Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18963 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 27/09/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 27/09/2016), n.18963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20698-2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ALESSANDRO RICCIO, MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

S.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA ZAMA N. 37, presso lo studio dell’avvocato MARIA TESTA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO SALEMME, MICHELE

CUOCO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.P.A., già ATAN;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2652/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/08/2009 R.G.N. 3002/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza passata in giudicato nel 1993 il Pretore di Napoli dichiarò il diritto di S.C. alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’azienda di trasporti ATAN e a percepire la relativa retribuzione dalla data dell’illegittima interruzione del rapporto. All’esito del giudizio l’ATAN gli corrispose la complessiva somma di Lire 78.394.000 al netto di ritenute varie per il periodo (OMISSIS), in quanto lo S. era stato collocato a riposo in data (OMISSIS). Successivamente, in data (OMISSIS), l’Inps gli richiese la restituzione della somma di Lire 89.448.600 che gli era stata erogata per i ratei di pensione indebitamente percepiti a seguito del pagamento degli stipendi arretrati che l’Atan gli aveva corrisposto in esecuzione del provvedimento giudiziale di riammissione in servizio.

Con sentenza n. 8310 dell’8.4.2004 il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, adito dallo S., dichiarò, per quel che qui interessa, che l’indebito oggettivo del ricorrente verso l’Inps per ratei pensionistici ammontava a complessivi Euro 72.071,63 (Lire 79.628.696 per ratei non dovuti dall'(OMISSIS), con esclusione degli assegni familiari, per cui la somma non dovuta era pari a Lire 72.893.293, alla quale si aggiungevano Lire 62.656.849 per interessi legali al (OMISSIS)).

A seguito di impugnazione da parte dello S. la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 21/4 – 21/8/2009, ha riformato parzialmente la predetta decisione dichiarando che l’appellante era tenuto a restituire all’Inps, a titolo di indebito, solo le somme corrispostegli, al netto delle ritenute fiscali già trattenute, limitatamente ai ratei di pensione già percepiti per il periodo (OMISSIS), esclusa ogni ipotesi di dolo o mala fede da parte del percettore, nei limiti di quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 261 – 266, e della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 8-10, cioè senza interessi e secondo le rateazioni e le durate stabilite dalle stesse norme.

La Corte partenopea, dopo aver osservato che l’indebito di cui trattasi risultava maturato in data anteriore alle predette Leggi del 1996 e del 2001, ha rilevato che lo stesso doveva essere commisurato ai ratei pensionistici corrisposti nel periodo di tempo in cui erano state erogate le retribuzioni a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento, previa verifica del requisito presupposto, costituito dal reddito minimo utile conseguito dall’interessato alla luce della citata normativa.

La stessa Corte ha aggiunto che veniva omessa ogni pronuncia di condanna a favore dell’Inps in difetto di qualsiasi richiesta sul punto dell’ente previdenziale e che alla luce delle emergenze processuali e normative non era rilevabile il dolo o la mala fede del percettore dell’indebito, il quale aveva conseguito le retribuzioni che gli spettavano per effetto del provvedimento di reintegra in servizio che era intervenuto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico, per cui non sussisteva il dovere per il medesimo di restituire anche gli interessi legali.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso S.C..

Rimane solo intimata l’Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. (ex Atan).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, anzitutto, disattesa l’eccezione preliminare di tardività della proposizione del presente ricorso dell’Inps, così come sollevata dalla difesa dello S., posto che dalla certificazione rilasciata dall’Unep della Corte d’appello di Napoli, richiamata a tal riguardo dal controricorrente, non emergono elementi certi ai fini della prova della data di notifica della sentenza di secondo grado dalla quale sarebbe decorso il dedotto termine breve per l’impugnazione.

Con l’unico motivo del ricorso l’Inps denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 260 e segg., della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, commi 7 e segg. e dell’art. 112 c.p.c..

In pratica, l’Inps contesta che la fattispecie in esame debba ricadere, come affermato nell’impugnata sentenza, nella disciplina dell’indebito previdenziale di cui alle L. n. 662 del 1996 e L. n. 448 del 2001, con conseguente trattenimento, da parte dello S., dell’intera somma ricevuta a titolo di pensione o di un quarto della stessa, a seconda del reddito percepito nel periodo (OMISSIS).

Invero, secondo l’Inps, il controricorrente non aveva più ragione di pretendere il trattamento pensionistico in relazione al periodo rispetto al quale gli era stato riconosciuto il diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al conseguimento delle relative retribuzioni, per cui con riferimento a quel periodo trovava applicazione la regola ordinaria dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., con conseguente obbligo del medesimo di restituzione delle somme percepite nello stesso arco di tempo a titolo di pensione.

Rileva, inoltre, l’Inps che lo S. aveva dolosamente omesso di comunicargli l’avvenuta reintegrazione nel posto di lavoro, per cui anche nel caso di applicazione della L. n. 662 del 1996 il medesimo era tenuto alla integrale restituzione delle somme percepite a titolo di pensione nel periodo rispetto al quale aveva maturato il diritto alle retribuzioni per effetto della predetta sentenza di reintegra.

Osserva la Corte che il ricorso è fondato nei seguenti termini: anzitutto, non è ravvisabile nella fattispecie il comportamento doloso del pensionato, così come supposto dall’Inps, atteso che il dolo atto a configurare l’ipotesi del recupero totale dell’indebito, di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 265, è solo quello riconosciuto nei confronti del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti Inps, Inali e pensionistici di guerra, così come si evince dal dato letterale della stessa norma.

Ne consegue che occorre far riferimento al momento della percezione della pensione ritenuta indebita affinchè possa valutarsi la ricorrenza dell’ipotesi dolosa in esame. Orbene, nella fattispecie lo S. non poteva ancora sapere, nel momento in cui gli veniva liquidata la pensione, che in futuro gli avrebbero sicuramente accolto la domanda con la quale aveva impugnato il licenziamento, per cui l’omessa comunicazione del successivo provvedimento di reintegra non faceva venir meno l’originaria buona fede sussistente nel momento in cui il lavoratore aveva iniziato ad usufruire del trattamento pensionistico.

In effetti, ai fini della configurabilità del dolo, che avrebbe consentito la ripetibilità incondizionata delle somme, non poteva ritenersi sufficiente il semplice silenzio o la reticenza dell’accipiens, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo di quest’ultimo, di per sè solo, valore di causa determinante dell’erogazione.

Tuttavia, una volta che il rapporto di lavoro veniva ripristinato per effetto dell’ordine di reintegra, è innegabile che veniva a crearsi una obiettiva incompatibilità del trattamento pensionistico con quello retributivo, per cui non poteva più sussistere, fino all’esaurimento degli effetti della reintegra nel posto di lavoro, un titolo idoneo a giustificare l’erogazione dei ratei di pensione.

Da ciò conseguiva, altresì, che non poteva profilarsi un’ipotesi di indebito previdenziale disciplinato dalle summenzionate leggi speciali, non scaturendo lo stesso da un errore dell’ente previdenziale, bensì dalla circostanza sopravvenuta della emissione della sentenza di annullamento del licenziamento, a suo tempo impugnato dallo S., con la contestuale reintegra del medesimo nel rapporto di lavoro e la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate.

In definitiva, la fattispecie non poteva che essere disciplinata dalla norma generale di cui all’art. 2033 c.c. a decorrere dal momento cui retroagivano gli effetti della condanna di reintegra, fino a quello della naturale cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente obbligo per lo S. di restituzione delle somme delle quali l’Inps aveva chiesto la restituzione con riferimento allo stesso periodo coperto dalla retribuzione.

Pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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