Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18964 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24386-2018 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ERMENEGILDO

FREDIANI 48, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PROIETTI LUPI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) nell’interesse dell’AGENZIA DELLE

ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 532/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che il contribuente G.R. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione avverso una sentenza della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi di ricorso;

che, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto egli, nel primo atto difensivo successivo alla notifica dell’atto di appello dell’Agenzia delle entrate riscossione, aveva disconosciuto la fotocopia dell’avviso di ricevimento dell’iscrizione ipotecaria; la CTR aveva errato nell’aver ritenuto non valido il disconoscimento da lui effettuato, in quanto il postino non avrebbe mai immesso nella sua cassetta postale l’avviso di giacenza, si che il medesimo era rimasto per lui sconosciuto;

che, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e del D.P.R. n. 60 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c), in quanto l’iscrizione ipotecaria era stata effettuata a seguito di cartelle di pagamento non correttamente notificate, per non avere l’Agenzia delle entrate riscossione tenuto conto delle successive variazioni della sua residenza, con conseguente nullità dell’iscrizione ipotecaria impugnata;

che, con il terzo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, in quanto, nella specie, sarebbe decorso più di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento sulle quali si fondava l’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato, si che sarebbe stato necessario notificargli un’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 50, comma 2, sopra citato; il che nella specie non era avvenuto;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che il contribuente ha altresì presentato memoria;

che il primo motivo di ricorso proposto dal contribuente è infondato;

che, invero, la questione con esso sollevata ha ad oggetto l’applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., richiamati, con riferimento al processo tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 4 e 5;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 14950 del 2018; Cass. n. 1974 del 2018), l’onere di disconoscere la conformità fra una scrittura privata e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va pur sempre assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, dalla quale poter desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, non essendo all’uopo sufficienti contestazioni generiche od omnicomprensive; la contestazione, per essere efficace, deve quindi essere chiara e circostanziata e deve indicare in modo specifico sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti per i quali si assume la sua non conformità all’originale; occorre invero ricordare che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura, di cui all’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, giacchè mentre quest’ultima norma, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione effettuata ai sensi dell’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia fotostatica all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; dal che consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro cui il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, non vincola tuttavia il giudice all’avvenuto disconoscimento della copia fotostatica medesima, potendo il giudice apprezzarne l’efficacia rappresentativa ricorrendo ad altri elementi di prova, anche presuntivi, onde accertare la rispondenza della copia all’originale, e ritenerla idonea a fungere da mezzo di prova ex art. 2719 c.c.;

che, nella specie, la sentenza impugnata ha rilevato come il disconoscimento della copia dell’avviso di ricevimento, effettuato dal contribuente, fosse stato del tutto generico e tale da risolversi in una mera formula di stile e come, dall’esame della copia fotostatica del documento in atti, non fosse ravvisabile alcun valido motivo per ritenere che la copia si differenziasse dall’originale in possesso dell’ufficio;

che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, con esso, il contribuente, pur lamentando una generica violazione di legge, ha in sostanza chiesto a questa Corte di pronunciarsi su elementi fattuali (notifiche delle cartelle presupposte all’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato, avvenute, secondo il ricorrente, ad indirizzi errati); il che è inibito a questa Corte, tenuta esclusivamente al controllo della legalità e logicità della decisione, non essendo alla stessa consentito l’apprezzamento di profili fattuali, il cui insindacabile scrutinio è stato già effettuato dalla CTR; e quest’ultima ha invero esaminato le argomentazioni difensive proposte anche nella presente sede di legittimità dal contribuente, rigettandole con motivazione non censurabile nella presente sede, ritenendo che l’Agenzia delle entrate avesse notificato tutti gli atti presupposti all’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato presso il domicilio corretto (cfr. Cass. n. 8867 del 2019; Cass. n. 24012 del 2016);

che è viceversa fondato il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha lamentato violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, in quanto le cartelle di pagamento sottese all’impugnato avviso di iscrizione ipotecaria erano state notificate da oltre un anno, con conseguente obbligo dell’ufficio di notificargli un’intimazione di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2;

che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, può essere iscritta senza necessità di procedere alla notifica dell’intimazione ad adempiere, di cui al citato art. 50, comma 2, in quanto l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto di espropriazione forzata, ma un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria (cfr. Cass. SS.UU. n. 19667 del 2014);

che tuttavia la censura mossa dal ricorrente alla sentenza gravata può qualificarsi, in buona sostanza, quale denuncia della mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia d’iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, non assumendo rilievo la circostanza che il contribuente abbia invocato una norma in concreto non applicabile, essendo invero compito del giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti ed applicare la normativa che regola i medesimi; ed al riguardo si rileva che, in tema di riscossione coattiva d’imposta, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, l’amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione e deve concedere al medesimo un termine, determinabile in 30 giorni, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, con il citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2011, di natura interpretativa e quindi applicabile anche all’iscrizione ipotecaria in esame, anteriore alla sua entrata in vigore), al fine di presentare osservazioni od effettuare il pagamento; e va ritenuto che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantita anche dagli artt. 41,47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, fermo restando che l’iscrizione ipotecaria, attesa la sua natura reale, mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità (cfr. in termini, Cass. n. 30534 del 2019; Cass. n. 23875 del 2015);

che, in conclusione, rigettato il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo, va accolto il terzo motivo, in relazione al quale la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria;

che, tenuto conto della reciproca soccombenza, appare equo compensare integralmente fra le parti tutte le spese processuali.

PQM

La Corte, rigettati il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo, accoglie il terzo motivo, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria.

Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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