Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1896 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12190-2012 proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BERGAMO 3, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA GIANNINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ASSUNTA BARANELLO;

– ricorrente –

COMUNE CAMPOBASSO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in CAMPOBASSO,

VIA ROMA 47 C-O PROVINCIA, presso lo studio dell’avvocato MATTEO

CARMINE IACOVELLI, che lo rappresenta e difende con procura speciale

notarile rep. 2067 del 14/10/2016;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 190/2011 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 28/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;

udito l’Avvocato GIANNINI Patrizia con delega depositata in udienza

dell’Avvocato BARANELLO Maria Assunta, difensore del ricorrente che

si è riportata alle difese in atti e ne ha chiesto l’accoglimento;

udito l’Avvocato IACOVELLI Matteo Carmine, difensore del resistente

che ha chiesto l’accoglimento delle difese in atti ed esposte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e per l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Campobasso con ricorso del 20 giugno 2003, premettendo di essere possessore da tempo immemorabile di un locale sito nel centro storico cittadino al Vico Persichello n. 2 dall’estensione di mq 60 posto a livello della strada e con ingrasso dalla via pubblica, che tale bene era inventariato tra i beni del Comune con la dicitura magazzino e inseriti tra i locali adibiti dal Comune come deposito, utilizzato dagli operatori della nettezza urbana per depositarvi gli attrezzi necessari al servizio, che, per altro, detto locale costituiva l’unico accesso di pertinenza pubblica al sistema di sotterranei, sottostante il borgo antico sistema di eccezionale valore artistico e architettonico, per tale ragioni le chiavi di detto locale erano state consegnate dal comune all’Associazione culturale Centro storico, per l’organizzazione delle viste dei cittadini. Aggiungeva il Comune che il proprietario dell’immobile destinato ad abitazione collocato al primo piano della via Zaccardi, tale P.M., penetrato nel locale di cui si dice attraverso una botola situata nella detta abitazione ha compiuto effrazioni al portoncino di ingresso sostituendo un proprio lucchetto a quello collocato dal Comune per la chiusura del locale appropriandosi per altro del precedente lucchetto. Compiuta tale infrazione, aveva consegnato le nuove chiavi all’Associazione Centro Storico, comunicandogli che per il futuro avrebbe senz’altro consentito l’accesso ai locali per le visite guidate.

Ciò premesso, il Comune d Campobasso chiedeva che venisse reintegrato nel possesso del locale di cui si dice e di essere risarcito del danno derivante dall’effrazione, dalla sottrazione del dispositivo di chiusura e dall’ingiusta privazione del possesso.

Si costituiva P.M., eccependo la carenza di legittimazione passiva del Comune, essendo egli proprietario dell’abitazione di via Ziccardi 15 e dei due vani a piano terra, quattro vani al piano seminterrato, e due vani al piano interrato, per averli acquistati da M.T. con atto pubblico del (OMISSIS). Divenendo proprietario, aveva provveduto a cambiare tutte le chiavi, concedendo al Mo. le nuovi chiavi per mera ospitalità perchè potesse continuare l’attività di organizzazione di visita dei locali, l’intempestività dell’azione di spoglio posto che, da oltre un anno, neppure Mo.ni si recava più in quei locali dove si trovavano mobili ingombranti già di proprietà del dante causa M., la mancanza del requisito della violenza e della clandestinità dello spoglio visto il comportamento del resistente, l’indeterminatezza e la contraddittorietà dell’oggetto dell’azione poichè tra tutti i locali acquistati dal P. nessuno aveva le dimensioni di sessanta metri quadrati, il locale nel quale il Comune chiede di essere reintegrato era punto obbligato di passaggio ad altri locali sottostanti di cui il Comune non aveva rivendicato la proprietà sicchè era evidente che il P. comunque avrebbe avuto il compossesso del locale oggetto del giudizio. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Il Tribunale di Campobasso, sulla base delle informazione e dei documenti acquisiti, concedeva l’interdetto possessorio, disponendo la reintegra del comune nei due locali siti subito dopo l’ingresso dal vicolo mediante la consegna delle chiavi e la creazione di un intramezzata a chiudere il varco tra il secondo locale (secondo rispetto all’ingresso dal vicolo) e quello pacificamente nel possesso di P. cioè quello nel quale il P. aveva ingresso dalla botola posta sul pavimento della sua abitazione. Detta intramezzata veniva eseguita dal P., senonchè il P. provvedeva, anche, a chiudere con altre due intramezza l’ingresso al vano scala che permetteva l’accesso ai sotterranei che il Comune aveva ritenuto connessi ai due locali sovrastanti. Il Comune, dunque, proponeva ricorso ex art. 669 c.p.c., chiedendo che fossero determinate le modalità di esecuzione del provvedimento cautelare.

