Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1896 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 28/01/2020), n.1896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28907-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3662/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 27/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 27 dicembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria confermava la decisione con la quale la Commissione tributaria provinciale di Cosenza aveva accolto il ricorso proposto da C.M. contro l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed ILOR per l’anno 1985. Riteneva la CTR sussistente il difetto di motivazione dell’atto impugnato rilevato dal primo giudice, atteso che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza non era stato allegato all’avviso di accertamento nè notificato al contribuente, non avendo peraltro l’Ufficio prodotto in giudizio tale atto.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 1 ottobre 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3; violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58; violazione degli artt. 2700 c.c. e s.s.. Sostiene la ricorrente che, all’epoca in cui era stato notificato l’avviso di accertamento (21 novembre 1990), sussisteva solo un generico obbligo di motivazione dell’atto impositivo, nella specie adempiuto dall’Ufficio mediante indicazione del documento cui era fatto rinvio per l’integrazione della motivazione ed avendo comunque il contribuente dimostrato di conoscere il contenuto dell’atto richiamato.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere erroneamente la CTR affermato che l’atto presupposto non era stato prodotto in giudizio dall’Amministrazione finanziaria.

3. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

Secondo costante orientamento di questa Corte, per quanto riguarda gli avvisi di accertamento notificati, come nel caso di specie, prima dell’entrata in vigore dello “Statuto dei diritti del contribuente”, la motivazione richiesta dalla legge per la legittimità dell’atto impositivo può essere assolta mediante rinvio ad altri atti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente e in particolare con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria (tra le tante, v. Cass. nn. 10205 e 17243 del 2003; Cass. n. 25146 del 2005; Cass. n. 2749 del 2009; Cass. n. 2614 del 2016).

Nella specie, nell’osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, la ricorrente ha evidenziato che nell’avviso di accertamento impugnato era menzionata la segnalazione della Guardia di Finanza di Crotone n. 6371/1988, rappresentando che dal tenore del ricorso introduttivo del giudizio si evinceva che il contribuente era a conoscenza del contenuto della segnalazione e di quello essenziale del processo verbale di constatazione nella stessa riprodotto. La produzione in sede di gravame della suddetta segnalazione emerge dall’atto di appello nonchè dalle controdeduzioni del contribuente.

Orbene, la CTR, omettendo di prendere in esame la segnalazione della Guardia di Finanza di Crotone e, conseguentemente, di valutare se la stessa, tenuto conto del contenuto del processo verbale di constatazione in essa riprodotto, consentisse di ritenere adempiuto l’obbligo di motivazione gravante sull’Amministrazione finanziaria, non si è conformata ai principi giurisprudenziali innanzi richiamati.

4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 115 c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 109 e art. 2697 c.c., per avere la CTR censurato l’omesso deposito in giudizio da parte dell’Ufficio anche dell’ulteriore documentazione relativa ai rilievi fiscali diversi dall’utilizzo di f.o.i.

Il motivo è infondato, non essendo ravvisabile nella sentenza impugnata la ratio decidendi censurata dalla ricorrente.

5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente al primo e al secondo motivo, con il rigetto del terzo. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per un nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020

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