Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18957 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.D., M.N., R.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ALBA 36, presso lo studio dell’avvocato

BIASCI RENATO PIERO, che li rappresenta e difende, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 150/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 17.4.07, depositata il 09/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO Luigi Alessandro;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Renato Piero Biasci che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

Pierfelice che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che e’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 9/11/2007 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva il gravame interposto dai contribuenti sigg.ri R.D. ed altri nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigetto dell’opposizione spiegata in relazione ad avviso di accertamento emesso dall’AGENZIA delle ENTRATE Roma (OMISSIS) a titolo di IRPEF ed ADDIZIONALE REGIONALE per l’anno d’imposta 1998.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il R. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, con il quale denunziano omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Resiste con controricorso l’AGENZIA DELLE ENTRATE. Il ricorso dovra’ essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 366 bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilita’ concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130), e allorquando viene come nella specie denunziato vizio di motivazione a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione:

a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.). Al riguardo, si e’ precisato che l’art. 366 bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo non reca invero la chiara indicazione -nei termini piu’ sopra indicati – delle ragioni del denunziato vizio di motivazione (tale non potendosi invero considerare l’indicazione, a chiusura del motivo, del tenore: Fatto controverso ex art. 366 bis c.p.c. sotto il profilo della omessa motivazione: La valutazione di rilevanza probatoria e di merito della documentazione presentata a corredo del ricorso fin dal primo grado se il termine impossibile si riferisce al giudizio di comparazione tra quanto tenuto a provare e quanto provato dagli appellanti con l’allegazione. Sotto il profilo della insufficiente motivazione: il non univoco significato e cripticita’ del termine impossibile usato dal giudice), inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attivita’ esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione altresi’ carente di autosufficienza.

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilita’ richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che i ricorrenti hanno presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dalla ricorrente esposte nella memoria, ove si sostiene l’idoneita’ del formulato motivo di ricorso, atteso che come indicato nella relazione quale idoneo “momento di sintesi” attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (v. Cass., Sez. Un., 18/6/2008, n. 16528) non puo’ invero considerare la formulazione posta a chiusura del motivo, dalla medesima non emergendo la sintetica e riassuntiva indicazione del fatto controverso; la specifica indicazione degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria;

considerato ulteriormente che la censura avverso il riferimento alla necessita’ della presentazione di una “dichiarazione integrativa” indicata nell’impugnata sentenza appare sollevare piuttosto una questione di diritto, e manca invero la formulazione del prescritto quesito al riguardo;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a contributo unificato, spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

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