Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18962 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12233-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

OTTO SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TERENZIO 10, presso

lo studio dell’avvocato CLAUDIO PREZIOSI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8480/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente s.r.l. “OTTO SERVICE” avverso una sentenza della CTP di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da tale ultima società avverso il rigetto dell’interpello presentato per ottenere la disapplicazione per il 2013 delle norme antielusive, di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, del D.Lgs. n. 156 del 2016, art. 6, comma 1, e dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la norma contenuta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, aveva solo la funzione di consentire al contribuente di conoscere il parere dell’Agenzia delle entrate circa l’assenza o meno nel caso concreto degli intenti elusivi che l’Agenzia si proponeva di contrastare, mentre gli effetti sfavorevoli erano da ritenere rimandati ad un momento successivo e cioè al momento dell’emanazione di un atto lesivo della sfera giuridica del contribuente, come tale impugnabile innanzi alla CTP; inoltre il D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 6, comma 1, aveva espressamente previsto che le risposte alle istanze di interpello di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 11, non erano impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del medesimo art. 11, comma 2, avverso il quale poteva essere proposto ricorso unitamente all’atto impositivo; quindi la risposta data dall’ufficio ad un’istanza di interpello era da ritenere un mero parere e non atto a contenuto provvedimentale;

che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che avevano formato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto essa, in entrambi i gradi del giudizio di merito, aveva fondato il diniego di disapplicazione delle norme antielusive su tre argomenti e cioè:

I)- sul fatto che, stante il tipo di preliminare sottoscritto dalla società contribuente, era facilmente ipotizzabile, sin dall’inizio, che ci potessero essere ritardi nell’edificazione e consegna del complesso immobiliare promesso in vendita;

II)- sulla circostanza che, nel preliminare anzidetto, non era indicato un termine preciso entro il quale gli immobili prenotati avrebbero dovuto essere consegnati alla società contribuente;

III)- sulla circostanza che quest’ultima non aveva infine fornito la descrizione del progetto imprenditoriale intrapreso.

Su tali argomenti la CTR nulla aveva dedotto, con conseguente ravvisabilità del vizio denunciato; invero da detti argomenti avrebbe potuto desumersi che il comportamento tenuto dalla società contribuente non fosse esente da colpe e non integrasse gli estremi dell’impossibilità oggettiva ed inevitabile;

che, con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta motivazione gravemente contraddittoria ed apparente e nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR aveva ritenuto che la società contribuente avesse adeguatamente giustificato la propria inoperatività nel 2013, senza indicare minimamente da quali documenti avesse desunto tale sua convinzione, essendo illogico ritenere che l’attività d’impresa dipendesse esclusivamente dalla disponibilità di locali da ottenere da terzi; era poi contraddittorio che la CTR da un lato avesse riconosciuto l’impugnabilità del diniego, valutandone nel merito la legittimità e, dall’altro, avesse fatto salvo il potere dell’ufficio di eseguire tutte le verifiche del caso sull’esercizio 2013 e di emettere, all’esito, un eventuale avviso di accertamento;

che la società contribuente si è costituita con controricorso;

che il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è infondato;

che, invero, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16962 del 2017; Cass. n. 23464 del 2017) è concorde nel ritenere che, in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l’ufficio porta a conoscenza del contribuente una sua pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche; e l’interpretazione estensiva della norma anzidetta è da ritenere consentita in ossequio ai principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e del buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.); pertanto il contribuente ha facoltà (e non l’onere) di impugnare il diniego di disapplicazione di norme elusive, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 8, atteso che esso, pur non essendo atto esplicitamente rientrante nell’elencazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, è pur sempre un provvedimento con cui l’ufficio porta a conoscenza del contribuente un proprio convincimento riferito ad un determinato rapporto tributario e suscettibile di ledere i suoi interessi patrimoniali; va inoltre rilevato che il D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 6, che ha stabilito la non impugnabilità del provvedimento di diniego in esame, non ha valenza interpretativa e neppure natura meramente processuale, come ritenuto dalla CTR, trattandosi di norma che ha inteso disciplinare ex novo la materia dell’interpello, con valenza riferibile pertanto solo al futuro; invero la disciplina degli interpelli contenuta nella norma da ultimo citata, che contiene, come sopra detto, limitazioni all’impugnazione, non manifesta i caratteri tipici dell’interpretazione autentica, in quanto non appare collegata ed in continuità con la disciplina fino ad allora vigente; d’altra parte il tenore della relazione illustrativa del testo di legge in esame non offre appigli per ritenere la norma in esame di natura interpretativa; dal che consegue che al diniego di istanza di disapplicazione della normativa antielusiva, impugnato nella presente sede, siccome riferito al 2013, non si applica la norma introdotta dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 6, valendo essa solo dal 1^ gennaio 2016;

