Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18964 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 27/09/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 27/09/2016), n.18964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30228-2011 proposto da:

I.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato

ANTONINO DIERNA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA REGIONALE,

VIA MARCANTONIO COLONNA 27, rappresenta e difesa dall’avvocato ANNA

MARIA COLLACCIANI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4503/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/06/2011 R.G.N. 6524/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato ANTONINO DIERNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Roma, adita in sede di gravame dalla Regione Lazio, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta dal dott. I.F., volta alla condanna della Regione Lazio alla reintegrazione nella funzione di Direttore Generale di ASL ed alla assegnazione di incarico equivalente a quello già svolto ed al risarcimento dei danni conseguiti alla rimozione dall’incarico.

2. La Corte territoriale ha accertato che:

3. la Regione e lo I. avevano sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 3 e 3 bis e della L.R. n. 18 del 1994, art. 8 un contratto avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di direttore generale della Azienda USL Roma (OMISSIS) della durata di tre anni, nel quale erano stati riportati gli obiettivi, fissati, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 nell’ allegato 1 del contratto;

4. in data 7.10.2004 lo I. aveva manifestato la disponibilità a svolgere l’incarico di direttore generale presso la Azienda USL di (OMISSIS), cui corrispondeva la disponibilità del dott. G.G., che ricopriva l’incarico di Direttore Generale di questa ultima AUSL (in forza di contratto di prestazione d’opera in data 7.11.2003), di svolgere l’incarico di Direttore Generale presso la Azienda USL RM (OMISSIS).

5. la Regione, con la Delib. Giunta 15 ottobre 2004, “ritenuto necessario individuare per motivi di opportunità politica, stante la scadenza a breve termine dell’attuale legislatura, un nuovo vertice delle Aziende Unità Sanitarie Locali Roma (OMISSIS) e (OMISSIS) nella figura di un Commissario Straordinario”, aveva nominato lo I. ed il G., rispettivamente commissari della AUSL di (OMISSIS) e della AUSL Roma (OMISSIS);

6. era stato previsto che detto incarico avrebbe avuto la durata massima di sei mesi ed era stata anche individuata l’entità del compenso attribuito.

7. Ha ritenuto che:

8. l’accettazione del nuovo incarico di Commissario Straordinario da parte dello I. aveva comportato la risoluzione del contratto sottoscritto il (OMISSIS), avuto riguardo al fatto che nella Delib. n. 959 del 2004, era stato fatto riferimento alla nomina di un ” nuovo vertice delle aziende unità sanitarie locali di Roma (OMISSIS) e (OMISSIS)”, era stata prevista una durata diversa da quella degli originari contratti e la misura del compenso spettante al Commissario, ed al fatto che lo I. aveva prestato adesione a detta delibera, accettando la nomina di Commissario Straordinario della AUSL di (OMISSIS);

9. il D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 3 e 3 bis disciplinano in maniera analitica le modalità di conferimento dell’incarico di Direttore Generale, il regime delle incompatibilità di detto incarico, le modalità di verifica dei risultati conseguiti e le cause di risoluzione del rapporto;

10. il rapporto che si instaura tra la Regione ed il Direttore Generale ha natura autonoma e l’obbligazione che l’incaricato assume è di risultato;

11. non essendo ipotizzabile l’istituto del trasferimento, proprio del lavoro subordinato, lo spostamento ad altra e diversa AUSL postulava la stipulazione di un nuovo contratto, conforme alle disposizioni delle leggi nazionali e regionali;

12. la nomina del Commissario straordinario ha come presupposto necessario, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 la vacanza dell’incarico e la Regione non può procedere a detta nomina nei casi in cui l’AUSL abbia un Direttore;

13. era irrilevante la dichiarazione di incostituzionalità della L.R. Lazio n. 1 del 2004, art. 55, comma 4 in quanto la cessazione dell’incarico di Commissario straordinario era correlata alla prevista scadenza del termine di durata dell’incarico stesso.

14. Avverso detta sentenza lo I. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso la Regione Lazio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi del ricorso.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 3 e 3 bis come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 1999, degli artt. 1362 c.c. e ss. e dell’art. 116 c.p.c. ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel riconoscere in capo alla Regione Lazio il diritto ad attuare una anticipata risoluzione del rapporto contrattuale relativo all’incarico di Direttore Generale, al di fuori di ogni previsione normativa e contrattuale e che non avrebbe applicato il D.Lgs. n. 502 del 1998, art. 3 bis, p. 8.

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell’interpretare la disponibilità di esso ricorrente a svolgere le funzioni di Direttore Generale presso la AUSL di (OMISSIS) in termini di consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro, deducendo di avere solo mirato a favorire il collega G. e non anche a rinunciare alla funzione di Direttore Generale; che nel D.Lgs. n. 502 del 1992 la figura di Commissario straordinario non è prevista, potendosi ricorrere a detta figura in caso di vacanza di un posto funzione di direttore generale.

