamento della situazione economica in cui versava la società, e dunque rientrante nell’ampio concetto di attività volta ad assicurare il diritto di difesa della debitrice, non sarebbero assoggettabili a revocatoria;

in via ancor più gradata ripropone l’eccezione di illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 67, comma 2 (nel testo vigente alla data di introduzione del giudizio) nella parte in cui comprende fra i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili assoggettabili a revocatoria anche il pagamento dei compensi dovuti ai professionisti incaricati di svolgere attività di assistenza e di difesa dell’imprenditore per evitarne la crisi economica.

Il motivo è infondato.

1.1) Va, in primo luogo, respinta la tesi della natura interpretativa del D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a) convertito nella L. n. 80 del 2005, nella parte in cui, sostituendo il precedente testo della L. Fall., art. 67, prevede che non siano più assoggettabili a revocatoria specifiche fattispecie di pagamenti (eseguiti) o di negozi giuridici (posti in essere), nel periodo sospetto, dall’imprenditore poi fallito. Il F.B. sostiene che la norma sarebbe stata dettata per porre fine a contrasti giurisprudenziali insorti in materia, che omette però di richiamare e dei quali, per il vero (fatta, forse, eccezione per la revocabilità dei pagamenti ricevuti dal difensore che abbia assistito il fallendo in sede di istruttoria prefallimentare, su cui questa Corte si è comunque pronunciata in maniera univoca con le sentenze nn. 24046/06 e 19215/05) non si rinviene traccia.

Ma, a prescindere da tale considerazione, se davvero ci si trovasse in presenza di una norma di interpretazione autentica (avente, pacificamente, efficacia retroattiva), risulterebbe insensata la previsione della sua applicabilità alle sole azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo la sua entrata in vigore, contenuta nel comma 2 dell’art. cit., che, per la sua chiarezza testuale, non può intendersi riferito – così come pretenderebbe il ricorrente – alle sole novità introdotte nella prima parte del comma 1 dell’articolo medesimo. Manifestamente infondata è, poi, la q.l.c. del predetto D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 2 in quanto non prevede, nonostante l’identità di situazioni, che la nuova disciplina in materia di esenzione dalla revocatoria si applichi a tutti i giudizi L. Fall., ex art. 61 ancora in corso, ancorchè nascenti da procedure fallimentari dichiarate anteriormente.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, con motivazione dalla quale non v’è ragione per discostarsi, che quand’anche la nuova disciplina fosse da interpretare – secondo la tesi del ricorrente – nel senso di ricomprendere nella nozione di “altri collaboratori, anche non subordinati” tutti coloro che abbiano svolto attività professionale in favore del fallito, non ne deriverebbe alcuna violazione del principio di uguaglianza, trattandosi di scelta legislativa che incide in modo identico per tutti i rapporti sorti dopo la riforma, allo stesso modo in cui per tutti i rapporti precedenti valeva una diversa disciplina, quale voluta alla stregua di una diversa valutazione del legislatore, consentita dal testo costituzionale (Cass. n. 5346/07).

Non può porsi, infatti, dubbio di costituzionalità fra situazioni che non siano identiche anche ratione temporis, ed, avuto riguardo agli atti revocandi, tale identità non va considerata solo sotto il profilo della loro contemporaneità, ma anche dalla loro inerenza a procedure di insolvenza in ugual modo databili (Cass. n. 5962/08).

Nè può scorgersi irrazionalità nella scelta del legislatore di non incidere sull’affidamento riposto dai creditori concorsuali nella ricostruzione del patrimonio del fallito in base alle regole vigenti all’atto della dichiarazione di fallimento, e di riservare perciò il mutamento (in peius) delle aspettative di reintegrazione derivante da possibili azioni revocatorie soltanto ai creditori di fallimenti aperti successivamente all’entrata in vigore della riforma.

1.2) Vanno respinte anche le ulteriori ragioni di censura illustrate dal ricorrente nel motivo. Va escluso, infatti, che l’opera professionale da lui svolta (che, per ciò che emerge dalla sentenza impugnata, è consistita nella predisposizione dì un piano per la vendita dell’unico immobile di proprietà della Caserta 2, dietro accollo dei debiti della società venditrice da parte dell’acquirente, e nell’assistenza prestata per la stesura e la stipula del contratto) possa rientrare nel concetto di attività difensiva, che, se pur inteso in senso lato, non può comprendere prestazioni che non solo non sono state rese dinanzi ad un organo giurisdizionale, ma che neppure sono servite ad evitare il successivo pronunciamento di tale organo.

