Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18965 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25160-2018 proposto da:

BUSINESS FOR FUN SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA D’ARBOREA

30, presso lo studio dell’avvocato BERNARDO CARTONI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 419/21/2018 della COMMISSIOEN TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 30/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che la contribuente s.r.l. “BUSINNES FOR FUN” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Lombardia, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione avverso una sentenza della CTP di Milano, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi di ricorso;

che, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 20, comma 1, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, ed al D.P.R. n. 68 del 2005, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto che la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo p.e.c. potesse avvenire anche con un semplice allegato in formato pdf, sul presupposto che la normativa non imponesse l’utilizzo del formato con estensione p7m, con busta crittografata contenente l’originale; l’agente della riscossione, quale pubblica amministrazione, doveva notificare le cartelle di pagamento a mezzo p.e.c. attenendosi alla disciplina dettata dal codice dell’amministrazione digitale (c.d. C.A.D.), di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005 e, secondo tale normativa, il documento informatico faceva piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’aveva sottoscritta solo se era dotato di firma digitale, caratterizzata dall’estensione p7m del file, che rappresentava la c.d. busta crittografica, nel cui interno era contenuto il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave della sua verifica; al contrario il file con estensione pdf era sfornito di firma digitale, era suscettibile di modifiche e non aveva efficacia probatoria;

che, con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 20, comma 1 bis, all’art. 2701 c.c. ed al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che, qualora il documento informatico non avesse avuto i connotati di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 20, comma 1 bis, esso avrebbe dovuto essere giudicato, sul piano probatorio, sulla base di un prudente apprezzamento, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., mentre, al contrario, la CTR aveva negato l’assoluta incertezza sul contenuto e sulla provenienza della trasmissione non sulla base di un prudente apprezzamento, ma sulla base di un’apodittica affermazione;

che, con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 20, comma 1 bis, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, nella specie, la notifica delle cartelle di pagamento sottese all’estratto ruolo impugnato non era nulla, ma inesistente; invero, in caso di notifica a mezzo p.e.c., la sicurezza, integrità ed immodificabilità della cartella di pagamento da notificare, nonchè la sua certa ed inequivoca riconducibilità all’autore erano garantiti solo se il documento notificando fosse dotato di firma digitale, comprovata dall’estensione del file in formato p7m; vi era quindi una radicale difformità rispetto allo schema legale di riferimento, con conseguente inesistenza e non nullità della notifica delle cartelle in esame;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato;

che il primo motivo di ricorso proposto dalla società contribuente è manifestamente infondato;

che, invero, non è condivisibile quanto sostenuto dalla società contribuente, che cioè le tre cartelle di pagamento, di cui essa era venuta a conoscenza a seguito di rilascio di copia di estratto ruolo, non le fossero state ritualmente notificate, in quanto la notifica era stata effettuata via pec ed in quanto, per la validità di detta notifica, sarebbe stato necessario che il documento trasmesso avesse estensione “p7m”;

che invero la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 10266 del 2018) ha escluso la sussistenza di un obbligo esclusivo di usare la firma digitale in formato CADES, in cui il file generato si presenta con l’estensione finale “p7m”, rispetto alla firma digitale in formato PADES, nel quale il file sottoscritto mantiene il comune aspetto “nomefile.pdf”, atteso che anche la busta crittografica generata con la firma PADES contiene pur sempre il documento, le evidenze informatiche ed i prescritti certificati, si che anche tale ultimo formato offre tutte le garanzie e consente di effettuare le verifiche del caso, anche con riferimento al diritto Euro unitario, non essendo ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, tali da far ritenere che solo la firma in formato CADES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell’UE e la normativa vigente nel nostro paese certificano l’equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall’ordinamento, sia pure con le differenti estensioni “p7m” e “pdf”;

che è pertanto da ritenere che le tre cartelle di pagamento, indicate nei tre estratti di ruolo rilasciati alla società contribuente, siano state ad essa regolarmente notificate a mezzo pec;

che sono da ritenere assorbiti i restanti due motivi di ricorso; che, pertanto, il ricorso proposto dalla contribuente va respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che il ricorso incidentale condizionato proposto dall’Agenzia delle entrate resistente è da ritenere assorbito, essendo stata l’Agenzia delle entrate vittoriosa in appello ed essendo stato respinto il ricorso per cassazione proposto dalla società contribuente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla società contribuente e la condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi Euro 11.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dall’Agenzia delle entrate.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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