Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18964 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 16/07/2019), n.18964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18823-2018 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI OTTAVI

9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO SMURRO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 159/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 159/1/18 depositata in data 23 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello proposto da B.D. avverso la sentenza n. 116/2/16 della Commissione tributaria provinciale di Rimini con cui era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per II.DD. 2009;

– Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– In via preliminare, devono essere scrutinate le eccezioni proposte dall’Agenzia di inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), per essere l’atto introduttivo del giudizio carente dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, e per difetto di autosufficienza;

– Le eccezioni sono fondate e, in aggiunta, il ricorso appare viziato anche da difetto di specificità. Va infatti reiterato che: “Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati “causa petendi” e “petitum”, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che e riservata invece al ricorrente. Il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado.” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018, Rv. 648924 – 01); inoltre, “In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 – 01);

– Nel caso di specie, il ricorso ha riferimento ai fatti di causa in modo meramente formale, inidoneo a comprenderli: ad es. “La CTP di Rimini con sentenza n. 116/2/16 rigettava il ricorso(…) la CTR di Bologna respingeva l’appello, facendo proprie le tesi dell’Agenzia delle Entrate”, non esposte. Ciò imporrebbe alla Corte di dover consultare gli atti per comprendere i fatti alla base della controversia, causa petendi e petitum, non evincibili dal ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

– Inoltre, nel corpo del succinto ricorso, il contribuente non indica neppure i pertinenti paradigmi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, per ciascun motivo, nè riporta gli atti processuali su cui i motivi si fondano, se non per un generico richiamo all'”autodichiarazione fornita nel modello unico”. Orbene, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario specificare, in ossequio al principio di autosufficienza, la sede in cui gli atti stessi sono rinvenibili (fascicolo d’ufficio o di parte), provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16900 del 19/08/2015, Rv. 636324 – 01); anche tale onere è stato del tutto disatteso dal ricorrente;

– In conclusione, per tali plurime e concorrenti ragioni va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso, e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 510,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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