Esulano dunque dal thema decidendum le questioni prospettate dal ricorrente in ordine all’asserita non assoggettabilità a revocatoria dei pagamenti per compensi dovuti a professionisti incaricati di svolgere attività di difesa dell’imprenditore che versi in crisi economica ed all’illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 67 (nel testo applicabile ratione temporis al caso di specie), ove interpretato nel senso che la norma consenta la revoca di tali pagamenti.

Solo per completezza va aggiunto che, come in precedenza ricordato, le questioni sono state già affrontate e respinte da questa Corte con le sentenze nn. 24046/06 e 19215/05, che, con motivazione che va in questa sede pienamente condivisa, hanno rilevato come la revoca, attinendo al pagamento e non già al rapporto di prestazione d’opera intellettuale, non incida sul diritto di difesa dell’imprenditore insolvente, le cui (eventuali ed ipotetiche) difficoltà nel reperire un professionista disposto ad assisterlo non vanno fatte discendere dal contesto normativo (che non manca, fra l’altro, di riconoscere natura privilegiata al credito vantato dal difensore a titolo di compenso per l’attività svolta), bensì dalle oggettive difficoltà economiche in cui egli versa.

2) Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, col quale il F.B., denunciando violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67 e dell’art. 100 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, si duole del rigetto da parte della Corte territoriale dell’eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire della curatela. Costituisce infatti principio consolidato di questa Corte che nell’azione L. Fall., ex art. 67, n. 2, l’eventus damni è in re ipsa, e consiste nella violazione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all’atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava solo l’onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza del convenuto, mentre la circostanza che il pagamento sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio non esclude tale possibile lesione, nè fa venir meno l’interesse all’azione del curatore, poichè è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori di grado potiore, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria (fra molte, da ultimo, Cass. nn. 25571/010, 5505/010, 4785/010).

3) Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., il ricorrente contesta il ragionamento probatorio che ha condotto la Corte territoriale a ritenere provata la sua scientia decoctionis. Osserva, da un lato, che alla data del compimento dell’operazione posta in essere dalla Caserta 2 non era rilevabile alcun elemento di crisi della società, il cui fallimento è stato determinato unicamente dall’inadempimento della cessionaria dell’immobile all’obbligazione assunta di accollarsi i debiti della cedente, e, dall’altro, che egli è stato pagato solo due anni dopo aver eseguito la prestazione, allorchè, avendo portato a termine l’incarico, non era più interessato a seguire le vicende della cliente. La censura, il cui contenuto si pone peraltro in palese contraddizione con la tesi difensiva illustrata in via subordinata dal B. nel primo motivo, va dichiarata inammissibile.

La Corte di merito ha tratto il proprio convincimento da un’unitaria valutazione delle circostanze di fatto acquisite agli atti del giudizio, la quale non richiede la discussione di ogni singolo elemento o la confutazione di tutte le contrarie argomentazioni difensive (Cass. n. 5235/01), ed ha ritenuto sussistente la prova della scientia decoctionis del ricorrente in base ad un percorso logico complessivo perfettamente coerente, principalmente fondato sul dato, incontestato, della collaborazione prestata dal B. all’ideazione ed alla stesura del contratto che avrebbe dovuto evitare il dissesto della Caserta 2 e che prevedeva la vendita dell’unico cespite di proprietà della società, gravato da varie iscrizioni ipotecarie, per un prezzo (di L. 21 miliardi), corrispondente all’ammontare dei debiti, che l’acquirente avrebbe dovuto corrispondere non già in moneta contante ma mediante accollo interno dei debiti medesimi.

Ebbene, attraverso la censura, il ricorrente, lungi dall’evidenziare violazioni da parte della Corte delle norme che regolamentano l’onere della prova, pretende di contrapporre a tale valutazione la propria personale interpretazione delle medesime circostanze. Trova dunque applicazione il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui i vizi della sentenza posti a base del ricorso per cassazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice del merito o che siano attinenti alla difforme valutazione delle prove da questi operata, rispetto a quella pretesa dalla parte (Cass. nn. 17901/010, 10657/010, 7992/07, 12467/03). Non v’è luogo alla liquidazione delle spese processuali in favore del Fallimento della Caserta 2 s.r.l., che non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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