Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18958 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/09/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 11/09/2020), n.18958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27760-2014 proposto da:

TEXTILROSS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO BAUZULLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCIA PESCE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 527/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/10/2013 R.G.N. 2691/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FILIPPO BAUZULLI per delega verbale Avvocato LUCIA

PESCE;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale che aveva accertato il diritto della società Textilross s.r.l. ad essere inquadrata nel settore industria, anzichè nel settore commercio attribuitole sin dal 1993, data dell’inizio dell’attività, e ne aveva fissato la decorrenza dal 16/10/2003, data di presentazione della domanda di riclassificazione, anzichè – come richiesto – sin dall’inizio dell’attività.

2. La Corte ancorava il mancato riconoscimento della richiesta retroattività della riclassificazione a due ragioni giustificative: da un lato, nella domanda d’iscrizione presentata nel luglio 1993 l’attività era stata indicata come di produzione e commercializzazione di prodotti tessili e di abbigliamento, e nessuna contestazione era stata formulata dall’azienda avverso l’inquadramento nel settore commercio sino alla presentazione della domanda di riclassificazione. Inoltre, riteneva che la disposizione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 7, secondo la quale i provvedimenti di variazione della classificazione possono produrre effetto solo dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento dell’Istituto o dalla richiesta dell’interessato, avendo valenza generale, precludesse una decorrenza diversa.

3. Per la cassazione della sentenza Textilross s.r.l. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui l’Inps ha resistito con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., nelle quali hanno discusso anche della tempestività (o meno) del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. L’eccezione d’inammissibilità del ricorso per tardività sollevata in via pregiudiziale dalla difesa dell’Inps è fondata.

6. Risulta infatti dagli atti che la sentenza della Corte d’appello di Milano è stata pubblicata il 4 ottobre 2013, mentre il ricorso è stato portato per la notifica agli Ufficiali Giudiziari in data 19.11.2014, oltre il termine di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore alla modifica apportata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, applicabile ratione temporis in ragione del fatto che il ricorso introduttivo del giudizio è del 2008.

7. Inoltre, alla presente controversia non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, rientrando nella categoria delle controversie di lavoro e di previdenza: in tal senso si è ripetutamente espressa questa Corte (Cass. n. 2376 del 1995 con riguardo alle controversie tra istituti previdenziali e datori di lavoro relativamente agli obblighi dei secondi in materia di previdenza obbligatoria; Cass. n. 17953 del 2005; Cass. n. 5090 del 2009, relativa ad opposizione a cartella riguardante il pagamento di contributi previdenziali; Cass. n. 9219 del 2016 in tema di pagamento dei contributi all’Enasarco da subagenti).

8. Tra le controversie previdenziali rientrano infatti non soltanto quelle relative a prestazioni chieste dal lavoratore assistito, ma anche quelle concernenti pretese degli istituti assicurativi nei confronti dei datori di lavoro e quelle attinenti, come nel caso, alla definizione del rapporto contributivo. La ratio dell’eccezione è infatti identica per entrambe le categorie di cause, giacchè la sollecita definizione è correlata alla necessità, in cui versano i detti istituti, di procurarsi i mezzi finanziari per adempiere alla loro funzione e in tal modo fornire le prestazioni dovute (così Corte Cost., sent. n. 61 del 1985).

9. Il ricorso è dunque inammissibile.

10. Le spese, liquidate come da dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

11. L’esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inps, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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