Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1896 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1896 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18247 del Ruolo Generale degli
affari civili dell’anno 2007, proposto:
DA
LANFRANCO ROSSI e LAMBERTO ROSSI, elettivamente domiciliati in

Roma, alla Via Oslavia n. 30, presso lo studio dell’avv.
Renato Clarizia che, unitamente e disgiuntamente con l’avv.
Alessandro Mantero da Rimini, li rappresenta e difende, per
procura a margine del ricorso notificato il 19 giugno 2007.

– ..Rs5 Lfg. (“GUO

RICORRENTI PRINCIPALI E CONTRORICORRENTI ALL’INCIDENTALE

Data pubblicazione: 29/01/2014

CONTRO
COMUNE DI PENNABILLI (PU),

in persona del sindaco p.t.,

autorizzato a stare in giudizio da delibera della G.M. n. 71

Viale Mazzini n. 6 t presso l’avv. Alessandra Ranci che,
congiuntamente e disgiuntamente con l’avv. Giovanni Ranci, lo
rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso
notificato alle controparti il 25 luglio 2007.
CONTRORICORRENTE
NONCHE’
REGIONE MARCHE,

in persona del presidente della Giunta

Regionale, rappresentato e difeso in appello dall’avv.
Simnnella Cnen e

già elettivamente domiciliato presso

l’Avvocatura regionale in Ancona, alla Via Giannelli n. 36.
INTIMATA
avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n.
276/06, dell’il aprile – 6 maggio 2006, non notificata, nella
parte in cui ha rigettato i primi quattro motivi dell’appello
proposto dai ricorrenti in questa sede / per la riforma della
sentenza n. 289 del 2004 del Tribunale di Pesaro.
Udita, all’udienza del 21 novembre 2013, la relazione del
Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l’avv. Renato Clarizia per
delega, per i ricorrenti, e l’avv. Giovanni Ranci, per il
controricorrente; sentito il P.M., in persona del sostituto

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del 25 giugno 2007 ed elettivamente domiciliato in Roma al

procuratore generale dr. Luigi Salvati, che conclude per il
rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1326 in Pennabilli (P.U.) su cui si erano costruite “opere di
contenimento del movimento franoso del centro abitato di
Pennabilli mediante tiranti e manufatti in cemento
superficiali e sotterranei”, opere dichiarate di pubblica
utilità dalla Regione Marche sin dal 1980 per la cui
costruzione non era stato predisposto alcun procedimento di
asservimento e/o di espropriazione, convenivano in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Pesaro, detta Regione e il Comune di
cui sopra, perché fossero condannati in solido al risarcimento
del danno prodotto da tali opere al terreno e a una loro
costruzione esistente sullo stesso.
L’adito Tribunale accoglieva la domanda e condannava i
convenuti al risarcimento del danno liquidato C 327,22, in
misura ritenuta insoddisfacente dai Rossi, che proponevano
perciò gravame contro la sentenza di primo grado.
L’appello alla Corte di merito di Ancona, articolato in cinque
motivi, era respinto nei primi quattro e accolto per la sola
condanna parziale del Tribunale dei convenuti, a rimborsare le
spese sostenute dai Rossi.
La Corte d’appello d’Ancona ha denegato il risarcimento del

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Lanfranco e Lamberto Rossi, proprietari di un terreno di mq.

danno subito dal capanno in muratura realizzato senza licenza
edilizia sul suolo dei Rossi, che avevano chiesto il condono
per tale manufatto, non concesso per la mancata prova che la
costruzione fosse precedente alla legge n. 765 del 1967.

apposizione del vincolo paesaggistico (D.M. 6 aprile 1973),
che in ogni caso non poteva qualificarsi jus superveniens, la
Corte di merito, mancando la prova della data di costruzione
di tale opera, riteneva irrilevanti il ricorso dei Rossi al
Tar Marche avverso il diniego di nulla osta paesaggistico e
contro l’ordine di demolizione dell’edificio rurale di cui
sopra,del quale s’ignorava chi fosse l’effettivo proprietario.
La Corte d’appello confermava la sentenza del tribunale in
ordine alla mancata prova che la costruzione sul terreno dei
Rossi fosse stata realizzata prima della legge n. 765 del 6
luglio 1967, in epoca cioè in cui non vi era la necessità di
licenza o concessione a costruire, non dimostrando tale
assunto degli appellanti, la bolletta dell’imposta di consumo
pagata nella data sopra indicata,

poco prima della

pubblicazione sulla G.U. n. 218 del 31 agosto di quell’anno
della predetta legge.
La mancata prova della data di costruzione del manufatto
comportava pure che non era dimostrato che il vincolo
paesaggistico di cui al D.M. 6 aprile 1973, cui il Comune di

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Escluso che il manufatto fosse stato costruito prima dell’

