Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18962 del 31/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 18962

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7800-2015 proposto da:

P.G., C.L., C.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANASTASIO II 80, presso lo

studio dell’avvocato ADRIANO BARBATO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO BRESCIANI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA, – BIVERBANCA in persona

del Dirigente e Legale rappresentante SANDRO PULLICANI COLONESI

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio

dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGIO MALINVERNI giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.F.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 356/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2017 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ADRIANA BARBATO;

udito l’Avvocato GIORGIO MALINVERNI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Biella, con decreto del 3.6.2000, ingiunse alla Immobiliare Airone s.a.s., debitrice principale, nonchè ai fideiubenti, tra i quali A. e C.L., nonchè P.G., il pagamento della somma di Lire 2.685.022.376, oltre accessori, in favore della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli s.p.a.. Proposta opposizione ex art. 645 c.p.c. da parte delle predette, con sentenza del 21.2.2011, il Tribunale biellese – previo rigetto delle querele di falso da loro avanzate in relazione alle fideiussioni rilasciate in favore della predetta banca – la respinse.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 20.2.2014, rigettò l’appello conseguentemente proposto da A. e C.L., nonchè da P.G..

Esse ricorrono ora per cassazione, affidandosi a nove motivi. Resiste con controricorso Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli s.p.a. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo “violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 83 c.p.c. e della L. 30 luglio 1990, n. 281, art. 3 sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, si sostiene l’erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto l’inammissibilità del motivo inerente il difetto dell’jus postulandi da parte dell’avv. Clelio Grosso, procuratore della banca, perchè non iscritto all’albo professionale. Nel motivare la decisione, la Corte d’appello ha rilevato che il rigetto dell’eccezione in primo grado era fondato su due rationes decidendi, ossia: a) per quanto il difetto dell’jus postulandi possa essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado, occorre tuttavia che la relativa prova risulti ritualmente acquisita in giudizio; pertanto, l’attestazione della mancata iscrizione dell’avv. Grosso all’albo professionale non poteva essere utilizzata, perchè prodotta dalle fideiubenti solo con la comparsa conclusionale; b) la banca aveva comunque provato che l’avv. Grosso era iscritto all’albo speciale degli addetti agli uffici legali ai sensi della L. n. 1578 del 1939, art. 3, comma 4, e ciò dal 1993; c) di conseguenza, poichè sulla prima ratio decidendi (ossia quella della tardività), le odierne ricorrenti nulla avevano dedotto, limitandosi a riproporre la questione, sulla stessa s’era formato il giudicato.

Sostengono in proposito le ricorrenti che: aa) sulla questione, sollevata all’udienza di precisazione delle conclusioni, la banca aveva comunque accettato il contraddittorio; bb) con le comparse conclusionali, erano stati rispettivamente prodotti, da un lato, i documenti attestanti la mancata iscrizione all’albo, e, dall’altro, l’iscrizione all’albo speciale; c) a pag. 50 dell’appello, esse ricorrenti avevano espressamente rilevato che la prova del difetto dell’jus postulandi può essere sempre fornita (quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, la questione della tardività era stata censurata).

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 184 bis, 221,222,228 e 229 c.p.c. sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, si sostiene che la decisione d’appello circa l’inammissibilità della seconda querela di falso dichiarata con l’ordinanza del 18.9.2012, è in più punti affetta da motivazione insufficiente e contraddittoria; inoltre, vi sarebbero state anche le ragioni per ottenere sul punto anche la rimessione in termini, ex art. 184 bis c.p.c..

1.3 – Con il terzo motivo, deducendo “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322 e 1956 c.c. sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, si sostiene che la decisione d’appello circa la dedotta nullità delle lettere di estensione della fideiussione su contratti di mutuo fondiario già concessi, apparentemente sottoscritte in data 12.11.1997, è affetta da motivazione insufficiente e contraddittoria, sia in relazione alla mancata autorizzazione ex art. 1956 c.c., sia riguardo alla dedotta nullità per mancanza di causa.

1.4 – Con il quarto motivo, deducendo “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., 210 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, si censura la decisione impugnata riguardo al quantum debeatur, perchè l’onere della prova grava sul creditore. Pertanto, la contestazione (effettuata solo in appello) non può essere tardiva, come invece ritenuto dal secondo giudice.

Inoltre, per le ricorrenti, sarebbe irrilevante il fatto – invece valorizzato dalla Corte torinese – che le fideiussioni accedono solo ai contratti di mutuo, perchè si tratta di fideiussioni omnibus, anzi, di contratti autonomi di garanzia.

1.5 – Con il quinto motivo, deducendo “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1283 e 1421 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, si rileva che la Corte d’appello avrebbe errato nell’affermare che, in relazione alla capitalizzazione degli interessi, la natura di contratto autonomo di garanzia non ne consentiva l’eccepibilità, per poter essere invece sollevata la sola exceptio doli. Al contrario, ben possono sollevarsi anche le eccezioni di nullità, come affermato da Cass. n. 26262/07.

