Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18962 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 27/09/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 27/09/2016), n.18962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29965-2010 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI

CALIULO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SARRE S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA

24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PETTINARI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA GERIT S.P.A., C.F. (OMISSIS), già GERIT S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4451/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/01/2010 R.G.N. 6424/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito l’Avvocato MARASCO SIMONA per delega Avvocato PETTINARI LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22.5.2009 – 15.1.2010 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione proposta dall’Inps e dalla società S.C.C.I – s.p.a. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che aveva accolto l’opposizione della società SARRE s.r.l. alla cartella esattoriale notificatale per il pagamento di contributi previdenziali e relative somme aggiuntive.

Il primo giudice aveva annullato la predetta cartella limitatamente alle somme aggiuntive sui contributi nella stessa indicati, dopo aver ritenuto applicabile nella fattispecie il più favorevole regime sanzionatorio previsto dalla legge per l’ipotesi di omissione contributiva in luogo di quella dell’evasione contributiva.

La Corte territoriale, nel confermare quest’ultima decisione, ha osservato che, essendo pacifico che le omissioni contributive erano state rilevate in sede ispettiva in base alla semplice consultazione dei prospetti paga regolarmente tenuti dalla società, a nulla rilevava che non erano stati predisposti ed inviati i modelli DM 10, aggiungendo che non era, comunque, ravvisabile nel comportamento della debitrice l’elemento intenzionale dell’evasione contributiva, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b).

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps, anche quale mandatario della SCCI s.p.a., con un solo motivo.

Resiste con controricorso la società SARRE s.r.l. che deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’Inps censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, lett. a) e b), in relazione agli artt. 1218 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che, essendo pacifico che alle inadempienze contestate nella fattispecie si applicava il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla L. n. 388 del 2000 e che le stesse erano consistite nell’omessa presentazione dei modelli DM 10 relativi al periodo ottobre 2002 – novembre 2003, la Corte d’appello avrebbe dovuto tener conto del fatto che era sufficiente l’accertamento dell’omissione di una denuncia obbligatoria o della sua difformità rispetto alla realtà per configurare l’ipotesi dell’evasione.

Invero, secondo l’Inps, la ricorrenza dell’elemento intenzionale dell’evasione contributiva implica necessariamente, per effetto della citata disposizione di legge, l’intento del datore di lavoro di non versare i contributi o i premi al fine di occultare rapporti di lavoro in essere o retribuzioni erogate, posto che l’adempimento datoriale obbligatorio dell’invio del modello DM 10 rappresenta l’unico strumento col quale il datore di lavoro dichiara in modo diretto ed immediato all’istituto previdenziale le retribuzioni erogate ai dipendenti.

In caso contrario, aggiunge il ricorrente, l’Istituto previdenziale creditore sarebbe costretto ad un’attività ispettiva incessante per poter adempiere al suo ufficio istituzionale, nonostante il sistema previdenziale sia affidato principalmente alla collaborazione dei soggetti coinvolti nel rapporto contributivo.

1. Il ricorso è fondato.

Invero, il contrasto interpretativo sorto all’interno della sezione lavoro, con riferimento alla disposizione “de qua”, è stato di recente risolto da Cass. 28966/2011, in sostanziale adesione con quanto già ritenuto da Cass. 11261/2010,e confermato dalle successive decisioni n. 10509 del 25/6/2012 e n. 17119 del 25/8/2015 di questa stessa sezione, per cui non vi è ragione di discostarsi da tale consolidato orientamento al quale si intende dare continuità.

Nella sentenza n. 28966 del 27/12/2011 della Sezione Lavoro di questa Corte si è, infatti, statuito che “in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorchè registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di “evasione contributiva” di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. B), e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l’omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta.”

2. In particolare, nel richiamato precedente si è posto l’accento sulla constatazione che nella L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), viene fatto riferimento al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce “e/o” registrazioni obbligatorie, mentre la locuzione adoperata alla lett. b) del medesimo articolo (“in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero”) si caratterizza per l’uso della disgiuntiva “o” fra le registrazioni e le denunce obbligatorie, il che, sotto il profilo strettamente letterale, indica una sostanziale parificazione della possibile connessione dell’evasione rispetto all’una o all’altra tipologia di adempimenti; ne discende che l’omissione o l’infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l’ipotesi dell’evasione.