che è inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle entrate ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; secondo l’Agenzia delle entrate, erroneamente la CTR aveva ritenuto la sussistenza di gravi circostanze oggettive, tali da giustificare l’inoperatività della società contribuente, facendole consistere nell’inadempimento di un’altra società, che aveva violato gli obblighi assunti con la società contribuente con un preliminare di vendita e nel successivo fallimento di tale società, eventi che avevano impedito alla società contribuente di entrare in possesso dell’immobile, nel quale svolgere la propria attività produttiva, e di utilizzare per finalità imprenditoriali le rilevanti somme versate a titolo di acconto; secondo l’Agenzia delle entrate, trattavasi di eventi prevedibili, che rientravano nel normale rischio d’impresa e non costituivano cause oggettive sopravvenute, tali da giustificare l’inoperatività della società contribuente, anche perchè quest’ultima, nel preliminare intercorso con la società terza, non avrebbe colpevolmente inserito alcun termine di consegna dei locali promessi in vendita, nè avrebbe fornito la descrizione del proprio progetto imprenditoriale; la censura è inammissibile, atteso che, con essa, l’Agenzia delle entrate ha in sostanza inammissibilmente proposto nella presente sede di legittimità argomentazioni fattuali alternative rispetto a quelle fatte proprie dalla CTR, avendo quest’ultima viceversa valorizzato diversi elementi fattuali per giustificare l’inoperatività della società contribuente e cioè l’inadempimento, da parte di una società promissaria venditrice, agli obblighi assunti con un preliminare di vendita ed il successivo fallimento di tale ultima società; in tal modo l’Agenzia delle entrate ha inammissibilmente trasformato il presente giudizio di legittimità in un’ulteriore fase di merito, essendo al contrario compito di questo giudice di legittimità unicamente quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, spettando unicamente a quest’ultimo individuare le fonti del proprio convincimento; assumere e valutare le prove; controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando in tal modo liberamente prevalenza all’uno od all’altro elemento di prova acquisiti (cfr. Cass. n. 19547 del 2017);

che è altresì infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta motivazione apparente della sentenza impugnata, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10271 del 2016), la motivazione di una sentenza è censurabile in sede di legittimità solo se sia a tal punto illogica ed incongrua da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per pervenire alla decisione finale e sia inficiata da così gravi anomalie e carenze da collocarla al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, inteso come il contenuto minimo, di cui deve essere fornito una sentenza;

che, al contrario, come già in precedenza illustrato, la CTR ha indicato le ragioni, per le quali ha ritenuto infondato il diniego di interpello disapplicativo della disciplina antielusiva fatto dalla s.r.l. “OTTO SERVICE”, valorizzando da un lato il comportamento inadempiente tenuto da una terza società promissaria venditrice, la quale aveva omesso di consegnarle i locali nei quali avrebbe dovuto svolgere l’attività d’impresa; dall’altro il successivo fallimento della società terza anzidetta, che aveva impedito alla società contribuente di rientrare in possesso delle rilevanti somme versate a titolo di acconto; il che appare sufficiente per dare conto del ragionamento valutativo svolto dalla CTR per ribaltare la sentenza di primo grado, sfavorevole alla società contribuente;

che, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va respinto, con sua condanna alle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo;

che la ricorrente, siccome amministrazione dello Stato, non è tenuta a corrispondere il doppio del contributo unificato (cfr. Cass. n. 1778 del 2016).

PQM

la Corte respinge il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della società contribuente le spese di lite del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00, oltre ad esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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