Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18964 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 16/09/2011), n.18964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M.P. – BA.MA. – P.B. –

B.C. – B.N. – B.L. –

B.B. – b.m. – F.V.,

Elettivamente domiciliati in Roma, Via Silvio Pellico, n. 24, nello

studio dell’Avv. CARELLO Cesare Romano, che li rappresenta e difende,

unitamente all’Avv. Vittorio Bologni, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PRATO, in persona del Sindaco p.t. Elettivamente

domiciliato in Roma, Via Monte Citorio, n. 115r nello studio

dell’Avv. Clarich Marcello, che lo rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, n. 281,

depositata in data 1 febbraio 2005;

sentita la relazione all’udienza del 14 marzo 2011 del consigliere

Dott. Campanile Pietro;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. LETTIERI Nicola, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – B.M.P. e gli altri soggetti indicati in epigrafe adivano la Corte di appello di Firenze chiedendo, nei confronti del Comune di Prato, la determinazione dell’indennità relativa all’espropriazione, nell’ambito della realizzazione di un tratto di prolungamento della c.d. tangenziale Ovest, di un terreno di loro proprietà ubicato il località (OMISSIS).

La Corte di appello, disposta consulenza tecnica d’ufficio, poi rinnovata, con la decisione oggetto di scrutinio affermava che l’indennità dovesse determinarsi in base alla natura agricola dell’area, attesa la natura conformativa del vincolo inerente alla realizzazione di una strada di grande comunicazione.

Pertanto la domanda veniva rigettata, per essere la stima determinata nel corso del giudizio inferiore a quella offerta dal Comune.

Veniva rilevata altresì l’inammissibilità, in quanto proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, della domanda di determinazione dell’indennità di occupazione.

Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso la B. e gli altri comproprietari, deducendo quattro motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso il Comune di Prato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la corte territoriale operato una inammissibile omologazione del vincolo preordinato all’esproprio con quello conformativo, è infondato. Invero l’accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, prescinde dall’incidenza del vincolo preordinato ad esproprio, ma tiene conto del regime urbanistico dell’area al momento del decreto di espropriazione, in attuazione delle cui previsioni generali, mediante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, è stato apposto il vincolo espropriativo, dovendosi escludere che il regime urbanistico debba essere accertato risalendo ad una pianificazione anteriore, non più attuale: la natura del suolo non può essere desunta da un’antica classificazione dell’area, o, addirittura, da una condizione pre- urbanistica della stessa, bensì dalla disciplina urbanistica attribuita alla zona dal piano regolatore generale, sempre che ad essa possano riconoscersi i caratteri di generalità ed astrattezza atti ad escludere il carattere espropriativo del vincolo (Cass. 15 marzo 1999, n. 2272; Cass., 21 settembre 2001, n. 11932; Cass., 19 giugno 2003, n. 9808; Cass., 27 maggio 2005, n. 11322). Le caratteristiche intrinseche del bene costituiscono unicamente elemento integrativo idoneo alla valutazione, ma non possono supplire al difetto del requisito dell’edificabilità legale (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2001, n. 172). Riguardo, in particolare, alla qualificazione di suoli destinati alla realizzazione di opere di viabilità previste dal piano regolatore, l’indicazione delle opere necessarie (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7, comma 2, n. 1), comporta una situazione di inedificabilità delle parti del territorio interessate, che non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che non si tratti di destinazione assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone (L. n. 1150 del 1942, art. 13), come tali riconducibili a vincolo imposto a titolo particolare, a carattere espropriativo (Cass., 5 giugno 2006, n. 13199; Cass., 31 marzo 2006, n. 7696;

Cass., 24 novembre 2005, n. 24837; Cass., 20 febbraio 2004, n. 3386;

Cass., 11 gennaio 2002, n. 296).

2.1 – Il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione dell’art. 1 Prot. 1, della CEDU, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con riferimento alla notevole discordanza tra la determinazione del valore del terreno agricoli e quello di mercato, così come la denuncia di illegittimità costituzionale della L. n. 865 del 1971, art. 16 sono interessati dalla recente pronuncia n. 181 del 2011 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della L. 865 del 1971, art. 16 e confermato dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4 per contrasto con gli art. 42 Cost., comma 3 e art. 117 Cost..