Pennabilli s’era adeguato con la variante al Piano di
fabbricazione r approvata con delibera del 13 settembre 1974 che
destinava il terre a “verde privato, orto e giardini”

del comune avesse arrecato danno alla costruzione totalmente
abusiva sul suolo dei Rossi che avevano chiesto, a titolo
risarcitorio, il costo di ricostruzione del loro manufatto,
essendo antieconomico procedere ad essa, con danaro dei Rossi.
Era stata respinta anche la domanda dei Rossi di risarcimento
dei danni connessi alla mancata coltivazione del fondo dal
1981 al 1986, periodo nel quale era stata eseguita l’opera
pubblica, dato che per il periodo successivo il tribunale
aveva rilevato, con statuizione confermata in appello, che
l’opera era stata realizzata ad una profondità di circa 40
cm., che non poteva impedire o ostacolare la coltivazione ad
orto o giardino del terreno dei Rossi.
Negato che potesse nella fattispecie applicarsi la disciplina
dell’espropriazione parziale, essendo comunque inedificabile
l’area dei Rossi, la Corte confermava la quantificazione del
danno che precede, per l’accessione invertita della proprietà
privata e non avendo inciso sulla cubatura edificabile sull’
area dei Rossi l’opera realizzata dall’ente locale, la Corte
di merito ha ritenuto inapplicabile al caso l’uso del criterio
di determinazione dell’indennità e del risarcimento di cui

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costituisse jus superveniens, difettando la prova che l’opera

all’art. 5 bis della legge n. 350 del 1992, relativa ai soli
terreni urbanisticamente edificabili, dovendosi però dimediare
la somma del valore venale e della rendita catastale

per cui andava riconosciuto un risarcimento di 261,78.
Estesa la legittimazione passiva anche alla Regione Marche,
per non avere impedito la illecita condotta del comune di
Pennabilli, confermando sul punto la sentenza del Tribunale
non impugnata in rapporto ai detti omessi controlli della
Regione Marche ; che non aveva esercitato i suoi poteri
sostitutivi, anche essendo a conoscenza dell’inerzia dell’ente
locale provata dalla documentazione in atti, la Corte di
merito affermava la corresponsabilità della Regione con l’ente
locale e riformava la sentenza del tribunale in ordine alle
spese interamente compensate in primo grado, mentre erano da
porsi almeno per un terzo a carico dei due enti indicati e da
essere compensate tra le parti nel resto.
Per la cassazione della predetta sentenza della Corte di
appello di Ancona del 6 maggio 2006 hanno proposto ricorso
principale di quattro motivi notificato il 19 giugno 2007
Lanfranco e Lamberto Rossi, cui resiste con controricorso
notificato il 25 luglio 2007 il Comune di Pennabilli; entrambe
le parti hanno depositato memorie illustrative delle loro
posizioni, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

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coacervata e rivalutata, come non aveva fatto il tribunale,

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.11 primo motivo di ricorso dei Rossi deduce violazione
dell’art. 295 c.p.c. e degli artt. 31 della legge urbanistica

6 agosto 1967 n. 765, ai sensi dell’art. 360 n. ri 3 e 5
c.p.c., anche per insufficiente e contradittoria motivazione
sul fatto controverso dell’anteriorità della costruzione del
capanno dei Rossi alla legge da ultimo citata, per cui non era
necessaria la licenza o concessione edilizia per la sua
costruzione all’epoca in cui fu edificato e il provvedimento
non fu quindi neppure richiesto.
Era pendente dinanzi al Tar delle Marche il ricorso contro il
diniego di autorizzazione paesaggistica, che aveva impedito il
condono per le costruzioni esistenti, per cui non poteva
ritenersi definitivamente abusivo il manufatto dei Rossi, che
gli stessi deducono essere stato danneggiato dalla esecuzione
delle opere di contenimento della frana e occorreva quindi
sospendere il presente giudizio fino all’esito di quello in
corso dinanzi ai giudici amministrativi pregiudiziale rispetto
/
alla presente causa.
1.2. Era poi dedotta la omessa e insufficiente motivazione ai
sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. sul fatto decisivo che, nella
esecuzione dei lavori, Comune e Regione avevano coperto con
ciottoli e pietrame il terreno dei Rossi, che non era quindi

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17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall’art. 10 della L.

più coltivabile per questo materiale, come rilevato dal c.t.
di parte nella sua relazione, che non era stata considerata né
dal c.t. di ufficio né dai giudici di merito, la cui sentenza

conto delle opinioni del difensore tecnico della parte, non
considerate nella relazione del suo ausiliare.
1.3. Si lamenta in terzo luogo la violazione dell’art. 5 bis,
comma 7 bis, della legge n. 359 del 1992 e degli artt. 40 e 46
della legge n. 2359 del 1865, per avere la Corte d’appello
negato il danno c.d. differenziale sul presupposto che l’area
rimasta in proprietà dei Rossi non aveva perso le potenzialità
edificatorie, pur avendo l’opera che contiene il movimento
franoso realizzata dal comune inciso sulla riduzione del
valore di mercato dei terreni dei Rossi.
Con i quesiti conclusivi si chiede se debba tenersi conto, nel
liquidare i danni, della c.d. edificabilità di fatto e se, in
caso di occupazione irreversibile di parte di un terreno con
un’opera pubblica, debba comunque liquidarsi il danno subito
dalla parte non occupata dal terreno con il c.d. criterio
differenziale.
1.4. Il quarto motivo di ricorso censura la sentenza della
Corte d’appello di Ancona, per non avere liquidato i danni
subiti dal terreno dei Rossi per l’asservimento conseguente
all’opera realizzata dalle controparti sui confini con il loro