1.6 – Con il sesto motivo, deducendo “violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., artt. 54 e 55, artt. 1194,1941,2788 e 2855 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, si contesta la decisione impugnata per aver disatteso il motivo d’appello in ordine alla pretesa impossibilità di maturazione degli interessi convenzionali durante la pendenza del fallimento della debitrice principale, anche a causa dell’iscrizione ipotecaria. La Corte avrebbe ritenuto che non vi fosse prova dell’imputazione dei pagamenti al capitale da parte del fallimento. 1.7 – Con il settimo motivo, deducendo “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, si rileva che, quanto agli interessi di mora, la Corte d’appello ha ritenuto che è tutto dovuto perchè la fideiussioni riguardavano ogni debito del garantito, e ciò anche alla luce della natura di contratto di autonomo di garanzia della fideiussione rilasciata. La motivazione sul punto sarebbe carente, viziata e illogica.

1.8 – Con l’ottavo motivo (formalmente ancora settimo), deducendo “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1384 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, si rileva che la Corte avrebbe errato nel ritenere corretta la decisione di inammissibilità di riduzione degli interessi perchè proposta solo con la comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente, perchè la riduzione della penale può disporsi anche d’ufficio.

1.9 – Infine, col nono motivo (formalmente ancora ottavo), deducendo “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 210 c.p.c. e art. 94 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, si denuncia l’erroneità del rigetto delle istanze istruttorie. La decisione non sarebbe logicamente ed esaurientemente motivata.

2.1 – Il ricorso è inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3).

Esso, dopo l’intestazione, con indicazione delle parti e della sentenza impugnata, si snoda come segue: da p. 2 a p. 15, viene analiticamente riportato quanto accaduto nel giudizio di primo grado; da p. 16 a p. 22 si riportano le conclusioni rassegnate dalle parti in quella fase processuale; da p. 22 a p. 27 si dà conto delle statuizioni adottate dal Tribunale di Biella; da p. 27 a p. 34 si riportano lo svolgimento del giudizio d’appello e le conclusioni ivi rassegnate dalle parti; da p. 35 a p. 52 si riporta il contenuto della sentenza d’appello, qui impugnata; da p. 52 a p. 71 si espongono i motivi di impugnazione; da p. 71 a p. 72 si riportano, infine, le conclusioni sottoposte a questa Corte.

2.2 – Ora, premesso che l’art. 366 c.p.c., comma 1, quanto ai requisiti di contenuto-forma del ricorso, prevede al n. 3) che esso debba contenere, a pena di inammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”, deve anzitutto evidenziarsi che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, il fatto deve intendersi nella duplice accezione di fatto sostanziale (ossia, quanto concernente le reciproche pretese delle parti) e processuale (relativo, cioè, a quanto accaduto nel corso del giudizio, alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai provvedimenti adottati dal giudice, ecc. – v. Cass. n. 1959/2004). Quanto poi alla sommarietà che, secondo la norma in esame, deve caratterizzare l’esposizione, è costante l’insegnamento secondo cui “Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito” (così, Cass. n. 7825/2006; Cass. n. 1926/2015).

La funzione cui assolve il requisito in parola è ben riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso “serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”.

Inoltre, ai fini della sanzione dell’inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così la già citata Cass. n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora “viva o meno” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno.

Sul versante opposto, concernente l’eccesso di esposizione, numerose pronunce hanno avuto ad oggetto la tecnica della c.d. “spillatura” o del c.d. “assemblaggio”, consistenti nella riproduzione, meccanica o informatica, di una serie di atti processuali e documenti all’interno del ricorso; in proposito, Cass., Sez. Un. n. 16628/2009, ha affermato che “La prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spilla tura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura”; e ancora, secondo Cass., Sez. Un. n. 5698/2012, “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale in caratteri minuscoli di una serie di atti processuali: sentenza di primo grado, comparsa di risposta in appello, comparsa successiva alla riassunzione a seguito dell’interruzione, sentenza d’appello ove mancava del tutto il momento di sintesi funzionale, mentre l’illustrazione dei motivi non consentiva di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi)” (i suddetti principi sono stati più recentemente affermati, ex multis, da Cass. n. 3385/2016 e Cass. n. 12641/2017).

2.3 – Ora, ritiene il Collegio che tale ultimo orientamento ben possa trovare applicazione anche nel caso in cui, pur non avendo il ricorrente inserito nel corpo del ricorso la fotoriproduzione degli atti del processo (il che, peraltro, non ne comporta di per sè l’indefettibile inammissibilità: v. ad es., Cass., Sez. Un., n. 4324/2014, Cass. n. 18363/2015 e, più recentemente, con specifico riguardo a foto e documenti, Cass. n. 12415/2017), egli abbia tuttavia egualmente ecceduto nel riportare, in modo quasi meticoloso, ogni singolo accadimento processuale, sia pur con narrazione propria, ma senza alcuna necessità, come avvenuto nella specie.

Infatti, nonostante la vicenda in esame non possa connotarsi per particolare complessità, le odierne ricorrenti hanno impiegato ben cinquantuno pagine per spiegare l’intero svolgimento dei gradi di merito, in modo tale da escludere la sussistenza della sommarietà di cui alla norma in questione. Una tale tecnica espositiva ha reso particolarmente “indaginosa” l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (v. la già citata Cass., Sez. Un., n. 16628/2009).

3.1 – Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, ad Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA