Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18959 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 08/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 18959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26146-2014 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EREDIA 12,

presso lo studio dell’avvocato CARLO TESTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUISA LENZI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA, già GEST LINE SPA, in persona del suo legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII,

162 (TEL. 06.97277499), presso lo studio dell’avvocato ILARIA

MARGHERITA LOSI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNI MARASCA

giusta procura in calce al controricorso;

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII,

162 (TEL. 06.97277499), presso lo studio dell’avvocato ILARIA

MARGHERITA LOSI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNI MARASCA

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI

CONCESSIONE PROVINCIA BOLOGNA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1219/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– con sentenza del 24/11/2005 il Tribunale di Bologna – Sezione distaccata di Porretta respingeva la domanda avanzata da L.G. nei confronti di Cassa di Risparmio di Bologna, quale concessionario del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Bologna, di Gerico S.p.A. (poi divenuta Gest Line S.p.A.), quale Collettore del suddetto Servizio, e di G.L., ufficiale di riscossione, e volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente cagionati all’attrice dallo svolgimento della procedura di riscossione coattiva intrapresa nei confronti del contribuente moroso S.M., nel corso della quale erano stati erroneamente aggrediti e venduti beni della stessa L.;

– l’odierna ricorrente proponeva appello avverso la decisione sostenendo che: a) il giudice di prime cure aveva erroneamente valutato le risultanze probatorie atte a dimostrare che il pignoramento in danno dello S., locatario di abitazione al C piano terra, era stato indebitamente esteso al piano primo, di esclusiva proprietà della locatrice L.; b) la sentenza era viziata per aver addossato all’attrice, non esecutata, l’onere di verificare l’esistenza di procedure a carico di altri soggetti e per aver affermato che le domande dovevano casomai essere proposte avverso l’inquilino S.;

– la Corte d’appello di Bologna, con la pronuncia n. 1219 dell’1 agosto 2013, confermava la sentenza resa in primo grado, ritenendo che le circostanze di fatto vagliate dall’ufficiale di riscossione deponevano univocamente e oggettivamente per la riferibilità all’esecutato S. di entrambe le unità immobiliari e che, conseguentemente, non poteva ravvisarsi un comportamento censurabile nell’esecuzione del pignoramento;

– avverso la sentenza L.G. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; resistono con controricorso G.L. ed Equitalia Centro S.p.A. (già Riscossione S.p.A.), subentrata alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione D.L. 30 settembre 2003, n. 203, ex art. 3.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, poichè la ricorrente non ha assolto agli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, riportando nel ricorso, in maniera chiara ed esauriente, le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito (ex multis, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266-01).

In particolare, proprio la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. (per Mancata corrispondenza tra quanto domandato e quanto statuito) avrebbe imposto una completa prospettazione delle domande introdotte e mantenute nel giudizio indicando altresì le espressioni con cui la domanda era stata formulata. Inoltre, in relazione all’omessa od erronea valutazione di un documento (segnatamente, il documento n. 14, più volte menzionato nell’atto introduttivo), la ricorrente avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità, produrlo agli atti (chiarendo esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso) (tra le altre, Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130-01).

2. Dall’esame del primo motivo – rubricato come “violazione del principio tra chiesto e pronunciato con riferimento all’art. 112 c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., n. 3” – si evince, poi, che la ricorrente non mira affatto a dolersi di una pretesa extrapetizione dei giudici di merito, bensì ad ottenere un riesame della causa nel merito, precluso alla Corte di legittimità (ex multis, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792-01, e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335-01). Ne sono sicuri indici alcuni passaggi dell’atto introduttivo coi quali si denuncia una motivazione asseritamente “apparente” per aver mancato di considerare “quanto effettivamente risultante dal materiale probatorio, testimoniale e documentale portato in causa” o erronea perchè “disancorata dal materiale probatorio acquisito” o assunta “omettendo di rispondere alle doglianze avanzate in atto di appello sulla scorta di documenti di risultati probatori indicati proprio per evidenziare il difetto del primo giudice”.