Il Tribunale, esperita consulenza tecnica di ufficio, confermava lo stato dei luoghi nel senso che la proprietà del Comune si estendeva anche ai sotterranei, pertanto, con ordinanza disponeva la chiusura della scalinata e l’eliminazione delle intramezzature poste dal P. sulle aperture di ingresso ai sotterranei.

Il Tribunale di Campobasso confermava i provvedimenti con i quali veniva reintegrato il Comune nel possesso dei locali di cui si dice, specificando, però, che la reintegrazione non comprendeva le grotte sottostanti ai locali sotterranei, perchè il Comune non aveva fatto domanda in tal senso.

La Corte di Appello di Campobasso, pronunciando su appello proposto da P., a contraddittorio integro, con sentenza n. 190 del 2011, rigettava l’appello e confermava la sentenza del Tribunale, condannava l’appellante al pagamento delle spese giudiziali. Secondo la Corte distrettuale, il comportamento del P. consistente nell’effrazione e nell’impossessamento del lucchetto integrava gli estremi di uno spoglio clandestino e violento, dovendo egli presumere, quando ha eliminato il precedente lucchetto, che stava violando il diritto altrui. Non risultava confermato che, almeno, il secondo vano fosse occupato da mobili di pertinenza del dante causa del P.. La Corte distrettuale precisava, altresì, che il Comune non ha formulato appello in ordine all’ingresso alle grotte situato nel locale del P. e, pertanto, l’ingresso del P. alle grotte non poteva essere escluso.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da P.M. con ricorso affidato a quattro motivi. Il Comune di Campobasso ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. La ricorrente, con atto notarile, ha nominato altro procuratore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A.= Ricorso principale.

1.= Con il primo motivo del ricorso P.M. lamenta la carenza, insufficienza e contraddittoria motivazione in ordine ad un elemento essenziale del giudizio e ad un preciso motivo dell’appello. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe preso in considerazione il fatto che, nel ricorso introduttivo, il Comune di Campobasso avrebbe fatto riferimento ad un locale di mq. 60, sito in (OMISSIS) posto a livello della strada e, non anche, a due locali come, invece, gli sarebbe stato riconosciuto dalla sentenza di primo grado prima, e confermata dalla Corte di merito.

1.1.= Il motivo è infondato, non solo perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione compiuta dalla Corte di merito non presenta vizi logici o giuridici ma, soprattutto, perchè la questione è stata affrontata direttamente dalla Corte distrettuale la quale ha ritenuto, per diverse ragioni, che i primi due vani del locale con ingresso di vico (OMISSIS) avevano carattere unitario e, come era pacifico, coincidevano con la superficie indicata dal Comune di Campobasso. Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale: “(…) dall’ingresso di via (OMISSIS) si aprono tre vani divisi da varchi. Posto che il Comune non rivendica il vano più interno, che la dimensione complessiva degli altri due vani, com’è pacifico, coincide con la superficie indicata dal ricorrente/appellato, che le indicate disposizioni testimoniali si riferiscono al primo e al secondo vano, e considerata la mancanza di autonomia dei singoli vani, privi di ingresso autonomo e di luci o finestre, deve confermarsi indipendentemente dall’esame dei dati catastali, l’uniformità dell’esercizio del possesso e il carattere unitario dei due vani”.

E’ di tutta evidenza, che la Corte distrettuale ha fondato la sua decisione su dati certi (la mancanza di autonomia dei vani, la dimensione di mq. 60 dei primi due vani con ingresso da via (OMISSIS)) e sulle prove testimoniali. Nè le osservazioni del P. che si fondono su illazioni (che Mo.Pa. per l’attività che svolgeva non aveva interesse ad entrare nel secondo locale, che il teste B. e il teste D.R. facevano riferimento soltanto ad un locale) sono in grado di rendere insicuro il ragionamento della Corte distrettuale.

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’insufficiente o contraddittoria motivazione ed errata applicazione della norma in ordine alla sussistenza dello spoglio da parte di P.M.. Secondo il ricorrente, lo spoglio non potrebbe individuarsi nella condotta posta in essere dal P.M., per le modalità con cui essa si è concretizzata e, quindi, anche alla luce di quanto già osservato e dedotto in premessa.

