Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18963 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 16/09/2011), n.18963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.N. – L.R. – L.V. Elettivamente

domiciliati in Roma, via Berengario, n. 7, nello studio dell’Avv.

Fede Angelo; rappresentati e difesi, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Sallemi Sebastiano;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA Elettivamente domiciliata in Roma,

viale Giulio Cesare, n. 71, nello studio dell’Avv. COSTA Giancarlo,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso, unitamente all’Avv. Delfina Voria;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, n. 195,

depositata in data 5 marzo 2004;

sentita la relazione all’udienza del 13 aprile 2011 del consigliere

dott. Campanile Pietro;

Sentito per la controricorrente l’Avv. Giancarlo Costa, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. Pratis Pierfelice, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – L.N., L.R. e L.V., comproprietari di un fabbricato con circostante terreno in (OMISSIS), proponevano opposizione alla stima in merito all’indennità definitiva relativa alla espropriazione di tale fondo, già incluso nella zona di espansione per edilizia residenziale C2 del P.R.G. del Comune di Ragusa, ed interessato da un piano di lottizzazione già approvato quando, il 7 giugno 1985, era stato emesso il decreto dell’Assessorato del Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, di istituzione, in attuazione della L.R. n. 98 del 1981, di istituzione della Riserva Naturale “Macchia Foresta del fiume Irminio”, nel cui ambito i beni suddetti, compresi nell’area di riserva e preriserva, erano stati individuati – con DA n. 352 del 1989 -. per la realizzazione di un centro visite e di un museo naturalistico.

Veniva dedotto che la stima effettuata in base alla ritenuta natura agricola del terreno era incongrua per difetto ed erronea, dovendo applicarsi la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis richiamato dalla L.R. n. 16 del 1996, art. 22 e comunque, quanto al fabbricato, la Legge Fondamentale n. 2395 del 1865.

1.1 – Si costituiva la Provincia Regionale di Ragusa, chiedendo il rigetto dell’opposizione, in quanto l’indennità era stata correttamente commisurata al valore agricolo del fondo.

La Corte di appello di Catania, con la decisione indicata in epigrafe, rilevava che con l’istituzione della riserva naturale “Macchia del fiume Irminio” erano divenuti inefficaci gli strumenti urbanistici già vigenti, ragion per cui, trattandosi di vincolo conformativo, l’indennità era stata correttamente determinata sulla base del valore agricolo del fondo.

Quanto al fabbricato, si aderiva alla stima del consulente tecnico d’ufficio, il quale, considerata la vicinanza al centro abitato di Ragusa e la prossimità alla spiaggia, ne aveva determinato il valore in L. 56.100.000 , a fronte di un dato, emergente dalla stima definitiva, pari a L. 27.000.000. Entro tali limiti l’opposizione veniva accolta, con compensazione, in ragione di metà, delle spese processuali, poste nel resto a carico dell’ente territoriale.

Avverso tale decisione propongono ricorso L.N., R. e V., deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso la Provincia di Ragusa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 98 del 1981, art. 22 (come modificata dalla L.R. n. 14 del 1988), nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si sostiene che l’edificabilità legale dell’area avrebbe dovuto desumersi dal P.R.G. del Comune di Ragusa, approvato con D.A. n. 183/74 del 2 dicembre 1974, e che la stessa non poteva intendersi revocata per effetto dell’istituzione della riserva, richiamandosi all’uopo una pronuncia del CGA della Regione siciliana che aveva affermato l’inapplicabilità delle misure di salvaguardia – consistenti nel divieto delle attività indicate nella L.R. n. 98 del 1981, art. 22, comma 8 – nelle zone di c.d. pre-riserva.

2.1 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della citata L.R. n. 98 del 1981, art. 22, comma 5, per non essersi tenuto conto dell’edificabilità di fatto, desumibile dalle opere che risultavano già eseguite al momento della redazione della perizia.

2.2 – Con il terzo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata, per aver accolto solo in parte le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

2.3 – Con il quarto motivo ci si duole, infine, della parziale compensazione delle spese processuali.

2.4 – I primi tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto fra loro intimamente connessi, sono infondati.

Nella sentenza impugnata viene affermata, in maniera sintetica, ma efficace, la caducazione della classificazione della zona di espansione C2 contenuta nel piano regolatore, per effetto della previsione contenuta nella L.R. n. 98 del 1981, art. 22 secondo cui “dalla data di istituzione delle riserve le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottai nelle aree delimitate come riserva e pre-riserva diventano inefficaci”. In ordine a tale aspetto, vale bene richiamare la decisione di questa Corte n. 10210 del 2009, resa per altro, sia per in relazione ad altri aspetti, tra le stesse parti, nella quale è stato affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui il vincolo in esame ha natura conformativa e non espropriativa, con conseguente natura agricola dello stesso terreno. Sotto tale profilo viene altresì in considerazione l’orientamento di questa Corte secondo cui il sistema dì tutela del paesaggio, dell’ambiente, del patrimonio storico e artistico, giustificano l’affermazione di limitazioni all’uso della proprietà dei beni vincolati – senza limitarne, peraltro, la commerciabilità, o una redditività diversa da quella dello sfruttamento edilizio – alla luce dell’equilibrio costituzionale tra gli interessi in gioco, che vede alcune delle facoltà del diritto dominicale recessive di fronte alle esigenze di salvaguardia dei valori culturali ed ambientali, in attuazione della funzione sociale della proprietà (Cass., 19 luglio 2002, n. 10542; v. anche Corte Cost., 29 maggio 1968, n. 56).

