Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18960 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2010, (ud. 28/05/2010, dep. 31/08/2010), n.18960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, CLEMENTINA PULLI, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI

113, presso lo studio dell’avvocato GRASSO ROSALBA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORRONE SALVATORE,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4 3/2 009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

22.1.09, depositata il 23/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Oronzo D’Agostino (per

delega avv. Rosalba Grasso) che si riporta agli scritti; in subordine

chiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d’appello di Torino, dopo avere fissato la data di decorrenza dell’assegno di invalidita’ L. n. 118 del 1971, ex art. 13 dal primo settembre 1994, cosi’ correggendo la errata decorrenza indicata dal primo Giudice al primo settembre 2004, condannava l’Inps a corrispondere a C.I. la pensione sociale L. n. 153 del 1969, ex art. 26 dal primo agosto 1995 e, in luogo di questa, dell’assegno sociale, di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3 dal primo gennaio 1996;

Letto il ricorso dell’Inps, in cui non si contesta il diritto alla pensione sociale sostitutiva al compimento dell’eta’ pensionabile, in sostituzione appunto dell’assegno di invalidita’ civile, ma si contesta la sua successiva trasformazione della pensione sociale L. n. 153 del 1969, ex art. 26 in assegno sociale, di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione non sono condivisibili, giacche’ vi e’ da esaminare una questione preliminare e cioe’ il fatto che, nel ricorso, l’Inps da atto che la sentenza, depositata il 23 gennaio 2009 era stata notificata il 23 aprile 2009, ma non produce la copia autentica in cui figura la relata di notifica;

Ritenuto che su questa questione le Sez. unite di questa Corte, con ordinanza n. 9005 del 16/04/2009 hanno affermato che “La previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilita’, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, e’ funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestivita’ dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, e’ esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli e’ stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilita’ soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2 applicabile estensivamente, purche’ entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestivita’ dell’impugnazione.”;

Ritenuto che quindi il ricorso va dichiarato improcedibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre Euro mille/00 per onorari, Iva, CPA e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

 

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