Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18960 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 08/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 18960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10410-2015 proposto da:

ALPENHAUS SRL, in persona del legale rappresentante Presidente del

C.d.A. DOTT. P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE SANTO 68, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LETIZIA, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO

PAOLUCCI, VITTORIO PAOLUCCI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE, in persona del Presidente della Giunta

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

e contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1214/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– Faber S.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trento la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige esponendo che: a) quest’ultima – avendo esigenza di un immobile destinato ad ospitare gli uffici del Catasto e del Libro Fondiario – aveva pubblicato su diversi giornali un “avviso di ricerca”, al quale aveva risposto solo essa attrice; b) la Giunta Regionale, con Delib. n. 1537 del 1998, aveva dichiarato idonea la sua offerta e aveva dato incarico agli uffici competenti, previa valutazione estimativa dell’immobile, di addivenire alla formulazione di un accordo contrattuale; c) era seguita quindi una fase di trattative, caratterizzata da incontri tra le parti e richieste di integrazione della proposta, cui la società aveva ottemperato; d) nelle more delle trattative perveniva alla Regione un’offerta informale e tardiva della società Habitat S.p.A.; e) la Giunta Regionale aveva quindi commissionato una perizia di stima integrativa; f) in conseguenza di tale perizia la Giunta aveva revocato la Delib. n. 1537 del 1998 e aveva autorizzato il Vicepresidente – Assessore al patrimonio ad effettuare una nuova ricerca di mercato al fine di individuare un immobile atto a soddisfare le esigenze della Regione; g) non era stata data comunicazione all’attrice nè dell’esito della perizia di stima, nè della revoca della precedente delibera; h) la Regione aveva pubblicato un nuovo avviso di ricerca, rispetto al quale erano pervenute offerte di Faber e di Habitat; i) previo affidamento di incarico per la redazione di perizia di stima, a seguito di valutazione degli immobili da parte dell’ufficio tecnico dell’ente, l’offerta di Habitat veniva considerata maggiormente favorevole rispetto a quella di Faber e, conseguentemente, la Giunta Regionale, con provvedimento n. 445 del 2000, aveva deliberato di individuare nella proposta Habitat l’immobile idoneo a diventare nuova sede degli uffici del Catasto e del Libro Fondiario; sulla scorta di tali allegazioni l’attrice chiedeva la condanna della Regione, a titolo di responsabilità precontrattuale, al risarcimento dei danni cagionati;

– nel costituirsi in giudizio la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige domandava il rigetto della domanda;

– la Fondiaria Assicurazioni S.p.A., chiamata in causa dalla Regione per essere tenuta indenne, in caso di accoglimento della domanda, in forza della polizza assicurativa di copertura della responsabilità civile, chiedeva il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti;

– con la sentenza n. 314 del 2004 il Tribunale di Trento rigettava le domande di Faber s.r.I., ritenendo insussistente la responsabilità precontrattuale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ex art. 1337 c.c.;

– la Alpenhaus S.p.A. (già Faber S.r.l.) proponeva appello a cui resistevano la Regione Trentino-Alto Adige, nonchè Fondiaria S.A.I. S.p.A. (incorporante Fondiaria Assicurazioni S.p.A.);

– con sentenza n. 320 del 23 luglio 2005, la Corte di appello di Trento rigettava il gravame: pur avendo rilevato che nella prima fase (riguardante il primo avviso di ricerca) si era creato un legittimo affidamento della Faber sulla conclusione del contratto compravendita in ragione dei comportamenti manifestati dalle parti, non poteva riscontrarsi responsabilità precontrattuale, poichè l’interruzione delle trattative – determinata dalla pubblicazione di un nuovo avviso di ricerca e dall’accoglimento della proposta di Habitat S.p.A. in quanto maggiormente idonea alle necessità dell’Amministrazione – non era priva di un giustificato motivo ma era anzi dettata dall’esigenza di meglio soddisfare le esigenze dell’Ente, manifestatesi in un progressivo approfondimento delle questioni;

– la stessa Corte d’appello riteneva che la seconda fase (inaugurata dal secondo avviso di ricerca) fosse stata improntata al rispetto dei principi di buona fede e correttezza di cui all’art. 1337 c.c., sicchè risultavano infondate le deduzione della appellante;

– avverso la predetta decisione proponeva ricorso per cassazione la Alpenhaus S.p.A.;

