Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1896 del 25/01/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1896 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
Data pubblicazione: 25/01/2018

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SENTENZA

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sul ricorso 8114/2015 proposto da:

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Croce Michele, Padrini Manuel, elettivamente domiciliati in Roma,
Piazza Venezia n.11,

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presso lo studio dell’avvocato Lambertini

Lamberto, rappresentati e difesi da se medesimi in proprio;
-ricorrenti contro

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Fallimento UCF S.p.a., in persona del curatore fallimentare dott.ssa
Perna Stefania, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Rinaldi Alberto, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente avverso il decreto n. 20/2015 del TRIBUNALE di VERONA, depositato
il 16/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/10/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA
MARIA SOLDI che ha concluso per l’accoglimento dei motivi secondo
e terzo nei limiti degli importi in accordo e cessazione della materia
del contendere o, in subordine, rigetto dei motivi quarto e quinto;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Emanuele Cavanna, con delega, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato Alberto Rinaldi che ha
chiesto il rigetto del ricorso.

Fatti di causa
Gli avvocati Michele Croce e Manuel Padrini chiesero di essere
ammessi al passivo del fallimento di UCF s.p.a.: (i) in prededuzione,
per prestazioni di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale
funzionali all’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art.
182-bis legge fai l.; (ii) in privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.,
per prestazioni effettuate nel biennio anteriore al fallimento; (iii) al
chirografo, per prestazioni effettuate prima del biennio suddetto.

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Col decreto di esecutività dello stato passivo, il credito venne
ammesso in privilegio, ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., per
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la minor somma di euro 15.102,82, considerati gli acconti già
percepiti, e al chirografo per le spese forfetarie quantificate in euro
1.274,13.
Il tribunale di Verona, adito ai sensi dell’art. 98 legge fall., ha
respinto

l’opposizione

rilevando

che

per

la

predisposizione

dell’accordo di ristrutturazione il credito dei professionisti era stato
ammesso in via

privilegiata,

e non, come invece richiesto,

in

prededuzione. Ha quindi osservato che la fattispecie ex art. 182-bis
legge fall. era estranea, per il carattere privatistico, alla disciplina
delle procedure concorsuali e che l’accordo di ristrutturazione, pur
omologato,

non

aveva

apportato alcuna

utilità

alla

massa

dei

creditori, essendo stato dichiarato il fallimento a distanza di poco
tempo dall’omologa: segnata mente il 26-7-2013 a fronte della data di
omologazione del 16-3-2012.
Ciò premesso, il tribunale ha anche osservato che per le somme
correlate

all’accordo

ristrutturazione

di

gli

istanti

avevano

già

proposto una separata opposizione (ivi rubricata al n. 4353-149),
unitamente all’avv. Lambertini, e che quanto alle ulteriori somme era
da confermare la valutazione del giudice delegato. In particolare gli
atti ricognitivi di debito erano suscettibili di revocatoria e la riduzione
degli importi rispetto ai parametri di legge era giustificata in base alla
oggettiva

inutilità,

per

la

massa

dei

creditori,

dell’attività

professionale svolta.
Per la cassazione del decreto del tribunale di Verona, depositato
il 16-2-2015 e comunicato via Pec in pari data, gli avvocati Croce e
Padrini hanno proposto ricorso affidato a cinque motivi.
La curatela ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato una memoria.
Ragioni della decisione

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l. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 cod. proc. civ. e conseguente vizio di ultrapetizione, i
ricorrenti sostengono che il tribunale abbia erroneamente pronunciato
su un fatto – la presunta duplicazione dei compensi rispetto a quanto
preteso dal collegio difensivo Lambertini, Croce e Padrini – che non
era stato considerato nel decreto del giudice delegato, e che pertanto
“non era stato oggetto delle domande” di essi opponenti.
Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione
dell’art. 182-bis legge fall., censurano il provvedimento del tribunale
per avere erroneamente escluso che l’accordo di ristrutturazione
dovesse rientrare tra le procedure concorsuali.
Col

terzo

motivo,

ancora

deducendo

violazione

e

falsa

applicazione dell’art. 111 legge fall., ascrivono al tribunale l’erronea
esclusione della prededuzione in base al fatto di non avere l’accordo
di ristrutturazione, pur omologato, apportato un’ effettiva utilità alla
massa dei creditori, attesa la successiva dichiarazione di fallimento.
Col quarto e col quinto motivo, infine, i ricorrenti denunziano
rispettivamente la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 legge
fai l., per avere il tribunale ritenuto corretta la decisione del giudice
delegato in punto di revocabilità degli atti di ricognizione di debito
relativi al compenso pattuito per l’attività giudiziale e stragiudiziale
estranea all’accordo di ristrutturazione, e l’omesso esame di fatto
decisivo

in

ordine

alla

motivazione

spesa

per

giustificare

la

correttezza della riduzione del compenso rispetto ai parametri di
legge.
2. Nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 378 cod. proc.
civ., le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per
comporre bonariamente la controversia.

