Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18961 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12533-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F. (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA

VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– ricorrenti –

contro

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO, 24,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PELLEGRINO, rappresentato

e difeso dall’avvocato DOMENICO CONDELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 387/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 20/05/2014 R.G.N. 500/2008.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto di G.E., medico chirurgo ammesso alla Scuola di specializzazione dell’Università di (OMISSIS) a far data dall’anno 1989, al risarcimento del danno per la mancata attuazione della direttiva comunitaria in materia di remunerazione dei medici specializzandi e condannato i Ministeri convenuti al pagamento a tale titolo della somma di Euro 33.570,00, oltre interessi;

2. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso le Amministrazioni ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione degli art. 2947 e 2935 c.c. e della L. n. 183 del 2011 censurando la sentenza impugnata per avere respinto la eccezione di prescrizione del credito azionato da controparte. Sostengono, infatti, che il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale non andava individuato nella data di entrata in vigore – il 27 ottobre 1999 – della L. n. 370 del 1999, art. 1 (recante “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica. Ecologia”) -, come affermato dal giudice di appello, ma dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, primo intervento normativo del legislatore nazionale emanato in attuazione delle Direttive n. 75/363/CEE e n. 82/76/ CEE il quale, configurandosi come attuazione solo parziale delle medesime, concretizzava ed attualizzava l’interesse ad agire del G.; sotto altro profilo deducono che il termine di prescrizione era quinquennale e non decennale alla stregua della L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 43, al quale doveva riconoscersi, quale norma di interpretazione autentica, efficacia retroattiva e non innovativa;

2. con il secondo motivo di ricorso deducono violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 303 del 1999, art. 3 censurando la sentenza impugnata per avere respinto la eccezione di difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni convenute; evidenziano che poichè l’oggetto di controversia è costituito dal tardivo adempimento da parte del legislatore dell’obbligo di risultato prescritto dalla richiamate Direttive Europee e poichè alla Presidenza del Consiglio dei Ministri spetta la esclusiva titolarità della funzione normativa, era quest’ultima l’unico soggetto legittimato a stare in giudizio;

3. il secondo motivo di ricorso, che per ragioni di ordine logico e giuridico si esamina con carattere di priorità stante il rilievo dirimente collegato al suo eventuale accoglimento, è infondato;

3.1. la sentenza impugnata ha respinto la eccezione di difetto di legittimazione passiva dei Ministeri appellanti argomentando, in sintesi, che tale legittimazione doveva ritenersi sussistente, costituendo ciascun Ministero un’articolazione direttamente riferibile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale vertice dell’esecutivo abilitato a contraddire alla domanda;

3.2. la statuizione è corretta siccome conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte la quale, in tema di corretta individuazione del soggetto legittimato passivo nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno per tardivo recepimento delle direttive comunitarie, ha ripetutamente chiarito che l’evocazione in giudizio, in luogo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri non comporta, essendo essi articolazioni dell’istituzione “Governo”, l’evocazione di soggetti distinti, che possano porre un problema di legittimazione sostanziale; comporta, soltanto l’erronea indicazione anche di tali articolazioni come abilitate a rappresentare in giudizio lo Stato italiano (cfr., tra le altre, con specifico riferimento al tema del soggetto passivamente legittimato nella domanda risarcitoria fondata sul tardivo ed incompleto recepimento delle Direttive relative all’adeguata remunerazione dei medici iscritti alle scuole di specializzazione: Cass. n. 765/2016 e n. 6029/2015);

4. il primo motivo di ricorso è infondato;

4.1. la sentenza impugnata, che ha affermato che il diritto al risarcimento del danno per omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie (nella specie le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE) si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dalla data di entrata in vigore (il 27 ottobre 1999) della L. n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo, è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte, non incrinato dalle contrarie argomentazioni delle Amministrazioni ricorrenti, principio secondo il quale: a) in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di remunerazione della formazione dei medici specializzandi, sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione “ex lege” dello Stato, di natura indennitaria; tale responsabilità – dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell’ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della ripartizione di cui all’art. 1173 c.c. – va inquadrata nella figura della responsabilità “contrattuale”, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicchè il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione (v., tra le molte, Cass. n. 30502/2019, n. 16402/2019, n. 6606/2014, n. 17066/2013, n. 1917/2012, n. 1814/2011, n. 10813/2011, n. 17350/2011; b) a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea; nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (v., tra le altre, Cass. n. 30502/2019 cit., n. 16402/2019 cit., n. 1917/2012 cit., n. 1814/2011 cit., n. 10813/2011 cit., n. 17682/2011, n. 17350/2011 cit.).

4.2. è stato inoltre chiarito che in riferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui alla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43, – secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell’art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato – trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, e cioè dal 1 gennaio 2012 (v., tra le altre, Cass. n. 13758/2018, n. 23199/2016, n. 6606/2014, 17066/2013, n. 16104/2013, n. 1156/2013, n. 1917/2012 cit.);

5. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e le spese di lite liquidate secondo soccombenza;

6. non si fa luogo alla condanna dei ricorrenti al versamento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non essendo tale previsione applicabile nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.100,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

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