– con la sentenza n. 477 del 10/01/2013, questa Corte accoglieva i primi cinque motivi di ricorso e dichiarava assorbito il sesto, cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia, formulando il seguente principio di diritto: “La responsabilità precontrattuale della P.A. è configurabile in tutti i casi in cui l’ente pubblico, nelle trattative con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza anch’esso è tenuto, nell’ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall’art. 2043 c.c.; in particolare, se non è ipotizzabile una responsabilità precontrattuale, per violazione del dovere di correttezza di cui all’art. 1337 c.c. rispetto al procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente, essa è ammissibile con riguardo alla fase successiva alla scelta, in cui il recesso dalle trattative dell’ente è sindacabile sotto il profilo della violazione del dovere del “neminem laedere”, ove lo stesso sia venuto meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche all’affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto. Spetta al giudice di merito accertare se il comportamento della P.A. abbia ingenerato nei terzi, anche per mera colpa, un ragionevole affidamento in ordine alla conclusione del contratto”;

– all’esito del giudizio di rinvio – con la sentenza n. 1214 del 15 ottobre 2014 – la Corte d’appello bresciana riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Trento, condannando la Regione Trentino-Alto Adige al pagamento in favore di Alpenhaus S.r.l. (già Alpenhaus S.p.A.) della somma di Euro 83.581,96, maggiorata degli interessi compensativi, respingendo la domanda di manleva avanzata dalla Regione nei confronti di Fondiaria S.A.I. e liquidando le spese dell’intero giudizio secondo l’esito complessivo della lite;

– avverso tale decisione Alpenhaus S.r.l. propone ricorso per cassazione al quale resiste la Regione Trentino-Alto Adige.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente si osserva che nel proprio ricorso (di 64 pagine in totale) la Alpenhaus ha riportato solo in due punti alcuni stralci della sentenza della Corte d’appello di Brescia qui impugnata: alla fine di pagina 58 (nell’illustrazione del quinto motivo), con riguardo alla statuizione sulle spese di lite contenuta nel dispositivo; nelle prime 12 righe di pagina 61 (illustrando il settimo motivo), nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto insufficiente la dimostrazione del quantum del pregiudizio derivante dalla responsabilità precontrattuale, fondata su una perizia stragiudiziale di parte e su richieste, reputate inammissibili, di “disporre la fase istruttoria del giudizio” (già svolta in primo grado) e di “disporre l’assunzione di consulenza tecnica a conferma dei danni patiti da Faber” (quest’ultima considerata “del tutto generica e dunque esplorativa”); nel resto dell’atto si censurano le decisioni assunte dalla Corte territoriale senza riportarne il testo e senza neanche riassumerne il contenuto (nè tantomeno il loro fondamento logico-giuridico), dando così per scontata la conoscenza delle stesse e delle argomentazioni in fatto e in diritto poste a sostegno della sentenza.

2. Il rilievo è svolto perchè l’intero ricorso, articolato in sette motivi, non rispetta il disposto dell’art. 366 c.p.c..

Il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è considerato dal legislatore come un’attività di narrazione del difensore, che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva come sommaria, postula una rappresentazione funzionale a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, sia lo svolgimento del processo, sicchè il ricorrente è onerato di operare una sintesi specificamente finalizzata alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21297 del 20/10/2016, Rv. 641554-01).

Per soddisfare il menzionato requisito il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266-01; analogamente, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 18623 del 22/09/2016, Rv. 642617-01).

In particolare, nell’esposizione del fatto processuale il ricorrente è tenuto ad agevolare la comprensione delle motivazioni della sentenza impugnata e a dimostrare, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione censurata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità.

Appare dunque evidente che una carente prospettazione dell’oggetto dell’impugnazione – che, logicamente, costituisce il punto di partenza per sviluppare critiche al provvedimento stesso impedisce alla Corte di legittimità di formulare qualsivoglia giudizio sulle censure rivolte (peraltro in maniera assai confusa).

3. Esaminando più specificamente i singoli motivi del ricorso in relazione alla già riscontrata mancanza di autosufficienza si rileva che:

– col primo motivo (ex art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione di legge per violazione degli artt. 342 e 352 c.p.c.”) la Alpenhaus sostiene che la “sentenza della Corte d’appello di Brescia qui impugnata non si è espressa sulle singole censure evidenziate” nell’atto di appello originario: la ricorrente omette in toto di indicare quali specifici motivi di appello sarebbero stati spiegati e quali non decisi e la censura è, oltre che formulata in maniera del tutto generica, assolutamente inconcludente (lo stesso deve dirsi del vago – e inutile – “quesito di diritto” con cui si chiede, con domanda retorica, a questa Corte se il giudice d’appello in sede di rinvio “debba o meno esprimersi sui singoli passaggi della sentenza di primo grado censurati ex art. 342 c.p.c.”);