Assume che la motivazione sarebbe contraddittoria e non idonea a supportare la affermata risoluzione consensuale del rapporto relativo all’incarico di Direttore Generale della AUSL di Roma (OMISSIS) e lamenta la violazione dei canoni di ermeneutica negoziale, sul rilievo che la Delib. n. 959 del 2004 non aveva Inteso “modificare nè la funzione di Direttore generale, simulando un nuovo nome al rapporto, nè ha inteso modificare l’impegno economico in essere per i primi tre anni, nè ha inteso sopperire ad una vacanza di posto, inesistente, ma si era limitata a dare apparenza ad un trasferimento che tale non si poteva chiamare”; che la medesima non era stata preceduta dalla dichiarazione di accettazione della nomina di Commissario Straordinario e che non vi risultava esplicitata la volontà delle parti di risolvere l’originario rapporto.

15. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1230, 1231 e 1372 e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Assume che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione il contenuto della documentazione; che l’interpretazione della delibera e della dichiarazione resa da esso ricorrente sarebbe in contrasto con i criteri di ermeneutica contrattuale; che nella sentenza impugnata non sarebbe stata spiegata la ragione per la quale la dichiarazione di esso ricorrente di svolgere le funzioni di Direttore Generale presso la AUSL di (OMISSIS) doveva essere considerata come dichiarazione volta alla risoluzione del precedente rapporto.

Deduce che la mobilità era stata disposta attraverso la nomina di Commissario Straordinario senza alcuna modificazione della funzione di Direttore Generale, che non sussistevano esigenze straordinarie e che l’unica intenzione della Regione era quella di sostituire i Direttori Generali della AUSL di Roma (OMISSIS), assicurando la continuità di governo realizzando un mero spostamento di sede; che la nomina a Commissario non poteva essere disposta perchè le sedi non erano vacanti e che i rispettivi Direttori Generali erano capaci di gestirle, che non sussisteva alcuna situazione di disfunzione.

Assume la necessità della forma scritta per la manifestazione della volontà risolutiva consensuale dell’originario rapporto relativo all’incarico di Direttore Generale, per essere stato il relativo contratto stipulato nella forma scritta.

16. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione falsa applicazione della norma del D.Lgs. n. 502 e succ. mod. sulla nomina dei commissari straordinari per opportunità politica e violazione dei principi costituzionali.

Assume che l’imminenza della scadenza della legislatura regionale, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non costituirebbe presupposto idoneo nè per la nomina di un commissario straordinario nè per la riduzione della durata dell’incarico di Direttore Generale.

Lamenta la mancata individuazione delle disfunzioni dell’organizzazione ordinaria delle aziende gestite da esso ricorrente e dal G. ed invoca i principi affermati da questa Corte nelle decisioni n. 116340/2007 e 25422/2009. Deduce che in ciascuna delle due AUSL vi erano i rispettivi Direttori Generali e che risultava “strana” la circostanza che la Regione avesse individuato come Commissari i Direttori Generali disponendo lo scambio di sede; che tutti i comportamenti delle parti precedenti e successivi alla delibera deponevano per la ricostruzione di una volontà volta solo alla mobilità.

Esame dei motivi.

17. Tutti i motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente correlati a prospettive difensionali in parte sovrapponibili e che sono sviluppate con richiamo ora alla violazione di norme di legge ed ai canoni di ermeneutica contrattuale, ora a vizi motivazionali, sulla scorta di argomentazioni che, in ciascuno dei motivi, si ripetono e si accumulano secondo uno schema espositivo che non ne rende agevole la lettura.

18. Come evidenziato nei punti 10 e 11 di questa sentenza, la Corte territoriale ha ritenuto che il rapporto che si instaura tra la Regione ed il Direttore Generale ha natura autonoma e che l’obbligazione che l’Incaricato assume è di risultato. Sulla scorta di siffatta qualificazione dell’originario rapporto di lavoro, avente ad oggetto l’attribuzione dell’incarico di Direttore Generale della AUSL Roma (OMISSIS), ha escluso l’operatività dell’istituto, proprio del lavoro subordinato, del trasferimento del lavoratore.

19. Siffatta statuizione non è stata oggetto di alcuna censura, avendo il ricorrente, nella sostanza, imputato alla Corte territoriale di avere fatto cattiva applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, nella parte in cui ha ricavato dalla dichiarazione di disponibilità in data 7.10.2004 e dalla Delib. 15 ottobre 2004, n. 509 la comune volontà delle parti di risolvere il rapporto avente ad oggetto l’incarico appena indicato.

20. Doglianza, questa, che, nei diversi profili di censura nei quali si sviluppa, non coglie appieno la “ratio decidendi” della sentenza impugnata nella quale, con argomentazioni motivazionali, chiare, esaustive e prive di qualsiasi elemento di incoerenza ed illogicità, risulta bene spiegato che l’accettazione del nuovo incarico di Commissario Straordinario da parte dello I. aveva comportato la risoluzione del contratto sottoscritto il (OMISSIS).

