Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18960 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 27/09/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12500-2013 proposto da:

T.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

RAPPAZZO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MARINELLI ANDREA e COLOMBAN ADRIANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COSTA POLIMEDICAL CENTER DI C. DOTT. G.M. E

C.B. S.N.C., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA CARONNA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 293/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 28/02/2013, R.G. N. 1640/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato LUCILLA IAPICHINO per delega GIUSEPPE RAPPAZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 febbraio 2013, la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Palermo, rigettava la domanda proposta da T.M. nei confronti della C. Polimedical Center di C.G.M. e C.B. s.n.c., avente ad oggetto il riconoscimento della decorrenza dall'(OMISSIS) del rapporto di lavoro subordinato a part time intercorso tra le parti e, viceversa, formalizzato, per essere stato pacificamente preceduto da un rapporto di collaborazione occasionale e da un PIP a far data dal successivo (OMISSIS) e della maggior durata oraria della relativa prestazione pari a 28,30 ore settimanali rispetto alle 20 ore esposte in busta paga, condannando la ricorrente medesima a restituire alla Società la somma attribuitale in prime cure a titolo di differenze retributive.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per genericità del gravarne sollevata dall’odierna ricorrente e non assolto l’onere probatorio sulla stessa gravante in ordine tanto alla diversa decorrenza del rapporto quanto alla durata oraria della prestazione settimanale resa tenuto conto dell’irrilevanza delle dichiarazioni dei testi o dell’inattendibilità dei medesimi.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la T., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto e l’incongruità logica della valutazione espressa dalla Corte territoriale in merito all’efficienza probatoria delle dichiarazioni rese dai testi indotti dalla ricorrente medesima, per averla la Corte medesima aprioristicamente esclusa, senza neppure verificarne la congruità del contenuto rispetto alle allegazioni della ricorrente ed alle altre risultanze istruttorie, a motivo della loro provenienza da un teste considerato inattendibile per il solo fatto di essere parte in un analogo giudizio avviato a carico del medesimo datore, nel corso del quale la stessa si era avvalsa della testimonianza dell’odierna ricorrente e da altro teste che la Corte assumeva aver riferito de relato, qualificazioni, a detta del ricorrente, espresse dalla Corte territoriale alla stregua di parametri non corrispondenti a quelli a tali fini indicati dalla legge.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., la ricorrente lamenta da parte della Corte territoriale la mancata pronunzia di inammissibilità del gravame proposto dalla Società per genericità dei motivi, non avendo questa in quella sede specificato, come viceversa era tenuta per legge, le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione proposta, limitandosi ad asserire, senza nulla argomentare in merito, l’inutilizzabilità dei mezzi di prova offerti.

I due motivi su cui si articola la proposta impugnazione, che, in quanto strettamente connessi, per essere intesi a censurare da un lato la correttezza formale, dall’altro quella sostanziale della pronunzia della Corte territoriale, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano del tutto infondati.

Deve, infatti, condividersi il giudizio reso dalla Corte territoriale in ordine alla piena ammissibilità del gravame proposto dalla Società avverso la decisione di primo grado ad essa sfavorevole, trovando quel giudizio riscontro nel costante orientamento di questa Corte, per cui è sufficiente ai predetti fini che dal tenore dell’atto sino desumibili le ragioni su cui è fondata l’impugnazione, qui, come ritenuto dalla Corte territoriale, chiaramente volta a censurare la ritenuta sufficienza delle dichiarazioni testimoniali addotte a comprova dell’assunto relativo all’anticipata costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e alla maggiore estensione della durata oraria della prestazione per provenire queste da testi che o riferivano circostanze de relato o che dovevano comunque ritenersi inattendibili.

Ciò posto, è a dirsi come anche l’apprezzamento che, di quelle risultanze istruttorie, ha poi operato la Corte territoriale, in senso contrario a quello del giudice di prime cure, si sottragga alle censure mosse dal ricorrente, risultando qui immune da vizi logici e giuridici, atteso che, quanto al teste R. – mentre la ricorrente non contesta che quanto da questi riferito in ordine alla durata oraria della prestazione ed al compenso percepito derivasse una cognizione indiretta indotta dalla stessa ricorrente – l’irrilevanza della testimonianza resa su circostanze direttamente conosciute, attinenti alla presenza della ricorrente presso la Società in un arco di tempo precedente la formalizzazione tra le parti del rapporto di lavoro subordinato, discende dal dato, pacifico perchè qui neppure contestato, della formalizzazione tra le parti per il medesimo periodo di un diverso rapporto di collaborazione, mentre la valutazione di inattendibilità della teste P., lungi dal trasmodare, come sostiene la ricorrente, in una erronea applicazione della disciplina legale in materia di incapacità a testimoniare, è frutto del libero apprezzamento del giudice del merito che, in quanto fondato sulla considerazione di un interesse personale della teste alla conferma di determinate circostanze fatte oggetto di prova da parte della ricorrente, interesse ragionevolmente ritenuto idoneo ad incidere sul tenore della dichiarazione della teste medesima, non risulta sindacabile in questa sede.

Il ricorso va dunque rigettato con compensazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità in considerazione del contrasto dei giudicati intervenuti nei precedenti gradi di merito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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