– col secondo motivo (ex art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione di legge per violazione dell’art. 384 c.p.c.; violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c.”; ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “contraddittorietà assoluta di motivazione trascesa nell’omesso esame della questione di diritto come risolta dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio n. 477/2013…”) la ricorrente afferma che la Corte bresciana avrebbe mancato di adeguarsi al principio di diritto contenuto nella decisione di cassazione con rinvio, ma la censura è tautologica perchè Alpenhaus ha omesso di riportare (anche solo succintamente) i passaggi della sentenza alla quale si fa solo un inammissibile rimando (“da pag. 15 a pag. 18”); inutile, generico e retorico è pure il “quesito di diritto” così formulato: “dica la Suprema Corte se… il giudice di rinvio… fosse tenuto ad uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”;

– il terzo motivo (ex art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione di legge per violazione dell’art. 384 c.p.c.; violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c.”) ricalca il precedente (incluso il già qualificato “quesito di diritto”) e ancora una volta lamenta – in modo generico e senza alcun riferimento al testo della decisione impugnata – che la Corte bresciana non si sia uniformata alle statuizioni della sentenza n. 477 del 10/01/2013 di questa Corte;

– dalla confusa esposizione del quarto motivo (ex art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione di legge per violazione dell’art. 384 c.p.c.; violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 210 e 213 c.p.c.”; ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”) pare comprendersi che la ricorrente lamenti la mancata acquisizione di una certa documentazione da parte del giudice di merito; tuttavia, qualora venga censurata la mancata ammissione di un’istanza probatoria senza adeguata motivazione, la parte non può limitarsi ad indicare di aver fatto una tempestiva richiesta poi respinta, ma deve dimostrare – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso – che detta istanza avrebbe potuto avere rilievo decisivo ai fini della soluzione di un punto parimenti decisivo della controversia (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24221 del 17/11/2009, Rv. 610012-01); nella fattispecie in esame, il ricorso della Alpenhaus si limita ad affermare apoditticamente che “l’acquisizione di detti atti e documenti e/o di dette informazioni poteva ulteriormente qualificare il comportamento di malafede tenuto dall’Amministrazione Regionale del T.A.A.” e proprio da tale spiegazione si evince l’assoluta irrilevanza dell’istanza istruttoria, volta a provare la responsabilità precontrattuale della Regione, già riconosciuta dalla Corte territoriale (è palese, perciò, che la ricorrente non abbia alcun interesse – ex art. 100 c.p.c. a dolersi della mancata ammissione di un mezzo istruttorio che non avrebbe in alcun modo modificato la statuizione a sè favorevole);

– il quinto motivo riguarda la pretesa violazione delle disposizioni normative sulla liquidazione delle spese di lite, che Alpenhaus assume essere state ingiustificatamente quantificate in importi non rispettosi dei parametri previsti; qui è riportato il testo del dispositivo della sentenza impugnata, ma il motivo è comunque inammissibile perchè la ricorrente si limita alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale per l’importanza del giudizio e per la complessità delle questioni giuridiche trattate, mentre, in applicazione del principio di autosufficienza, avrebbe dovuto specificare gli errori commessi dal giudice e precisare le voci tariffarie ritenute violate (Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 18190 del 16/09/2015, Rv. 636873- 01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22287 del 21/10/2009, Rv. 609823-01);

– col sesto motivo (ex art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione di legge per violazione dell’art. 384 c.p.c.; violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c.”) la Alpenhaus critica la liquidazione del danno operata dalla Corte territoriale perchè limitata alla responsabilità precontrattuale per la cosiddetta “prima fase” e non anche al pregiudizio relativo al secondo avviso di ricerca del contraente; la ricorrente afferma – genericamente – che il giudice di merito è incorso in “taluni plateali errori” e rimanda inammissibilmente – alle “considerazioni svolte dalla Corte d’appello di Brescia alle pagg. 21-23 della sentenza impugnata”;

– il settimo e ultimo motivo (ex art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione di legge per violazione degli artt. 61 c.p.c. e ss.; violazione di legge per violazione dei principi in materia di consulenza tecnica”; ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “contraddittorietà assoluta di motivazione in punto alle prove fornite”) censura la sentenza nella parte in cui afferma – una volta accertata la responsabilità precontrattuale della Regione – che la prova del quantum del danno è stata “totalmente affidata ad una perizia stragiudiziale, contenente altresì una serie di allegati” e “a due istanze inammissibili: la prima (“disporre la fase istruttoria del giudizio”), perchè aveva già provveduto in tal senso a suo tempo il Tribunale con la concessione dei termini istruttori… e la seconda (“disporre l’assunzione di consulenza tecnica a conferma dei danni patiti da Faber”), perchè del tutto generica e dunque esplorativa”; la ricorrente sostiene che il danno era documentato dai documenti allegati alla perizia stragiudiziale e asseritamente trascurati ma, in violazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, omette di indicarli, di produrli agli atti (chiarendo esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovino i documenti in questione) e di riportarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso).