2.1. = Il motivo è inammissibile perchè, come è del tutto evidente, non censura la ragione per la quale la Corte distrettuale ha ritenuto che, nel caso specifico, il P. aveva consumato uno spoglio del possesso di cui si dice. Come afferma la Corte distrettuale “(…) a fronte delle affermazioni del Comune, relativa ad una infrazione del lucchetto per sostituirlo con un altro, nulla ha opposto sul punto il P., senza addurre di aver ricevuto le chiavi del lucchetto dal soggetto che gli aveva venduto i locali: Oggi ribadisce che le chiavi non erano in possesso del proprio dante causa, ma del Presidente dell’Associazione Centro Storico. Ora, l’effrazione presuppone anche la malafede e la clandestinità dell’azione, dovendo egli presumere, quando ha eliminato il precedente lucchetto, che stava violando il diritto altrui. Inoltre, il fatto stesso di impossessarsi del lucchetto e di precisare che gli concedeva le chiavi all’Associazione suddetta solo quale gesto di liberalità, già è comportamento oggettivo e soggettivo di spoglio rispetto al diritto dell’effettivo possessore, come ben sostiene la motivazione della sentenza, alla quale l’appellato si riporta. Del resto (…) il teste B. afferma che il servizio di nettezza urbana è stato da lui espletato fino al 1995, ma non smentisce la conservazione nei locali degli attrezzi utili al servizi stesso conservazione, che viene fatta risalire (…) almeno fino al 1995 (…)”.

3.= Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine al riconoscimento al Comune del possessore esclusivo del locale avente accesso da vico (OMISSIS) e di quello ad esso adiacente. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel non aver riconosciuto che M., dante causa del P., avesse, quantomeno, il compossesso del locale avente accesso dal vico (OMISSIS) dato che risultava dal teste Mo.Pa. che nel locale con accesso dal vico (OMISSIS) si trovavano mobili ed altri suppellettili del M. prima e dopo il 1999.

3.1. = Anche questo motivo è inammissibile perchè, come è del tutto evidente, non censura le ragioni, per le quali la Corte distrettuale ha ritenuto che, nel caso specifico, il locale di cui si dice era posseduto in modo esclusivo dall’Ente pubblico. Come afferma la Corte distrettuale: “(…) insiste il P. nel dire che il secondo vano (…) era occupato da mobili di pertinenza del proprio dante causa (…). La circostanza, però, della conservazione dei mobili, come ha sempre osservato il Comune, è indicata dal solo dante causa del P., a fronte del fatto che gli altri testi confermano il costante possesso esclusivo da parte dell’Ente pubblico (…)”. Va anche in questa sede, ribadito quanto è affermato, costantemente, da questa Corte, in più occasioni e, cioè, che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza, la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito.

4.= Con il quarto motivo, il ricorrete lamenta la carenza, insufficiente e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sentenza di primo grado, nella parte in cui questa ordinava la chiusura del vano porta di collegamento tra il secondo vano di accesso da via (OMISSIS) (meglio il vano adiacente a quello avente accesso da via (OMISSIS)) ed il terzo (quello ancora più interno nel pacifico possesso di P.M.). Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe chiarito perchè da un verso avrebbe stabilito che al Comune andasse restituito il possesso del locale avente accesso da vico (OMISSIS) nella stato in cui si trovava ossia con al scala di accesso al livello sottostante aperta e avrebbe invece disposto la chiusura tra il terzo vano di proprietà del P. e i vani antistanti nonostante tra il secondo e il terzo vano non sussisteva alcuna chiusura.

4.1= Il motivo è inammissibile perchè generico dato che tiene conto delle, e, comunque, non censura le, affermazioni della corte distrettuale secondo cui l’esistenza del trasmesso del quale il P. chiede la rimozione è necessaria e corrispondente alla domanda formulata dal Comune in quanto è l’unico modo per ripristinare il diritto di possesso violato dal P. così da conformare la situazione dei luoghi a quella era la situazione di possesso precedente allo spoglio. Invero, aggiunge, la Corte distrettuale, il tramezzo può impedire l’invasione illegittima dei vani in possesso esclusivo del Comune una volta che il comune medesimo voglia rendere inaccessibile al P. l’accesso al sottosuolo mediante l’apposizione di una porta o di un cancello o un qualsiasi altro mezzo di chiusura delle scale site nel primo vano (primo rispetto all’ingresso del vico).

Il ricorso principale va, dunque, rigettato.

B.= Ricorso incidentale condizionato.

Il rigetto del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale con il quale il Comune lamenta in via subordinata l’omessa valutazione di elementi di prova e segnatamente delle testimonianze del sig. Mo.Pa. in verbale di udienza del 4 luglio 2007 e della documentazione fotografica, in merito all’accesso alle grotte sotterranee, posto che la Corte distrettuale si è limitata a confermare la tutela del possesso del Comune disponendo che venisse ripristinato lo status dei luoghi quale era esistente nel tempo precedente allo spoglio di cui si dice.

In definitiva, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale, e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., va condannato al pagamento a favore della parte controricorrente, alle spese del presente giudizio di cassazione che vengono determinate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente principale a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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