Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18964 del 31/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 18964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 28425 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

SVILUPPO EDITORIALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, e L.E., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE G. MAZZINI n. 73, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO

FIORE, dai quali, unitamente agli avvocati ANDREA FIORE e GIAN LUCA

DE ANGELIS, sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

nei confronti di:

D.A. E B.R.S., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEI SAVORELLI n. 11, presso lo studio dell’avvocato

ANNA CHIOZZA, dai quali, unitamente agli avvocati ROBERTO FUSCO e

MARCO VERGANI, sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, e T.C.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

3612/2015, depositata in data 21 settembre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21

giugno 2017 dal consigliere Raffaele Rossi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Sviluppo Editoriale s.r.l., L.E., T.C. e Finanziaria Tosinvest S.p.A. evocarono in giudizio D.A. e R.B.S. per far dichiarare la simulazione assoluta e/o la nullità dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale dai convenuti stipulato in data 27 dicembre 2000.

Il Tribunale di Milano rigettò le domande con pronuncia che, sull’appello interposto da Sviluppo Editoriale s.r.l. ed L.E., è stata interamente confermata dalla Corte di Appello.

In particolare, la Corte d’Appello ha rilevato che i coniugi convenuti avevano “sicuramente voluto l’effetto tipico” dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale, escludendo quindi la natura meramente apparente del negozio.

Premessa la nozione di causa del contratto intesa come causalità della determinazione negoziale, ha poi osservato come il fondo patrimoniale fosse stato effettivamente gestito ed utilizzato per soddisfare le esigenze della famiglia.

Propongono ricorso per cassazione Sviluppo Editoriale s.r.l. ed L.E., affidandosi a quattro motivi; resistono con controricorso i coniugi D. e B.R..

Alcuna attività difensiva hanno svolto le altre parti intimate, T.C. e Finanziaria Tosinvest S.p.A..

Ambedue le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo e il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente, censurando entrambi il rigetto della domanda di nullità del fondo patrimoniale.

Con il primo, per “violazione e/o erronea applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”, il ricorrente assume la inesistenza o mera apparenza della motivazione di tale rigetto: limitandosi a richiamare le ragioni giustificanti la reiezione della domanda di simulazione, la Corte territoriale avrebbe “omesso di rendere una qualsivoglia, effettiva motivazione in ordine alla domanda di nullità” così pronunciando “una sentenza nulla perchè inficiata dal vizio dell’omessa pronuncia”.

Con il terzo, per “violazione e/o falsa e/o erronea applicazione degli artt. 1418 e 1345 c.c. e dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”, si denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda di nullità al2, illiceità dei motivi che avevano indotto i coniugi convenuti alla stipulazione del predetto fondo.

I motivi – la cui indiscriminata riconduzione a plurime ragioni di impugnazione previste dall’art. 360 c.p.c. non ne determina l’inammissibilità, apparendo chiaramente individuabili i tipi di vizi denunciati (Cass., Sez. U, 24/07/2013, n. 17931; Cass. 20/02/2014, n. 4036; Cass. 28/09/2015, n. 19124) sono infondati.

Giova preliminarmente precisare come, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (applicabile ratione temporis al caso, per essere la gravata sentenza pronunciata nel settembre 2015), il controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato in sede di legittimità può investire unicamente l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, e che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (sul punto, basti qui menzionare Cass., Sez. U, 22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Nel caso in esame, la sentenza ha giustificato il rigetto della declaratoria di nullità dell’atto per illiceità della causa o dei motivi attraverso una – ampia ed integrale – relatio alla motivazione esplicitata in relazione alla domanda di simulazione (“gli appellanti (….) replicavano che i medesimi motivi che giustificavano la pronuncia di simulazione giustificavano la domanda di nullità (…) per illiceità della causa o dei motivi del medesimo negozio. La questione è già stata sviluppata in precedenza nella parte relativa alla causa del negozio e, pertanto, la Corte si riporta alle argomentazioni in allora svolte”: cfr. pag. 11, primo e secondo capoverso).

