Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18961 del 31/08/5201

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2010, (ud. 28/05/2010, dep. 31/08/2010), n.18961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati TITA

GUGLIELMO, ELISABETTA LANZETTA, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G. in proprio e M.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio

dell’avvocato BOER PAOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato

L.G., giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3 8/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

5.2.09, depositata il 03/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza impugnata con la Corte d’appello di Brescia, confermando la statuizione di primo grado, aveva accertato la infondatezza della pretesa dell’Inps di operare le trattenute per il contributo di solidarieta’ sulle retribuzioni di L.G. e di M.G., dipendenti dello stesso Istituto, ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, sul rilievo che la trattenuta non poteva essere operata se non dopo la maturazione della pensione integrativa, posto che le trattenute dovevano appunto effettuarsi sulle “pensioni”.

Letto il ricorso dell’Inps con un motivo ed il controricorso delle parti private;

Vista la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, essendosi gia’ affermato (Cass. n. 11732 del 20/05/2009) che “In materia di contribuzione previdenziale, la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5 si interpreta nel senso che il contributo di solidarieta’ del due percento ivi introdotto si applica, a decorrere dall’1 ottobre 1999, soltanto sulle prestazioni integrative contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, nel cui ambito va ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio. Ne consegue che tale contributo di solidarieta’ va applicato sulle prestazioni integrative erogate, nonche’ sulle prestazioni maturate, ossia sulle prestazioni che, pur essendosi perfezionata l’acquisizione del relativo diritto, non possono essere corrisposte, in tutto o in parte, per la ricorrenza di condizioni impeditive o limitative della loro erogabilita’.”;

Ritenuto che quindi il ricorso deve essere rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre millecinquecento/00 Euro per onorari, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

 

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