Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18958 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 27/09/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11211-2013 proposto da:

S.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MUGGIA 21, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RENDINA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELE MASCIA e

JERIMONTE GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

F. S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

F. S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANPIERO BELLIGOLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

S.A. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 576/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/01/2013, R.G. N. 66/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato SIMONA RENDINA;

udito l’Avvocato GIORGIO A. RINALDI per delega CARLO BOURSIER NIUTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 28/2/2013, confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva parzialmente accolto la domanda proposta da S.A. nei confronti di F. s.p.a., riconoscendo il diritto del ricorrente al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e delle indennità di clientela e di fine rapporto in ragione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti e respingendo la domanda del predetto diretta al riconoscimento di differenze provvigionali motivate dall’asserita riduzione unilaterale della percentuale della provvigione da parte della mandante, in ragione dell’accertata esistenza di un patto diretto a modificare le originarie pattuizioni in materia di provvigioni.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il S. sulla base di tre motivi. Resiste la società con controricorso, proponendo ricorso incidentale con unico motivo. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente deduce con il primo motivo omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c, commi 1 e 5. Rileva che la Corte d’appello, dopo aver richiamato il principio della forma scritta ad probationem anche per i contratti, come quello oggetto della controversia, stipulati prima dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 1742 c.c., trattandosi di regola inserita nella contrattazione collettiva, ha aggiunto che l’AEC non è richiamato nel contratto individuale. Osserva che, al contrario, alla contrattazione economica collettiva si fa richiamo nel contratto individuale di mandato di agenzia del 16/9/1986 e che tale fatto deve considerarsi controverso e decisivo per il giudizio, poichè ad esso si riconnettono conseguenze di rilievo quali la vincolatività della normativa dell’AEC e l’obbligo della forma scritta del contratto, con conseguente non ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni in ordine ai fatti successivamente intervenuti a modificazione delle originarie clausole contrattuali.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2725 c.c. e art. 2729 c.c., comma 2e dell’art. 2, comma 3 dell’AEC del 24 giugno 1981 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Rileva che la sentenza è viziata nella parte in cui ha erroneamente riconosciuto l’ammissibilità delle prove testimoniali e presuntive, cui è stato dato seguito in violazione dell’art. 2725 c.c. e art. 2729 c.c., comma 2, dal momento che l’AEC espressamente richiamato nel contratto di agenzia prevede la forma scritta tanto del predetto contratto, quanto delle successive modificazioni pattizie, essendo noto che i contratti di agenzia stipulati anteriormente all’entrata in vigore della disciplina novellata dell’art. 1742 c.c. richiedono la forma scritta ad probationem quando le parti facciano richiamo in essi alla contrattazione collettiva. Da ciò la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e degli accordi nazionali di lavoro, poichè la decisione poggia sui risultati di prove testimoniali e presuntive non ammissibili e, tuttavia, indebitamente ammesse. Rileva che la necessità di forma scritta dell’originario contratto di agenzia avrebbe richiesto una prova di tipo documentale anche per le successive modifiche contrattuali pretese dalla società e concernenti il nuovo aspetto economico del rapporto contrattuale, con la conseguenza che si sarebbero dovute escludere le decisioni maturate sulla base dei risultati delle prove testimoniali e delle presunzioni.

