Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18958 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 16/09/2011), n.18958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso l’avvocato VALENZA

DINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DI S.A., in persona del Curatore Dott.ssa D.

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 7,

presso l’avvocato CONTI FABRIZIO L., che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

B.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4799/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato DINO VALENZA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

il P.G. dott. GOLIA AURELIO nulla osserva.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso al Tribunale di Roma B.P., vantando un credito di Euro 33.000,00, chiedeva che venisse dichiarato il fallimento di S.A..

Il Tribunale adito dichiarava il fallimento del S. con sentenza in data 15.5.2007, osservando che, pur avendo fatto uso dei suoi poteri di ufficio, non era riuscito a reperire alcun elemento idoneo per l’accertamento dei requisiti di cui alla L. Fall., artt. 1 anche dopo rituale richiesta alla Camera di Commercio e che, pertanto, in mancanza di qualsiasi produzione da parte del debitore al fine di dimostrare la sua qualità di piccolo imprenditore, tale qualità dovevasi ritenere insussistente, e quindi, sussistente la fallibilità dello stesso.

Detta sentenza veniva impugnata dal S. dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, lamentando che il Tribunale avesse ritenuto provata la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge per la dichiarazione di fallimento, pur in assenza di specifica acquisizione probatoria sul punto, producendo della documentazione atta a contrastare, secondo l’assunto dell’appellante, la ricorrenza dei requisiti dimensionali richiesti dalla legge per la declaratoria di fallimento.

La Corte d’Appello, con sentenza del 15.11.2007, rigettava il gravame, osservando che la documentazione prodotta in sede di gravame era inammissibile, stante il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova di cui all’art. 345 c.p.c., e che, comunque, la documentazione prodotta era inidonea a dimostrare l’assunto dell’appellante.

Avverso tale sentenza S.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Fallimento di S. A. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e e della L. Fall., art. 18 (in vigore dal 16 luglio 2006 sino al 31 dicembre 2007), deducendo che l’art. 345 c.p.c. non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, dovendo essere applicata la norma speciale , di cui alla L. Fall., art. 18 (come introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006), che prevede il potere del giudice di appello di assumere, anche d’ufficio, i mezzi di prova necessari per la decisione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo che comunque il giudice d’appello avrebbe dovuto esporre i motivi che non facevano ritenere indispensabili i nuovi mezzi di prova (produzione documentale).

Il ricorso appare inammissibile.

Il quesito relativo al primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, per cui si risolve in una inidonea enunciazione di carattere generale ed astratto (cfr. cass. sez. un. n. 6420 del 2008), mentre il quesito relativo al secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, manca del momento di sintesi (omologo al quesito di diritto), in relazione alla indicazione del fatto controverso riguardo al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria (cfr. cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

In ogni caso la Corte di merito ha escluso anche, seppure con succinta motivazione, che la documentazione prodotta in grado di appello fosse idonea a dimostrare la carenza dei requisiti dimensionali dell’imprenditore ricorrente, per essere ritenuto piccolo imprenditore, ai sensi della L. Fall., art. 1.

Tale ratio decidendi, da sola idonea a giustificare il rigetto del gravame, non è stata impugnata, per cui la sentenza della Corte di merito devesi ritenere passata in giudicato con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del resistente, che appare giusto liquidare in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 (milleduecento/00), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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