Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18958 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 18958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 13341 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

S.R., (C.F.: (OMISSIS)) M.G. (C.F.: (OMISSIS))

in proprio e quali eredi di S.A. rappresentati e difesi,

giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Giacinto Epifani

(C.F.: PFN GNT 72E26 A6620);

– ricorrenti –

nei confronti di:

– A.N.A.S. S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

Centrale della Direzione Centrale Legale e Contenzioso nonchè

institore, P.G.C. rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato Marco Vincenti

(C.F.: VNC MRC 60L24 H501W);

– ALLIANZ (già RAS) S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), quale Impresa

Designata per la Liquidazione dei Sinistri a carico del Fondo di

Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del rappresentante

per procura D.M.G. rappresentato e difeso, giusta procura

in calce al controricorso, dall’avvocato Giorgio Spadafora (C.F.:

SPD GRG 38E18 D086V);

– controricorrenti –

nonchè

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A., già FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI

S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), incorporante la MILANO ASSICURAZIONI

S.p.A., in persona del rappresentante per procura C.A.R.

rappresentata e difesa, giusta procura speciale depositata per la

discussione orale, dall’avvocato Bernardo De Stasio (C.F.: DST BNR

65E14 H501G);

– resistente –

e

– Q.F. (C.F.: (OMISSIS));

– G.P. (C.F.: non indicato);

– SA.Ro. (C.F.: non indicato);

– SA.Em. (C.F.: non indicato);

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n.

820/2014, depositata in data 24 novembre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 6

giugno 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. Mistri Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

l’avvocato Giacinto Epifani, per i ricorrenti;

l’avvocato Roberto Otti, per delega dell’avvocato Marco Vincenti, per

la controricorrente ANAS S.p.A.;

l’avvocato Antonio Manganiello, per delega dell’avvocato Giorgio

Spadafora, per la controricorrente ALLIANZ S.p.A..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il presente procedimento trae origine da un incidente stradale avvenuto in data (OMISSIS), nel quale ha perso la vita S.A. e ha subito lesioni personali Q.F., trasportata sul motoveicolo condotto dal primo, che si è scontrato con l’autovettura condotta da G.P..

Q.F. ha instaurato un primo giudizio, nei confronti di S.R. e M.G. (quali eredi di S.A.), nonchè della relativa compagnia assicuratrice della responsabilità civile Fondiaria Sai S.p.A., per ottenere il risarcimento dei danni subiti; nel corso di tale giudizio i convenuti hanno chiamato in causa l’ANAS S.p.A..

Gli stessi eredi di S.A. hanno poi a loro volta instaurato un distinto giudizio nei confronti di G.P., dell’ANAS S.p.A. e della RAS S.p.A. (quale Impresa Designata per la Liquidazione dei Sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada), per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal decesso del loro congiunto.

Un terzo giudizio è stato instaurato, sempre da S.R. e M.G., quali genitori esercenti la potestà sulla minore S.E., nei confronti del G., della sua compagnia assicuratrice Milano Assicurazioni S.p.A., dell’ANAS S.p.A. e del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

I tre giudizi sono stati riuniti e all’esito dell’istruttoria il Tribunale di Brindisi ha accolto la domanda proposta dalla Q. nei confronti degli eredi di S.A. e della Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.A. (condannandoli in solido al pagamento dell’importo di Euro 27.450,85 oltre accessori). Ha invece rigettato quelle proposte dagli eredi del S..

La Corte di Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono S.R. e M.G., sulla base di due motivi.

Resistono con distinti controricorsi l’ANAS S.p.A. e la ALLIANZ (già RAS) S.p.A..

La Unipolsai Assicurazioni S.p.A. ha depositato procura per consentire al suo difensore di partecipare alla discussione orale.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

La controricorrente Allianz S.p.A. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va ribadita l’irregolarità della procura depositata dall’avvocato Bernardo De Stasio per la intimata Unipolsai S.p.A. (irregolarità già rilevata nel corso della discussione orale del ricorso, alla quale per tale ragione detto difensore non è stato ammesso).

Detta procura risulta infatti priva dei requisiti di cui all’art. 83 c.p.c., non essendo stata rilasciata in calce o a margine di alcun atto processuale e non essendo autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 2947 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è infondato.

La corte di appello ha correttamente applicato il termine di prescrizione biennale dell’azione risarcitoria, in applicazione della previsione di cui all’art. 2947 c.c., comma 3, u.p., con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza del giudice penale che ha escluso la responsabilità del G. per il decesso del S., assolvendolo per non aver commesso il fatto.

Essendo stata esclusa la responsabilità penale del G., ed essendo divenuta irrevocabile la relativa sentenza di assoluzione, non sussistevano dunque i presupposti per l’applicabilità di un termine di prescrizione più lungo, ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3, prima alinea, diversamente da quanto preteso dai ricorrenti, che – in modo inconferente richiamano l’indirizzo di questa Corte relativo alla diversa ipotesi in cui l’azione penale non sia in concreto esercitata per difetto di una condizione di procedibilità, pur sussistendo l’astratta configurabilità di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi.

3. Con il secondo motivo si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha espressamente escluso ogni responsabilità dell’ANAS S.p.A. nella causazione dell’incidente per cui è causa.

Il relativo accertamento di fatto risulta operato sulla base dell’esame di tutti i fatti storici rilevanti, come emergenti dall’istruttoria effettuata, ed è sostenuto da motivazione non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, onde esso non è censura bile in sede di legittimità.

La doglianza di omesso esame di fatti rilevanti ai fini della decisione risulta dunque manifestamente infondata.

Sotto questo aspetto il ricorso si risolve in una inammissibile richiesta di revisione di un accertamento di fatto, sulla base di una nuova e diversa valutazione delle prove.

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Nessuna liquidazione è possibile in favore della intimata Unipolsai S.p.A., che non ha notificato alcun controricorso e non è stata ammessa a partecipare alla discussione orale per l’irregolarità della procura del suo difensore.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle due società contro ricorrenti ANAS S.p.A. e Allianz S.p.A., liquidandole, per la prima, in complessivi Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi e, per la seconda, in complessivi Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, ed oltre, per entrambe, spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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