2.2. I motivi sub 1 e 2 possono essere trattati congiuntamente in ragione dell’intima connessione. Va evidenziato, preliminarmente, che la Corte territoriale, effettuando una valutazione del contratto individuale – non sindacabile in questa sede, perchè non censurata sotto il profilo della verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161) – ha ritenuto che la disciplina collettiva dell’AEC cui fa riferimento il ricorrente non fosse richiamata nel contratto individuale (stante il generico rimando al “contratto nazionale”). Correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “per il contratto di agenzia concluso antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 303 del 1991, non è richiesta la forma scritta, nè ad probationem, nè ad substantiam” (Sez. L, Sentenza n. 11413 del 2005). Ciò posto, premesso che è incontroverso che il contratto intervenuto tra le parti è stato stipulato per iscritto, va rilevato che, secondo l’orientamento espresso da questa Corte di legittimità al quale il collegio aderisce “la forma del contratto di agenzia, essendo prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta “ad probationem” – atteso che la prescrizione della forma “ad substantiam” è riservata esclusivamente al legislatore” e che “il divieto di prova testimoniale conseguente alla previsione, per un tipo di contratti, della forma scritta “ad probationem” determina l’inammissibilità della prova testimoniale che abbia ad oggetto, implicitamente od esplicitamente, l’esistenza del contratto, mentre, a fronte della documentazione per iscritto di quest’ultimo, è consentito il ricorso ad una prova orale, oppure anche – ai sensi dell’art. 2729 c.c. – ad una prova basata su presunzioni gravi, precise e concordanti, che consenta di accertare quale sia stata la comune intenzione delle parti mediante un’interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale delle parole” (in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza n. 1824 del 28/01/2013, Rv. 624886). In linea con tale opzione ermeneutica deve reputarsi consentito il ricorso alla prova orale ai fini dell’accertamento della volontà delle parti in punto di determinazione dell’entità delle provvigioni. Alla circostanza enunciata sub 1, pertanto, non può essere attribuito alcun carattere di decisività, nè è in concreto ravvisabile alcuna violazione delle regole in materia di ammissibilità della prova testimoniale.

3. Con la terza censura il ricorrente deduce violazione art. 2729 c.c., comma 1. Errata valutazione delle prove in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Contesta il ragionamento della Corte che ha considerato alcuni fatti emersi nel corso del procedimento come dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza e per questo motivo idonei a ritenere provato ex art. 2729 c.c. l’esistenza dell’accordo modificativo della misura della provvigione.

3.2.11 motivo è privo di fondamento. Il ricorrente, infatti, lungi dall’indicare specificamente i profili di asserita violazione di legge, si è limitato a proporre una valutazione delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella offerta in sentenza, in tal modo sottoponendo alla Corte di legittimità questioni di mero fatto atte a indurre a un preteso nuovo giudizio di merito, precluso in questa sede. E’ stato in più occasioni evidenziato che “la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti” (v. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335).

4. Con il ricorso incidentale la società deduce violazione/falsa applicazione degli artt. 10 e 12 dell’AEC 26/2/2002 e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Art. 360 c.p.c., n. 5. Rileva che erroneamente è stata riconosciuta in favore del S. l’indennità sostitutiva di preavviso e suppletiva di clientela, sulla base del rilievo secondo il quale detta indennità sarebbe comunque dovuta, salvo il caso di dimissioni dell’agente e di risoluzione del rapporto per giusta causa da parte della mandante. Evidenzia che la prescrizione dell’uso della forma scritta, pattuita per l’esercizio del recesso, non può ritenersi estensibile all’ipotesi di risoluzione per mutuo consenso e che la manifestazione di volontà diretta a tale risultato può implicitamente desumersi dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche. Osserva in proposito che la prospettazione fattuale della preponente, in forza della quale la cessazione del rapporto sarebbe riconducibile a recesso dell’agente o a risoluzione consensuale per facta concludentia, ha trovato inequivocabile conferma nel corso dell’espletata istruttoria orale.

4.2. Il motivo è infondato. Con esso il ricorrente sostanzialmente si duole di un vizio motivazionale attinente alla ricostruzione della fattispecie concreta e alla sussunzione della medesima in una specifica causa di cessazione del rapporto. Rileva in proposito questa Corte che i giudici del merito, con valutazione non utilmente censurabile in questa sede, avuto riguardo alla nuova formulazione del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 hanno ricondotto la cessazione del rapporto a circostanze estranee ad una risoluzione consensuale, traendo da ciò le conseguenze in punto di spettanza all’agente dell’indennità di cui si discute. Va premesso che nella formulazione vigente ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo novellato ex L. n. 134 del 2012, non consente la denuncia, come si legge nel ricorso incidentale, di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ma, piuttosto, di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, fatto che in concreto non è stato neppure evocato, limitandosi la società a proporre in questa sede una nuova valutazione degli elementi istruttori non consentita in sede di legittimità.

5. In base alle svolte argomentazioni entrambi i ricorsi vanno integralmente rigettati. La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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