Si osserva che non è certo nuovo il principio secondo cui “è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (da ultimo, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690-01, ma in termini analoghi si era già espressa Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2231 del 23/02/1993, Rv. 481061-01).

3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, col quale la L. si duole di “omesso esame di fatti decisivi in causa, oggetto di contraddittorio tra le parti” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e individua i fatti decisivi asseritamente ignorati nei documenti e nelle altre risultanze probatorie (sintomatica è la seguente frase del ricorso: “Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto considerare TUTTI i fatti, TUTTE le prove. Il giudizio sarebbe stato, giocoforza, diverso”).

Il sindacato di legittimità sulla motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) può riguardare soltanto un’anomalia motivazionale risultante dal testo della sentenza impugnata e che dia luogo a “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, a “motivazione apparente”, a “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o a “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, restando esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01). Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la motivazione è tutt’altro che apparente, avendo la Corte territoriale illustrato per quali ragioni gli elementi addotti dall’appellante non sono stati ritenuti significativi di una responsabilità dell’ufficiale di riscossione.

Inoltre, anche a voler ammettere – in via meramente ipotetica un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove (non legali) da parte del giudice di merito, non vi sarebbe comunque alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non potendosi inquadrare tale doglianza nè nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194-01).

4. La evidente soccombenza della ricorrente comporta la sua condanna a rifondere a ciascuna delle parti controricorrenti le spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55.

L’art. 385 c.p.c., comma 4, – disposizione oggi abrogata ma che continua ad applicarsi nei giudizi di legittimità aventi ad oggetto sentenze pubblicate dopo il 4 luglio 2009, a condizione che il primo grado sia stato instaurato anteriormente (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 2684 del 10/02/2016, Rv. 638868-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051-01) – prevede la condanna del soccombente al pagamento di un’ulteriore somma a favore della controparte in caso di proposizione del ricorso con colpa grave.

La menzionata disposizione “è una norma diretta a disincentivare il ricorso per cassazione” (Corte cost., Ordinanza 23 dicembre 2008, n. 435) e la condanna ivi prevista “costituisce una sanzione processuale per l’abuso del processo perpetrato dalla parte soccombente nel giudizio di legittimità” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22812 del 07/10/2013, Rv. 629023-01; v. anche Cass., Sez. U., Ordinanza n. 25831 del 11/12/2007, Rv. 600837-01).

Questa Corte ha già ritenuto che l’art. 385 c.p.c., comma 4, possa trovare applicazione nei confronti della parte che si dimostri aver agito (o resistito) almeno con colpa grave e che costituisca indizio di quest’ultima la proposizione di un ricorso contenente la richiesta di una valutazione delle prove diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, così prospettando un motivo inammissibile per consolidato orientamento pluridecennale e comunque non più consentito dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5, (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016, Rv. 638887-01); analogamente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3 (non applicabile ratione temporis in questa controversia, ma avente la medesima natura sanzionatoria) è stata ritenuta sintomatica di abuso del diritto la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, determinando una siffatta impugnazione l’ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale e, conseguentemente, un ostacolo alla ragionevole durata dei processi pendenti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01).

Si ritiene che integri colpa grave la condotta processuale dell’odierna ricorrente, la quale ha proposto un ricorso per cassazione non autosufficiente articolato in motivi inammissibili, con cui ha sostanzialmente affermato che sussiste violazione del principio di “corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” enunciato dall’art. 112 c.p.c. sol perchè la decisione del giudice – di rigetto della sua domanda – non è stata corrispondente a quanto dalla stessa parte originariamente richiesto e, così argomentando, ha quindi tentato di investire il giudice di legittimità dello svolgimento di un “terzo grado di merito”; ne consegue la condanna al pagamento di Euro 4.000,00 in favore di ciascuna parte controricorrente.

5. Infine, sussistono i presupposti ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio, liquidate – per ciascuna parte – in Euro 4.200,00 oltre accessori, nonchè a pagare a ciascuna parte controricorrente la somma di Euro 4.000,00 ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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