E’ del tutto evidente come, al di là della specifica contestazione del criterio con il motivo in esame, questa Corte Suprema, così come del resto affermato in relazione alla declaratoria di incostituzionalità della normativa relativa ai suoli aventi natura edificatoria, in merito all’individuazione del criterio legale di stima non sia concepibile la formazione di un giudicato autonomo, in quanto il bene della vita alla cui attribuzione tende l’opponente alla stima è l’indennità, liquidata nella misura di legge, non già l’indicato criterio legale.

Tale principio deve trovare applicazione allorchè l’espropriato abbia reagito alla stima della Corte territoriale (con il meccanismo dei VAM) operata sul presupposto della destinazione agricola/non edificatoria del terreno, assumendone invece (pur se infondatamente) la natura edificatoria: posto che anche in questo caso ricorre il problema del rapporto fra giudizio di Cassazione e declaratoria di incostituzionalità retroattiva di una norma; e perchè il problema si pone negli stessi termini, dato che la pronuncia di illegittimità costituzionale non si applica ai soli rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (Cass., n. 16450 del 2006; n. 15200 del 2005; n. 22413 del 2004).

Nessuna di queste ipotesi si è verificata nel caso concreto posto che l’espropriato con il motivo di impugnazione in esame ha impedito la definitiva ed immodificabile determinazione dell’indennità, ponendo in discussione proprio il criterio legale utilizzato dalla Corte territoriale, tenuto conto che il relativo capo della sentenza riposa sulla premessa dell’applicabilità della L. n. 865 del 1971, art. 16 e della L. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4.

2.2 – Una volta venuti meno i criteri riduttivi suddetti a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la Corte deve ribadire quanto già affermato dopo la menzionata sentenza 348/2007 della Corte costituzionale relativa ai suoli edificatori: che cioè per la stima dell’indennità torna nuovamente applicabile il criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 che è l’unico criterio ancora vigente rinvenibile nell’ordinamento, e per di più non stabilito per singole e specifiche fattispecie espropriative, ma destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione salvo che un’apposita norma provvedesse diversamente.

E che quindi nel caso concreto si presenta idoneo a riespandere la sua efficacia per colmare il vuoto prodotto nell’ordinamento dall’espunzione del criterio dichiarato incostituzionale (Cass., n. 4602/1989; 3785/1988; sez.un. 64/1986): anche per la sua corrispondenza con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea, nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU. L’applicazione del criterio in questione da parte del giudice di rinvio comporta necessariamente l’estensione anche alla stima dell’indennizzo in questione dei medesimi principi già applicati per quello rivolto a risarcire l’espropriazione illegittima degli stessi fondi non edificatori; i quali impongono di tener conto delle obbiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell’area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio: perciò consentendo pure al proprietario interessato da un’espropriazione rituale, di dimostrare sempre all’interno della categoria suoli/inedificabili, anche attraverso rigorose indagini tecniche e specializzate, che il valore agricolo, da determinarsi in base al relativo mercato, sia mutato e/o aumentato in conseguenza di una diversa destinazione del bene egualmente compatibile con la sua ormai accertata non edificatorietà. E, quindi, che il fondo, suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere i livelli dell’edificatorietà, abbia un’effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchia queste possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc): semprecchè assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

Cassata, pertanto la sentenza impugnata che non ha compiuto i suddetti accertamenti, il giudizio va rinviato alla stessa Corte di appello di Firenze, che in diversa composizione si adeguerà ai principi avanti enunciati.

2.3 – Il terzo motivo, con il quale si censura la decisione impugnata per aver considerato tardiva la richiesta di determinazione dell’indennità di occupazione, in quanto avanzata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, è del tutto infondato.

Soccorre, in proposito, il principio secondo cui la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di occupazione legittima è del tutto autonoma rispetto alle altre richieste proponibili a seguito dell’espropriazione (indennità di espropriazione, risarcimento del danno per perdita della proprietà), attesa la diversità della “causa petendi” e del “petitum”, la sua specificazione in sede dì precisazione delle conclusioni integra una domanda nuova (Cass., 27 settembre 2006, n. 21018).

2.4 – Il quarto motivo, attinente al regolamento delle spese processuali, è evidentemente assorbito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il terzo motivo, assorbito il quarto, ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 14 aprile e il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA