Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1896 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 13/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6687/2008 proposto da:

D.C. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

07/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/11/2009 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato in fatto:

che D.C., assumendo la intervenuta violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea di diritti dell’uomo, ha chiesto alla Corte d’Appello di Napoli, con ricorso depositato l’1.8.06, la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, a titolo di equa riparazione, della somma di Euro 13.875,00 o di quella ritenuta equa dalla Corte, nonchè al pagamento delle spese giudiziali da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata di un giudizio, instaurato dinanzi al T.A.R. Campania con ricorso proposto in data 20.6.1998 al fine di ottenere il riconoscimento di benefici contrattuali, in particolare quelli della retribuzione di posizione e di risultato;

che la Corte d’Appello, sul rilievo che, essendo stato il ricorso dinanzi al T.A.R. proposto il 20.6.98 ed essendo stato deciso con sentenza depositata il 30.8.2005, era decorso un lasso di tempo dalla proposizione della domanda superiore a quello da ritenersi ragionevole per il giudizio di primo grado di tre anni e che per il danno morale, il solo liquidabile nel caso di specie, tenuto conto della quantificazione operata dalla CEDU nei casi analoghi a quello in esame, l’indennizzo poteva essere fissato nella misura di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto del periodo di durata non ragionevole, al pagamento di Euro 5.000,00, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento, in considerazione della mancata opposizione alla domanda da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

che avverso detto decreto D.C. ha proposto ricorso per cassazione, denunciando:

la errata e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 6 par. 1 C.E.D.U. della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, nonchè difetto di motivazione, avendo il giudice a quo liquidato una somma esigua, quando, invece, avrebbe dovuto riconoscere 1.500,00 Euro per ogni anno di durata della causa, più 2.000,00 Euro, come previsto per le cause di lavoro e previdenziali;

la incongruità della motivazione ed il contrasto della statuizione di integrale compensazione delle spese giudiziali sia con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo che con i principi generali del diritto processuale civile, in base ai quali all’accoglimento della domanda deve seguire la condanna alle spese;

che la intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri si è difesa con controricorso; considerato in diritto:

che la richiesta di un maggiore indennizzo è manifestamente infondata, atteso che la legge nazionale (L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 3, lett. a)), con una scelta di una tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di correlare l’indennizzo al solo periodo di durata eccedente quello ragionevole e che non risultano violati i parametri indicati dalla CEDU per la liquidazione dell’indennizzo, avendo il giudice a quo applicato il parametro minimo, indicato dalla CEDU, di Euro 1.000,00 per ogni anno di durata non ragionevole;

che il bonus di Euro 2.000,00 non va riconosciuto in ragione della materia del processo presupposto, ma può esserlo soltanto in ragione di particolarità del caso concreto, che possano giustificarlo e che il ricorrente deve riferire d’avere allegato dinanzi al giudice di merito, cosa che non risulta dal ricorso (al fine della autosufficienza dello stesso) che abbia fatto;

che fondata, invece, è la censura relativa alla integrale compensazione delle spese, dovendo queste essere liquidate sulla base del principio di causalità, non avendo la ricorrente una possibilità diversa da quella processuale per ottenere il riconoscimento di un diritto che nasce dalla eccessiva durata del processo presupposto, cui hanno dato causa disfunzioni dell’apparato giudiziario, e non potendo, conseguentemente, la compensazione ritenersi giustificata dal fatto che la Presidenza del Consiglio non si sia costituita in giudizio o che questa non abbia dato causa al presente processo;

che, peraltro, essendo stata la domanda relativa all’indennizzo soltanto parzialmente accolta, può ritenersi giustificata la compensazione in ragione della metà delle spese del giudizio di merito, condannando la amministrazione convenuta al pagamento soltanto della metà residua;

per quanto precede, mentre le altre censure debbono essere respinte, la censura relativa alle spese deve essere accolta nei limiti su indicati, il decreto impugnato deve essere cassato in relazione alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della metà delle spese del giudizio di merito, dichiarando compensata tra le parti la residua metà, che, tenuto conto del valore della controversia, appare giusto liquidare in tale misura in complessivi Euro 750,00, di cui Euro 425,00 per onorari, Euro 300,00 per competenze ed Euro 25,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, il tutto da distrarsi a favore del procuratore antistatario avv. Alfonso Luigi Marra;

che, essendo stata accolta, peraltro in parte, soltanto la censura sulle spese, è giustificata una compensazione della spese del giudizio di legittimità, determinate per l’intero in Euro 1.100,00, nella misura di due terzi e che, quindi, per il restante terzo si liquidano in complessivi Euro 366,00, di cui Euro 34,00, per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge da distrarsi a favore dell’avvocato antistatario Alfonso Luigi Marra.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio di Ministri al pagamento a favore della ricorrente delle spese del giudizio: che per il giudizio di merito, previa compensazione della metà, determina per la residua metà nella somma di Euro 25,00 per esborsi, Euro 300,00 per diritti ed Euro 425,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra antistatario;

che compensa in misura di due terzi per il giudizio di legittimità, gravando l’amministrazione del residuo terzo e che determina per l’intero in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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