Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18961 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 16/07/2019), n.18961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10895-2018 proposto da:

SO.T.ECO. SPA, S.I.G.E. SOCIETA’ IMPIANTISTICA GENERALE SRL, in

persona dei legali rappresentati pro tempore e nella qualità di

socie della DEPURAZIONE SICILIANA SCARL IN LIQUIDAZIONE,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO RUSSO, rappresentate e difese dagli avvocati

ANTONIO SPALLIERI, PASQUALE ESPOSITO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8348/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 8348/3/17 depositata in data 10 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 7710/3/16 della Commissione tributaria provinciale di Caserta con cui era stato accolto il ricorso proposto da So.t.eco Spa e S.i.ge. – Società Impiantistica Generale Srl quali socie della cessata Depurazione Siciliana S.c.ar.l. avverso diniego di rimborso IVA 2009;

– La CTR riformava la decisione di prime cure, ritenendo di confermare il rigetto dell’istanza di rimborso presentato dalle socie, per un credito IVA 2009 indicato nel bilancio finale di liquidazione della società cessata e riportato nel modello VR/2010, in quanto l’emissione della nota di variazione in diminuzione non poteva avvenire decorso l’anno dall’effettuazione dell’operazione in presenza di semplice accordo tra le parti, da presumersi nel caso di specie in assenza di indicazione di diversa causale della variazione dell’imponibile;

– Avverso tale decisione, hanno proposto ricorso per cassazione le contribuenti deducendo un unico motivo, che illustrano con memoria, cui ha replicato l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, le contribuenti deducono – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, per l’inapplicabilità del limite annuale all’emissione delle note di variazione IVA alla retrocessione degli utili nelle società consortili senza scopo lucrativo;

Il motivo è infondato. Va rammentato che: “In tema di IVA, il ricorso alla procedura di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26 – che consente al cedente di portare in detrazione l’imposta quando l’operazione per la quale è stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l’ammontare – impone che sia specificata, nelle note di variazione, una causale tale da fornire elementi per ricondurre la variazione dell’importo originariamente fatturato tra le ipotesi contemplate dal citato art. 26, comma 2, sicchè, in mancanza di ulteriori elementi valutativi, la restituzione della merce si deve intendere successivamente concordata dalle parti, e la emissione delle successive note di variazione resta assoggettata al limite temporale indicato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 3.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25987 del 10/12/2014, Rv. 633664 – 01; conforme, tra le altre, a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20445 del 06/10/2011, Rv. 619289 01);

La CTR si è pienamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte nel considerare, ai fini del rimborso IVA, che l’assenza di dimostrazione una causale della variazione dell’importo originariamente fatturato alle ipotesi contemplate dal citato art. 26, comma 2, la restituzione della merce dovesse intendersi successivamente concordata dalle parti e quindi non operante il diritto alla detrazione oltre l’anno dal compimento dell’operazione, circostanza pacifica, senza che sia rinvenibile nella disciplina normativa applicabile un’eccezione di legge in favore delle società consortili senza scopo lucrativo, essendo quella dell’art. 26 una regola generale;

In conclusione, va rigettato il ricorso e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna le contribuenti in solido alla rifusione alla controricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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