Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18959 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– ricorrente –

contro

T.A., residente ad (OMISSIS);

– intimata –

AVVERSO la sentenza n. 292/05/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno n. 05, in data

13/11/2006, depositata l’11 dicembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

09 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 3703/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 292/05/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione Staccata di Salerno n. 05, il 13.11.2006 e DEPOSITATA l’11 dicembre 2006. Con tale decisione, la C.T.R., ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia Entrate, per difetto di notifica.

2 – L’impugnazione, che riguarda pretesa tributaria per Irpef, Iva ed Irap dell’anno 1998, si articola in censure con cui si deduce violazione delle norme in tema di sanatoria delle notificazioni degli atti processuali e, fra l’altro, degli artt. 140, 156 c.p.c. e dell’art. 137 c.p.c. e segg. nonche’ delle disposizione del D.Lgs n. 546 del 1992.

3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

4 – L’impugnata decisione, che ritenuta l’irritualita’ della notifica ha dichiarato l’appello inammissibile, senza considerare gli effetti in ipotesi ricollegabili all’avvenuta costituzione e senza applicare il disposto dell’art. 291 c.p.c. sembra porsi in contrasto sia con il principio secondo cui l’omessa certificazione sull’avviso di ricevimento della mancanza o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego e in difetto di dimostrazione dell’attivita’ svolta dall’Ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica e’ nulla ma non inesistente(Cass. n. 25031/2008, n. 3642/2007, n. 7815/2006), sia pure con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in caso di irregolarita’ della notifica che ne importi la nullita’, in mancanza di costituzione della controparte, il Giudice, anche nel processo tributario (Cass. n. 4742/2006), deve fissare al notificante un termine perentorio per il rinnovo della notificazione (Cass. n. 3837/2006).

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, perche’ proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, dopo avere adottato gli opportuni provvedimenti sottesi ad assicurare l’integrita’ del contraddittorio ed il diritto di difesa, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della CTR della Campania.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

 

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