Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18959 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 01/04/2011, dep. 16/09/2011), n.18959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato

e presso i suoi uffici domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, 4^ sezione

civile, emessa il 5 gennaio 2009, depositata il 2 marzo 2009,

R.G.A.D. n. 2758/08;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 1 aprile 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. ricorre per cassazione contro il decreto della Corte di appello di Napoli che ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in suo favore della somma di 7.000,00 Euro a titolo di equa riparazione del danno morale conseguente alla durata non ragionevole del processo che, al momento della proposizione del ricorso ex L. n. 89 del 2001, lo vedeva ancora opposto, davanti al T.A.R., alla Regione Campania per ottenere l’annullamento della delibera regionale riguardante la sua pretesa posizione debitoria derivante dall’applicazione del quinto CCNL. La Corte di appello ha ritenuto che la durata ragionevole per l’unico grado di giudizio non potesse superare i tre anni e ha liquidato in 7.000,00 Euro la somma spettante al ricorrente a titolo di equa riparazione, stimando il danno in 1.000,00 Euro per ogni anno di ritardo e attribuendo il diritto a percepire gli interessi legali dalla data del decreto al saldo. La Corte di appello ha compensato per metà le spese del giudizio e ha posto la residua quota a carico del Ministero liquidandola in complessivi 710,00 Euro (60,00 per spese, 250,00 per diritti e 400,00 per onorari).

Il ricorrente si affida a sette motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso il Ministero deducendo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), art. 92 c.p.c. Applicazione delle tariffe forensi per i procedimenti ordinari.

Il ricorrente propone alla Corte il seguente quesito di diritto: alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso e non di volontaria giurisdizione, vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi e non quelli di volontaria giurisdizione? Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), art. 6, par. 1 C.E.D.U., art. 1 protocollo aggiuntivo alla C.E.D.U. in ordine alla insufficiente liquidazione delle spese. All’accoglimento del ricorso deve seguire la condanna alle spese liquidate secondo gli standard europei.

Il ricorrente propone alla Corte il seguente quesito di diritto: E’ legittimo con riferimento alla fattispecie che ci occupa, un accoglimento della domanda con liquidazione delle spese insufficiente o parziale compensazione delle spese, anche in considerazione dell’art. 1 protocollo add. C.E.D.U. direttamente applicabile al caso di specie? Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), artt. 91 e 92 c.p.c. Applicabilità delle tariffe professionali per i procedimenti ordinari innanzi alla Corte di appello.

Il ricorrente propone alla Corte il seguente quesito di diritto: alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso e non di volontaria giurisdizione, vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi e non quelli di volontaria giurisdizione? Con il quarto motivo di ricorso si deduce motivazione omessa o insufficiente o contraddittoria o incongrua, motivazione mancante in relazione a un fatto controverso decisivo per il giudizio. Art. 360 c.p.c., n. 5. Artt. 132 e 112 c.p.c. Applicabilità delle tariffe professionali per i procedimenti ordinari innanzi alla Corte di appello.

Il ricorrente ritiene che la motivazione sia insufficiente e/o omessa quanto alla decisione della Corte di appello di compensare le spese della procedura per la metà e di liquidarle come in dispositivo (60,00 per spese, 250,00 per diritti e 400,00 per onorario).

Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), art. 92 c.p.c. in ordine alla insufficiente liquidazione delle spese. All’accoglimento del ricorso deve seguire la condanna alle spese liquidate secondo gli standard europei.

Il ricorrente propone alla Corte il seguente quesito di diritto: le spese liquidate dal giudice di primo grado sono sufficienti in relazione all’attività svolta, alle tariffe professionali vigenti e alla nota spese? Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), L. n. 794 del 1942, art. 24, artt. 91 e 92 c.p.c. Normativa sulle tariffe professionali.

Quando è depositata una nota spese il giudice non può disattenderla nè sotto il profilo delle voci, nè degli importi relativi.

Il ricorrente propone alla Corte il seguente quesito di diritto: può il giudice, nel liquidare le spese ed in presenza di nota spese specifica, disattendere la stessa liquidando spese, diritti e onorari inferiori a quelli richiesti e comunque escludere o ridurre alcune delle voci tariffarie indicate nella nota spese? Con il settimo motivo di ricorso si deduce (art. 360 c.p.c., n. 5) omessa o insufficiente o contraddittoria o incongrua motivazione in relazione ad un fatto controverso decisivo per il giudizio. Art. 132 c.p.c. Normativa sulle tariffe professionali. Quando è depositata una nota spese specifica il giudice non può disattenderla nè sotto il profilo delle voci nè degli importi relativi.

Il ricorrente lamenta che la Corte di appello ha disatteso e non liquidato le singole voci incluse nella nota spese depositata ovvero le ha liquidate in misura inferiore senza motivare le ragioni della esclusione o della decurtazione.

I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logico-giuridico e le ripetizioni che li caratterizzano.

Per ciò che concerne in particolare l’applicazione delle tariffe per i giudizi contenziosi, l’applicazione degli standards europei nella liquidazione, la compensazione inammissibile e immotivata i motivi di ricorso sembrano, ancor prima che infondati con riferimento al caso in esame, in cui non si specifica quasi mai quale tabella sarebbe stata applicata, radicalmente inammissibili perchè articolati in forma meramente interrogativa e privi di concretezza tanto da non consentire di quantificare le spese reclamate di cui non si specifica l’entità.

In merito alla liquidazione della Corte di appello occorre richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (fra le altre si veda Cass. civ. ordinanza 9098/2010) secondo cui la parte che censura, in sede di legittimità, la liquidazione delle spese processuali è tenuta ad indicare in modo specifico e autosufficiente quali siano le voci della tabella forense non applicate dal giudice del merito, elencando in dettaglio le prestazioni effettuate, per voci ed importi, così consentendo al giudice di legittimità il controllo di tale error in iudicando, pena l’inammissibilità del ricorso, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti. La doglianza richiede inoltre che dall’erronea applicazione delle voci della tariffa sia conseguita la lesione del principio dell’inderogabilità e il ricorrente non può dunque limitarsi alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, in quanto, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tenuto conto della natura del vizio, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute.

Nella specie siffatti oneri non risultano adempiuti dal ricorrente e ciò comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 800,00 Euro, di cui 700,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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