Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18964 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1335/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 22.5.08, depositata il 2/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PATRONE

Ignazio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d’appello di Catanzaro confermava la statuizione di primo grado di accoglimento della domanda proposta da C.E. nei confronti dell’Inps per l’erogazione della indennita’ di accompagnamento dal gennaio 2003; la Corte territoriale disattendeva eccezione dell’Inps di giudicato esterno, con cui l’Istituto aveva fatto presente che con sentenza del Tribunale di Rossano n. 2516/2002, passata in giudicato, la medesima domanda era stata rigettata; affermava al riguardo la Corte territoriale che il giudicato era stato eccepito solo con il ricorso in appello e quindi tardivamente; Letto il ricorso dell’Inps;

Vista la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perche’ e’ stata affermata da ultimo la possibilita’ di eccepire il giudicato anche in sede di legittimita’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006) affermandosi che “Nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno e’, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non puo’ essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, e’ ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilita’ della decisione. Tale garanzia di stabilita’ e’ collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimita’ di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive.”;

Ritenuto che pertanto il ricorso va accolto e che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che si designa nella medesima Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, a cui viene rimesso di esaminare e decidere sulla portata del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Rossano; al giudice del rinvio viene rimessa altresi’ la disciplina delle spese del presente processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

 

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