2.5 – Il chiaro tenore della norma non consente alcuna distinzione, contrariamente a quanto risulterebbe da un risalente arresto invocato dai ricorrenti, fra “riserva” e “pre-riserva”, laddove il riferimento all’edificabilità di fatto, desumibile da opere già eseguite, non solo contrasta con il consolidato orientamento di questa Corte circa la preminenza dell’edificabilità legale, ma non trova neppure concreto riferimento nella motivazione della decisione impugnata, laddove si afferma che “dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione, realizzate o meno nei termini, non vi è alcuna prova agli atti”.

2.6 – Dovendosi constatare la correttezza dell’esclusione della natura edificabile del terreno oggetto della procedura in esame, non può omettersi di rilevare che nella presente vicenda processuale assume rilievo la recente pronuncia n. 181 del 2011 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della L. n. 865 del 1971, art. 16 e confermato dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4 per contrasto con l’art. 42 Cost., comma 3 e l’art. 117 Cost..

Questa Corte Suprema, così come del resto affermato in relazione alla declaratoria di incostituzionalità della normativa relativa ai suoli aventi natura edificatoria, ritiene che in merito all’individuazione del criterio legale di stima non sia concepibile la formazione di un giudicato autonomo, in quanto il bene della vita alla cui attribuzione tende l’opponente alla stima è l’indennità, liquidata nella misura di legge, non già l’indicato criterio legale.

Tale principio deve trovare applicazione allorchè l’espropriato abbia reagito alla stima della Corte territoriale (con il meccanismo dei VAM) operata sul presupposto della destinazione agricola/non edificatoria del terreno, assumendone invece (pur se infondatamente) la natura edificatoria: posto che anche in questo caso ricorre il problema del rapporto fra giudizio di Cassazione e declaratoria di incostituzionalità retroattiva di una norma; e perchè il problema si pone negli stessi termini, dato che la pronuncia di illegittimità costituzionale non si applica ai soli rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (Cass., n. 16450 del 2006; n. 15200 del 2005; n. 22413 del 2004) .

Nessuna di queste ipotesi si è verificata nel caso concreto posto che l’espropriato con il motivo di impugnazione in esame ha impedito la definitiva ed immodificabile determinazione dell’indennità, ponendo in discussione proprio il criterio legale utilizzato dalla Corte territoriale, tenuto conto che il relativo capo della sentenza riposa sulla premessa dell’applicabilità della L. n. 865 del 1971, art. 16 e della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4.

2.7 – Una volta venuti meno i criteri riduttivi suddetti a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la Corte deve ribadire quanto già affermato dopo la menzionata sentenza 348/2007 della Corte costituzionale relativa ai suoli edificatori: che cioè per la stima dell’indennità torna nuovamente applicabile il criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 che è l’unico criterio ancora vigente rinvenibile nell’ordinamento, e per dì più non stabilito per singole e specifiche fattispecie espropriative, ma destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione salvo che un’apposita norma provvedesse diversamente.

E che quindi nel caso concreto si presenta idoneo a riespandere la sua efficacia per colmare il vuoto prodotto nell’ordinamento dall’espunzione del criterio dichiarato incostituzionale (Cass., n. 4602/1989; 3785/1988; sez. un. 64/1986): anche per la sua corrispondenza con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea, nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU. L’applicazione del criterio in questione da parte del giudice di rinvio comporta necessariamente l’estensione anche alla stima dell’indennizzo in questione dei medesimi principi già applicati per quello rivolto a risarcire l’espropriazione illegittima degli stessi fondi non edificatori; i quali impongono di tener conto delle obbiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell’area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio: perciò consentendo pure al proprietario interessato da un’espropriazione rituale, di dimostrare sempre all’interno della categoria suoli/inedificabili, anche attraverso rigorose indagini tecniche e specializzate, che il valore agricolo, da determinarsi in base al relativo mercato, sia mutato e/o aumentato in conseguenza di una diversa destinazione del bene egualmente compatibile con la sua ormai accertata non edificatorietà. E, quindi, che il fondo, suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere i livelli dell’edificatorietà, abbia un’effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchia queste possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.): semprecchè assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

2.8 – Rimanendo evidentemente assorbito il quarto motivo, attinente al regolamento delle spese processuali, va cassata la sentenza impugnata che non ha compiuto i suddetti accertamenti; il giudizio va rinviato alla stessa Corte di appello di Catania, che in diversa composizione si adeguerà ai principi avanti enunciati.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sui primi tre motivi del ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara assorbito il quarto motivo e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 14 aprile e il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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