21. In particolare la Corte territoriale, come rilevato nel punto 8 di questa sentenza, ha fatto riferimento al tenore letterale della Delib. n. 959 del 2004, alla quale lo I. aveva prestato adesione, ed al quadro normativo di riferimento, che non consentiva altra strada che quella di ricorrere alla attribuzione dell’incarico di Commissario Straordinario, risultando i posti di Direttore Generale delle due AUSL coinvolte, nella sostanza scoperti. La Corte territoriale ha anche evidenziato che la Regione aveva ritenuto di non procedere alla loro copertura attraverso la nomina di nuovi direttori generali in ragione della imminente scadenza della legislatura.

22. In ultima analisi, la Corte territoriale ha letto la dichiarazione dello I. in data 7.10.2004 e la delib. GR 15 ottobre 2004 in termini di una comune volontà di novazione sostitutiva degli incarichi di Direzione Generale in atto con quelli di Commissario Straordinario, con scambio di posizioni e di fissazione di un minor termine di durata, di nuovi obiettivi e compensi.

23. Alla lettura degli atti ed alla ricostruzione della comune volontà negoziale in termini di risoluzione dell’originario rapporto, il ricorrente oppone una diversa lettura, formulando censure che presentano plurimi profili di inammissibilità e di infondatezza.

24. InammissIbilità perchè:

il contenuto degli atti che si assumono male interpretati (dichiarazione di disponibilità all’incarico di Direttore Generale della AUSL di (OMISSIS), Delib. n. 959 del 2004) non è riprodotto nel ricorso, se non in alcuni passaggi, insufficienti a ricostruirne la complessiva portata ed a valutare la fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata, e nemmeno ne è indicata la sede processuale della loro produzione (Cass. SSUU 5698/2012, 22726/2011; Cass. 9888/2016, 15229/2015, 988/2015, 19157/2012, 15477/2012).

I richiami del contenuto delle singole disposizioni codicistiche sull’ermeneutica contrattuale, assunte come violate, sono più descrittivi dei precetti che di reale confronto con la sentenza impugnata, in difformità con i principi affermati ripetutamente da questa Corte in tema di interpretazione degli atti negoziali (ex multis Cass. n. 118946 e 6335 del 2014, 9054 del 2013, e 17168, 1342, 7168, del 2012).

25. Infondatezza perchè:

L’opinione diretta a sostenere una sorta di “distacco di scambio”, con permanenza dell’originario rapporto e del precedente incarico, non trova alcun appiglio letterale nei documenti citati, nei termini desumibili dalla sentenza stessa (come sopra evidenziato non ne è stato riportato l’intero contenuto nel ricorso) la sentenza risulta adeguatamente e linearmente motivata e rispettosa dei canoni e delle norme di legge perchè ha accertato l’esistenza di una comune volontà risolutiva dell’originario rapporto desumendola correttamente dal tenore della dichiarazione (scritta) dello I. del 7.10.2004 e della Delib. (scritta) attributiva del nuovo incarico ed ha esaminato il comportamento successivo delle parti ai sensi dell’art. 1362 c. 2 c.c. (cfr p. 21 di questa sentenza).

La valutazione di dichiarazioni negoziali riprodotte in atti redatti nella forma scritta evidenzia l’infondatezza delle deduzioni relative alla mancanza della necessaria forma scritta per la risoluzione consensuale del rapporto originario; l’opinione del ricorrente secondo cui, scaduto il termine apposto al contratto relativo all’incarico di Commissario Straordinario, il rapporto con la Regione doveva ritenersi regolato dall’originarlo contratto attributivo dell’incarico di Direttore Generale presso la AUSL Roma (OMISSIS), non si confronta con la accertata risoluzione consensuale di detto rapporto;

essa, inoltre, muove dall’assunto dell’esistenza di un qualifica dirigenziale che, una volta acquisita, non viene meno, assunto che non ha alcun appiglio normativo e collide con la natura autonoma del rapporto correlato a detto incarico (natura non censurata, come evidenziato nel punto 19 di questa sentenza);

sono giuridicamente irrilevanti (artt. 1345 e 1418 c.c.) i motivi che indussero il ricorrente a manifestare la volontà di spostarsi alla AUSL di (OMISSIS);

una volta accertata la concorde volontà risolutiva (del vecchio rapporto), e novativa (del nuovo incarico), la circostanza che la carica di Direttore generale sia diversa da quella di Commissario è del tutto irrilevante giuridicamente ed è altrettanto non decisiva la dedotta insussistenza dei presupposti legali per la nomina di Commissario Straordinario;

ove pure vi fosse stata assicurazione da parte degli organi regionali di un riconferimento dell’incarico, questo non avrebbe potuto che essere oggetto di un nuovo contratto, attributivo del precedente incarico “ex novo” perchè, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, e sul punto non è stato sviluppato alcun motivo di censura (cfr. punti 18 e 19 di questa sentenza), distacco o trasferimento non hanno posto nella disciplina dell’incarico di Direttore Generale di AUSL; e proprio per questa ragione non avrebbe potuto avere un testuale riscontro nella Delib. e nelle dichiarazioni di volontà che la precedettero, senza che, da ciò solo, possa desumersi simulazione rispetto ad un contratto, che in realtà è stato voluto ed effettivamente eseguito dalle parti nei termini previsti dalla concordata regolazione negoziale.

26. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

27. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente, alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali ed Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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