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era priva di motivazione su tale punto, mentre doveva tener

suolo.
2. Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere
rigettato nel resto.

all’affermazione dalla Corte di merito, di non poter decidere
sull’anteriorità alla legge n. 765 del 1967 del manufatto
realizzato dai Rossi, per difetto di prova della circostanza,
non fornendo gli interessati alcun elemento probatorio della
circostanza temporale stessa e non essendo sufficiente il
pagamento dell’imposta di consumo a dimostrare che l’opera
era terminata il 6 luglio 1967.
Nessun elemento è stato fornito per potere giungere a
conclusione diversa da quella adottata dai giudici di merito
su tale punto decisivo, in ordine alla pretesa anteriorità
della costruzione dei ricorrenti rispetto ai lavori di
contenimento del movimento franoso ad opera delle pubbliche
amministrazioni convenute nel primo grado del giudizio.
In rapporto alla pregiudizialità del processo pendente dinanzi
al TAR, per l’annnullamento del diniego di autorizzazione
paesaggistica e dell’ordine di demolizione del manufatto dei
Rossi, che avrebbe dovuto imporre la sospensione ai sensi
dell’art. 295 c.p.c. della presente causa, la stessa è stata
esattamente

negata,

non

essendo

investiti

i

giudici

amministrativi di alcuna questione sulla mancanza di licenza

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2.1. Il primo motivo di ricorso è da rigettare sia in ordine

edilizia che aveva fatto ritenere abusivo il capanno
realizzato dai Rossi.
Pertanto nessuna sospensione necessaria doveva applicarsi

rigettarsi perché infondato.
2.2. In ordine ai danni alle coltivazioni, prodotti con il
pietrame usato per realizzare una pista temporanea per
l’accesso dei camion ai lavori per ricostruire il costone di
contenimento, danni esclusi dal Tribunale di Pesaro e dalla
Corte d’appello di Ancona, si chiede in questa sede un
ulteriore giudizio di merito precluso ai giudici di
legittimità e quindi il secondo motivo di ricorso deve
dichiararsi inammissibile.
2.3. In relazione al terzo motivo di ricorso, che lamenta la
liquidazione del risarcimento del danno, senza applicare i
criteri di legge previsti per determinare l’analoga indennità
d’espropriazione parziale e/o di asservimento, di cui agli
artt. 40 e 46 della legge n. 2359 del 1865, il fatto che la
Corte d’appello ha escluso la natura edificabile delle aree e
la incidenza dell’opera pubblica sulla pretesa riduzione della
cubatura connessa alla inesistente edificabilità sul residuo
suolo, ai sensi dell’art. 40 della legge sulle espropriazioni,
non esclude che comunque possa essersi avuta una perdita di
valore dell’area dei Rossi prima e dopo la realizzazione delle

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nella fattispecie e il primo motivo di ricorso deve quindi

opere di contenimento del movimento franoso sopra rilevato.
Il rilievo dell’inesistenza di qualsiasi ostacolo alle
coltivazione derivato dal manufatto realizzato sul terreno dei

inapplicabilità dell’art. 46 della legge n. 2359 del 1865, non
consente di non 4YemNel’applicabilità alla fattispecie dei
criteri di liquidazione di cui all’art. 40 della legge
fondamentale sulla espropriazione l per cui il terzo motivo di
ricorso è da ritenere fondato e da accogliere in quanto
censura la negata applicazione dei criteri di liquidazione
della espropriazione parziale che invece devono applicarsi.
2.4. Il quarto motivo di ricorso deve essere invece respinto,

in quanto pretende che la mancata considerazione della c.d.
edificabilità di fatto dell’area urbanisticamente non
edificabile, abbia determinato una errata liquidazione del
risarcimento del danno, che non poteva che determinarsi in
rapporto alla natura attribuibile alle aree ablate in base
alla conformazione pianificata dei luoghi.
3.

In conclusione,

il terzo motivo di ricorso deve

accogliersi, mentre vanno rigettati gli altri motivi,

in

parte inammissibili e nel resto infondati.
L’accoglimento parziale dei ricorso comporta la cassazione
della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte
d’appello di Ancona, per la rideterminazione del risarcimento

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Rossi, se esclude ogni asservimento di questo e comporta la

dovuto dal Comune e dalla Regione, da determinare in base al
valore venale delle aree danneggiate e per le spese del
presente giudizio di cassazione.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso che rigetta nel
resto; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo
accolto, e rimette la causa alla Corte di appello di Ancona in
diversa composizione anche per le spese del presente giudizio
di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio della l^ sezione civile
della Corte suprema di Cassazione il 21 novembre 2013.

P.Q.M.

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