Peraltro, in maniera contraddittoria, Alpenhaus ammette poche righe dopo (pag. 61 del ricorso) che la documentazione è stata poi oggetto di “puntuale” disamina della stessa Corte d’appello nei successivi “punti da C.1.a) a C.1.g)” della sentenza (e ancora una volta non si illustra il contenuto di questa parte della decisione).

Quanto alla pretesa ammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio, la ricorrente afferma che il mezzo istruttorio non poteva considerarsi “esplorativo” poichè “nella fattispecie i danni erano già documentati e comprovati dalla perizia e dagli allegati ad essa relativi prodotta in atti”; come già esposto, in mancanza di qualsivoglia indicazione sulla perizia stragiudiziale e sui documenti, tale conclusione si risolve in una inammissibile tautologia.

In conclusione, il ricorso (in tutti i suoi motivi) è palesemente inammissibile.

4. La evidente soccombenza della ricorrente comporta la sua condanna a rifondere alla controricorrente costituita le spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55.

L’art. 385 c.p.c., comma 4, – disposizione oggi abrogata ma che continua ad applicarsi nei giudizi di legittimità aventi ad oggetto sentenze pubblicate dopo il 4 luglio 2009, a condizione che il primo grado sia stato instaurato anteriormente (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 2684 del 10/02/2016, Rv. 638868-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051-01) – prevede la condanna del soccombente al pagamento di un’ulteriore somma a favore della controparte in caso di proposizione del ricorso con colpa grave.

La menzionata disposizione “è una norma diretta a disincentivare il ricorso per cassazione” (Corte cost., Ordinanza 23 dicembre 2008, n. 435) e la condanna ivi prevista “costituisce una sanzione processuale per l’abuso del processo perpetrato dalla parte soccombente nel giudizio di legittimità” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22812 del 07/10/2013, Rv. 629023-01; v. anche Cass., Sez. U., Ordinanza n. 25831 del 11/12/2007, Rv. 600837-01).

Questa Corte ha già ritenuto che l’art. 385 c.p.c., comma 4, possa trovare applicazione nei confronti della parte che si dimostri aver agito (o resistito) almeno con colpa grave e che costituisca indizio di quest’ultima la formulazione dei motivi in modo “antitetico rispetto ai criteri prescritti dagli artt. 366 e 369 c.p.c., così come interpretati da una ormai pluridecennale giurisprudenza di questa Corte”, condotta da reputarsi “gravemente colposa” in ragione dell’omessa “exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall’art. 1176 c.c., comma 2) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016).

Si ritiene che integri colpa grave la condotta processuale della Alpenhaus, la quale ha proposto un ricorso per cassazione non autosufficiente, articolato in motivi inammissibili conclusi da “quesiti di diritto” superflui e generici e stilato con una tecnica redazionale incompatibile coi principi sulle modalità di introduzione del giudizio di legittimità elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo un orientamento granitico e assai risalente (oltre a quanto riportato ai nn. 2 e 3 di questa ordinanza, basta osservare che è di quasi 60 anni fa la prima pronuncia – Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4498 del 27/11/1957, Rv. 881185-01 – che ha affermato l’esigenza di inserire nel ricorso gli elementi indispensabili alla decisione senza possibilità di attingerli da altre fonti e nemmeno dalla decisione impugnata); nel caso, perciò, non viene in rilievo ai fini dell’art. 385 cod. proc. civ. la mera inammissibilità del ricorso, bensì la palese violazione – che si traduce in errore grossolano – di regole di redazione dell’atto introduttivo che non possono essere ignorate da un difensore.

Deriva da quanto ora esposto la condanna della ricorrente al pagamento della ulteriore somma di Euro 10.000,00 in favore della controricorrente.

5. Infine, sussistono i presupposti ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente Regione Trentino-Alto Adige le spese del giudizio, liquidate in Euro 10.000,00 oltre accessori, nonchè a pagare a ciascuna parte controricorrente la somma di Euro 10.000,00 ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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