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L’accordo

prevede

l’ammissione

dei

ricorrenti

al

passivo

fallimentare in prededuzione, secondo l’ammontare per ciascuno
indicato in euro 5.000,00.
Ciò postula un provvedimento di modifica dello stato passivo,
per adottare il quale il collegio

reputa

di

dover esaminare il

fondamento del secondo e del terzo motivo di ricorso, onde fissare i
principi

di

diritto

rilevanti

in

materia,

visto

che

la

questione

sottostante, relativa al particolare atteggiarsi del rapporto tra l’art.
111 legge fall. e l’istituto dell’accordo di ristrutturazione, non ha
precedenti nella giurisprudenza della Corte.
3. La tesi dai ricorrenti sostenuta nel secondo e nel terzo
motivo è fondata.
4. Per quanto suscettibile di venir in considerazione come
ipotesi intermedia tra le forme di composizione stragiudiziale e le
soluzioni concordatarie della crisi dell’impresa, e per quanto oggetto
di annosi dibattiti dottrinali, l’accordo di ristrutturazione di cui all’art.
182-bis appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato
desumere dalla disciplina alla quale nel tempo è stato assoggettato
dal legislatore; disciplina che, in punto di condizioni di ammissibilità,
deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro
delle imprese e necessità di omologazione, da un lato, e meccanismi
di

protezione

temporanea,

esonero

dalla

revocabilità

di

atti,

pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione, dall’altro, (v.
l’art. 182-bis legge fall., nei suoi vari commi, e l’art. 67, terzo
comma, lett. e), legge fall.) suppone realizzate, nel pur rilevante
spazio di autonomia privata accordato alle parti, forme di controllo e
pubblicità sulla composizione negoziata, ed effetti protettivi, coerenti
con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali.
L’ appartenenza al diritto concorsuale può del resto considerarsi
implicitamente contrassegnata dalle decisione nelle quali questa Corte

ha accostato l’accordo al concordato preventivo, quale istituto affine
nell’ottica delle procedure alternative al fallimento (v. per spunti
Cass. n. 2311-14; n. 16950-16).
5. Quanto poi al fatto che la prededuzione sia stata esclusa in
base

alla

successiva

dichiarazione

di

fallimento,

è necessario

evidenziare che questa Corte ha già affermato, sebbene in relazione
al concordato preventivo, che il credito del professionista (nella
specie,

un avvocato) che abbia svolto attività di assistenza e

consulenza per la redazione e la presentazione della domanda, rientra

de plano tra i crediti sorti “in funzione” della procedura e, come tale,
a norma dell’art. 111, secondo comma, legge fall., va soddisfatto in
prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale
collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la
prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in
ragione dei risultati raggiunti (v. Cass. n. 22450-15).
La

ragione

nell’essere

specifica

l’ammissione

al

di

tale

affermazione

concordato

in

va

rinvenuta

sintomatica

della

funzionalità delle attività di assistenza e consulenza connesse alla
presentazione della domanda e alle eventualmente successive sue
integrazioni, giacché la norma detta un precetto di carattere generale
che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi
d’impresa, ha introdotto un’eccezione al principio della par condicio
(v. pure Cass. n. 8533-13 e n. 8958-14).
La

spiegazione

rileva

anche

a proposito delle

funzionali all’accordo di ristrutturazione,

prestazioni

nel senso che, avutasi

l’omologazione, non è necessario verificare la definitiva tenuta del
“risultato” delle prestazioni medesime (il risultato ultimo).
Invero le prestazioni vanno correlate al segno della funzionalità
di accesso alla procedura minore per la quale sono state svolte.
L’utilità concreta per la massa dei creditori, ove poi consegua il

fallimento, non è richiesta, atteso che i concetti – di funzionalità e di
utilità concreta – non possono essere sovrapposti, e men che meno
confusi tra loro. In particolare la norma di cui all’art. 111, secondo
comma

legge fall.,

come è stato

osservato per il

concordato

preventivo (appunto da Cass. n. 22450-15), risulterebbe priva di
senso e non potrebbe mai ricevere applicazione nel fallimento

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consecutivo se la funzionalità delle prestazioni svolte allo scopo di

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ottenere l’ammissione alla procedura alternativa dovesse essere

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nuovamente valutata ex post con riguardo al fallimento che sia stato

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infine comunque dichiarato.
Ciò sta a significare che non può escludersi la funzionalità della
prestazione, per gli effetti di cui all’art. 111 legge fall., per il semplice
fatto

che

all’omologazione

dell’accordo

di

ristrutturazione

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sia

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conseguito il fallimento. Mentre è possibile che l’opera intellettuale
prestata dal difensore sia valutata di nessuna utilità per la massa dei
creditori

poiché

prestata

in

condizioni

che

sin

dall’inizio

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consentivano nessun salvataggio dell’impresa.

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6. I restanti motivi di ricorso debbono ritenersi rinunciati dai

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ricorrenti, i quali, concorde la curatela all’esito dell’accordo raggiunto,
hanno concluso nel senso della ammissione dei sopra detti specifici

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crediti secondo la disciplina della prededuzione.

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Il decreto del tribunale di Verona va dunque cassato soltanto in

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parte qua, previa fissazione dei menzionati principi di diritto.

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L’accordo inter partes rende ovviamente non necessari ulteriori

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accertamenti di fatto, sicché la Corte può decidere la causa anche nel
merito, ammettendo i crediti in prededuzione al passivo del fallimento
di UCF s.p.a. nella misura per ciascun creditore indicata.
In tal senso il curatore effettuerà le opportune variazioni dello
stato passivo.

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Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese
dell’intero giudizio.

p.q.m.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, cassa il
decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel

merito, ammette in prededuzione allo stato passivo del fallimento di
UCF s.p.a. gli avv. Croce e Padrini per l’importo di euro 5.000,00
ciascuno; ordina la variazione dello stato passivo del fallimento;
compensa le spese dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione
civile, addì 25 ottobre 2017 .

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