Il richiamo va considerato adeguato: nelle pagine precedenti, pur trattando della proposta domanda di simulazione, la pronuncia si diffonde in considerazioni, fattuali e giuridiche, univocamente e specificamente riferite alla liceità dei motivi (ritenendo non dimostrata, per inidoneità delle presunzioni offerte, una intenzione lesiva, ovvero uno scopo di elusione creditoria, da parte di A.D.: cfr. pag. 10) e della causa del contestato fondo patrimoniale (argomentazioni a tal punto sussistenti dall’essere, limitatamente all’asserita illiceità della causa, oggetto di censura con il secondo motivo di ricorso, in appresso esaminato).

Non si ravvisa, pertanto, alcuno dei descritti vizi motivazionali nè omissione di pronuncia sulla domanda di nullità.

2. Con il secondo motivo, per “violazione e/o falsa applicazione e/o erronea applicazione degli artt. 1418,1343,1344,1345 e 1325 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il ricorrente denuncia che la sentenza abbia rigettato la domanda di nullità del fondo patrimoniale in forza di una nozione di “causa” intesa quale funzione economico – sociale del contratto e non già quale causa concreta del singolo contratto, per conseguenza escludendo la possibilità di una causa illecita quando le parti utilizzino uno schema contrattuale tipico.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Il rilievo critico dei ricorrenti si incentra, infatti, sulle premesse teoriche svolte, con trattazione condotta in termini astratti e generali, dalla Corte territoriale sul concetto di causa contrattuale: esso, tuttavia, non coglie la reale ratio decidendi relativa alla denegata nullità, da individuarsi nella parte in cui la pronuncia, al fine di escludere la natura illecita della causa, evidenzia (con affermazione reiterata) come la costituzione del fondo patrimoniale ad opera dei coniugi convenuti sia avvenuta al fine di destinare effettivamente determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e come la gestione e l’utilizzo dei beni così vincolati sia stata effettivamente compiuta perseguendo le esigenze familiari.

Così ragionando, però, la Corte d’Appello (in maniera invero non del tutto consonante con la enucleata definizione teorica dell’istituto) ha valutato la liceità del fondo patrimoniale proprio alla stregua e secondo il canone (qui invocato dai ricorrenti) della cd. causa concreta, ovvero verificando lo scopo pratico nella specie perseguito, la sintesi degli interessi che il negozio era concretamente diretto a realizzare, la funzione individuale della singola e specifica negoziazione (sulla causa del negozio, cfr. Cass. 08/05/2006, n. 10490; Cass. 12/11/2009, n. 23491; Cass. 03/04/2013, n. 8100; Cass. 16/05/2017, n. 12069).

3. Con il quarto motivo, per “violazione e/o falsa e/o erronea applicazione degli artt. 2729 e 1345 c.c., e degli artt. 115 e 116c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”, si deduce la mancata attribuzione di valenza probatoria a molteplici elementi presuntivi indicati dagli stessi ricorrenti, idonei a determinare l’accoglimento della domanda di nullità.

La censura – formulata in maniera generica, priva persino della specificazione degli argomenti presuntivi asseritamente obliterati – è inammissibile.

Essa prospetta infatti una diversa valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nei gradi di merito: concerne dunque tipiche di valutazioni di merito (in specie, la individuazione delle fonti del convincimento) e si concreta in una inaccettabile istanza di revisione di tali valutazioni finalizzata alla richiesta di nuova pronunzia sul fatto, del tutto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (tra le molte, Cass. 04/04/2017, n. 8758; Cass. 03/06/2014, n.12391; Cass. 14/05/2013, n. 11549; Cass. 25/05/2010, n. 12690; Cass., 05/06/2007, n. 15434).

4. La disciplina delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. 55/2014, come in dispositivo.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): il rigetto del ricorso costituisce il presupposto per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, Sviluppo Editoriale s.r.l. ed L.E., al pagamento, in solido tra loro, in favore dei controricorrenti, D.A. e R.B.S., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA