Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18962 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 16/07/2019), n.18962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13982-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.B.A.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 672/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 672/1/17 depositata in data 7 novembre 2017 la Commissione tributaria regionale del Molise rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 58/3/13 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso che aveva accolto il ricorso contro due avvisi di accertamento per II.DD. 2006 e 2007 emesso nei confronti di D.B.A.D. emesso in relazione alla plusvalenza derivante da cessione di area edificabile ex art. 67 T.U.I.R., comma 1, lett. B), in relazione a cessione a terzi di diritto ad edificare su sedimi di sua proprietà;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è difeso, restando intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– In via pregiudiziale, la notifica del ricorso va considerata intempestiva, dal momento che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 7 novembre 2017, e il ricorso per cassazione è stato portato alla notifica solo l’8 maggio 2018. Il termine “lungo” per impugnare D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 38, comma 3, in riferimento all’art. 327 c.p.c.applicabile ratione temporis alla fattispecie è semestrale – poichè, anche se il ricorso non individua con esattezza la data di notifica dei due avvisi di accertamento, la narrativa rende noto che le riprese traggono origina da un questionario notificato al contribuente il 7.9.2009. Quindi, i ricorsi avanti alla CTP sono stati depositati certo successivamente al 2.7.2009, e il termine semestrale è scaduto il 7 maggio 2018, che era giorno feriale, un lunedì. Conseguentemente, il ricorso è stato consegnato per la notifica, come si evince dalla relata in atti, solo il giorno dopo, 8 maggio 2018, ed è tardivo;

– In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività e non segue alcuna statuizione sulle spese di lite, in assenza di costituzione dell’intimato. La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento in cui è risultata soccombente la parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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