Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18961 del 31/07/2017
Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.31/07/2017), n. 18961
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15300-2015 proposto da:
BANCO POPOLARE SOC. COOP., in persona del Presidente e legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G.PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATTEO-SIMEONE
DEBONI, GIUSEPPE MERCANTI, BRUNO GRILLO BRANCATI giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
SO.RO.CA. – SOCIETA’ ROMANA CIVILI ABITAZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in
persona dei liquidatori Avv. M.L. e Dott. B.L.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA 40, presso
lo studio dell’avvocato ALBERTO DI CAPUA, rappresentata e difesa
dagli avvocati GIUSEPPE SANGIOVANNI, GAETANO RUGGIERO giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1847/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 28/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/06/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato GIUSEPPE GIGLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Banco Popolare Società Cooperativa propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 28/4/2014 che, a conferma della sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta dalle società So.Ro.Ca. e Sisar, fideiussori di Italgest S.p.A., avverso decreti ingiuntivi di escussione delle polizze, per essere le stesse estranee all’oggetto sociale, non strumentali ai propri scopi sociali e pregiudizievoli per le garanti.
Il Giudice ha rigettato l’appello in base alla seguente ratio decidendi: è confermata la decisione del giudice di primo grado in quanto la banca non poteva non conoscere lo stato di esposizione della debitrice, sicchè va ribadita l’inoperatività della fideiussione ogniqualvolta il comportamento della banca beneficiaria della garanzia non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Il ricorso per cassazione è affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. esiste la So.Ro.Ca. con controricorso illustrato da memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte resistente per l’intervenuta formazione di un giudicato interno sull’inosservanza da parte del Banco dei principi di correttezza e buona fede.
L’eccezione non ha pregio. La questione ha costituito infatti oggetto di censura sia nel giudizio di primo grado sia in quello di appello sicchè sul comportamento della Banca non si è formato alcun giudicato. E comunque la medesima sarebbe anche priva di rilevanza in quanto il motivo di ricorso si incentra sulla mancata valutazione, da parte della sentenza impugnata, della relazione di parentela esistente tra i legali rappresentanti delle società coinvolte che, ove considerata, nella prospettiva del ricorrente, avrebbe integrato il requisito dell’esplicita autorizzazione all’ulteriore indebitamento da parte delle società fidejubenti ai fini di escludere l’estinzione delle fidejussioni ai sensi dell’art. 1956 c.c. Non si vede, pertanto, quale capacità ostativa possa essere riconosciuta all’eventuale, ma in realtà inesistente, giudicato implicito sullo stato soggettivo di mala fede del Banco.
L’unico motivo di ricorso riguarda la violazione o erronea applicazione dell’art. 1956 c.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorrente afferma che la sentenza avrebbe errato nel pronunciare l’estinzione della garanzia senza peritarsi di accertare se fosse stato assolto l’onere del fidejussore di dimostrare, non solo che la nuova concessione di credito fosse avvenuta – nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale – ma anche che la banca avesse agito nella consapevolezza di un’irreversibile situazione di insolvenza. La pronuncia sarebbe quindi viziata per violazione dell’art. 1956 c.c. essendo comunque da escludersi la violazione da parte della banca dei doveri di correttezza e buona fede.
Ciò sarebbe evidente anche in ragione della prossimità tra debitore principale e fidejussore tra i quali sussisterebbe una comunanza di concetti e di conoscenze derivante dagli strettissimi rapporti di parentela tra gli amministratori delle società garanti e quelli della società garantita, che avrebbe dovuto indurre il giudice d’appello a non ipotizzare in via presuntiva la mala fede della banca.
Il motivo è infondato. Per configurare la situazione di prossimità tra garante e debitore garantito, tale da escludere comportamenti ispirati a mala fede della Banca e da giustificare l’inoperatività delle garanzie, la giurisprudenza di questa Corte richiede qualcosa di più di una mera cointeressenza tra debitore e garante, un rapporto che consenta di prescindere dall’autorizzazione del fidejussore.
Ciò avviene, ad esempio, in caso di identità soggettiva tra i legali rappresentanti delle due società o comunque quando vi sia una relazione qualificata e comprovata da elementi di cointeressenza allegati e provati in sede di merito (Cass., 1, n. 3761 del 21/2/2006; Cass., 6-3n. 7444 del 23/3/2017; Cass, 1, n. 4112 del 2/3/2016).
Gli elementi in base ai quali la Corte d’Appello ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado, in merito alla permanente validità della fidejussione, non sono tali da configurare un vizio che, ancorchè prospettato come di violazione di legge, in realtà si risolve in un inammissibile, a fronte della sua correttezza, sindacato sulla motivazione. Conclusivamente, pertanto, il ricorso è rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio di cassazione ed al raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 13.000 (oltre Euro 200 per esborsi), accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017