3. A mente della cit. L. n. 388, art. 116, comma 8, lett. a) si avrà, dunque, l’ipotesi dell’evasione laddove vi sia: occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate; tale occultamento sia stato attuato con l’intenzione specifica di non versare contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato.

4. Quanto al primo requisito deve anzitutto notarsi, in termini generali, come la giurisprudenza di questa Corte sia oscillante anche nella materia – differente, ma caratterizzata da evidenti punti di contatto con quella in questione – della possibile equiparazione fra il mendacio alla pubblica amministrazione da parte del privato in ordine alla sussistenza della situazione debitoria e l’occultamento doloso del debito ai fini dell’art. 2941 c.c., n. 8, (cfr., ex plurimis: in senso positivo, Cass, nn 6478/1984; 4482/1988; in senso negativo, Cass., nn. 4030/1977; 5977/1984).

Con specifico riferimento alla questione all’esame va, tuttavia, osservato che il termine occultamento non indica necessariamente l’assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l’eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all’ente previdenziale (e, quindi, occultata) l’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell’imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l’adempimento funzionalmente diretto a consentire all’Istituto l’agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo.

Nè a contrario avviso può condurre il rilievo che, in ipotesi di registrazione dei rapporti e delle effettive retribuzioni, l’ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, atteso che tale conoscenza resterebbe, In difetto di una denuncia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento (ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denuncia obbligatoria e quelli ricavabili dai CUD consegnati ai lavoratori), e non farebbe quindi venir meno, in relazione alla denuncia infedele, l’occultamento dei rapporti o delle retribuzioni (che, a tutto concedere, sussisterebbe comunque fintanto che non fossero – eventualmente attuati gli accertamenti ispettivi o i raffronti con i dati evincibili dai modelli CUD).

Nè può sottacersi che, come già posto in luce dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 4808/2005, un’interpretazione meno rigorosa del concetto di omissione, esteso a tutte le ipotesi che in qualunque modo abbiano reso possibile all’Ente previdenziale l’accertamento degli inadempimenti contributivi, anche a distanza di tempo, o in ritardo rispetto alle cadenze informative periodiche prescritte dalla legge, aggraverebbe la posizione dell’Istituto, imponendogli un’incessante attività ispettiva, laddove il sistema postula, anche nel suo aspetto contributivo, per la sua funzionalità, una collaborazione spontanea tra i soggetti interessati.

5. Quanto al secondo requisito, di carattere soggettivo, è agevole rilevare che, stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l’omissione o l’infedeltà della denuncia è di per sè sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evitare, nell’auspicata (beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per di più nell’ambito temporale del termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all’adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto; nè, d’altra parte, potrebbe altrimenti comprendersi, se non appunto ove dettata da tale fine, l’omissione nelle denunce obbligatorie di dati di cui comunque il datore di lavoro è evidentemente a conoscenza, per averli, in tesi, già altrimenti registrati. Ne discende che, in linea generale, l’inoltro di denunce infedeli o la loro omissione da un lato configura occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate o di entrambi e, dall’altro e al contempo, fa presumere l’esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti. Non può d’altra parte condividersi l’avviso secondo cui la suddetta interpretazione condurrebbe all’inutilità della modifica normativa introdotta dalla L. n. 388 cit., posto che, al contrario, proprio il rilievo dato all’elemento Intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l’ipotesi dell’evasione, cosicchè la suddetta presunzione (proprio perchè non assoluta) può essere vinta, con onere probatorio a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l’allegazione e prova di circostanze dimostrative dell’assenza del fine fraudolento (perchè, ad esempio, gli inadempimenti sono derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti); e il relativo accertamento, tipicamente di merito, resterà, secondo le regole generali, intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivato.

6. In definitiva, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio del procedimento, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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