Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18957 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 18957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 24237 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

C.L. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Fabio Rossi (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

S.R. (C.F.: (OMISSIS)) GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.,

già NUOVA TIRRENA S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n.

1157/2013, depositata in data 15 luglio 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 6

giugno 2017 dal Consigliere Tatangelo Augusto.

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. Mistri Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

l’avvocato Federica Stoppani, per delega dell’avvocato Fabio Rossi,

per la ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.L. ha agito in giudizio nei confronti di S.R. e della sua assicuratrice della responsabilità civile Nuova Tirrena (oggi Groupama Assicurazioni) S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale verificatosi in data (OMISSIS).

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Forlì – Sezione distaccata di Cesena.

La Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la C., sulla base di quattro motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riferimento particolare agli artt. 140,143,145 e 154 C.d.S., nonchè alle normali regole di prudenza e diligenza ex art. 2043 c.c..”.

Con il secondo motivo si denunzia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riferimento particolare all’art. 2043 c.c. e art. 40 e 41 c.p.”.

Con il quarto motivo si denunzia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). La Corte d’appello esclude ogni rilevanza causale nella condotta stradale posta in essere dal S. attribuendo efficacia causale esclusiva alla condotta stradale imprudente e imperita di C.L. quale fatto sopravvenuto di per sè idoneo a determinare l’evento anche senza l’antecedente da giudicare”.

I motivi del ricorso hanno tutti ad oggetto la responsabilità dell’incidente e possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi.

Essi sono infondati.

La decisione impugnata è basata sulla ricostruzione in fatto della dinamica del sinistro, cui i giudici di merito sono giunti all’esito dell’esame di tutti i fatti storici rilevanti emergenti dall’istruttoria, ed è sostenuta da motivazione adeguata, non apparente e priva di insanabili contraddizioni logiche.

La corte di appello ha accertato che l’incidente è stato provocato esclusivamente dalla imprudente condotta di guida della ricorrente (la quale, nell’effettuare un sorpasso, ha perso il controllo del proprio veicolo), e che invece – sotto il profilo causale – non ha avuto alcun effettivo rilievo quella del resistente S. il quale, prima del suddetto sorpasso, avrebbe omesso di concedere la precedenza all’incrocio.

Orbene, in tema di sinistri stradali, costituiscono accertamenti di fatto, non censurabili in sede di legittimità, la ricostruzione della dinamica dell’incidente e l’accertamento della condotta e della responsabilità dei soggetti coinvolti, così come l’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso (ex plurimis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3503 del 23/02/2016, Rv. 638917 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1028 del 25/01/2012, Rv. 621316 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13085 del 05/06/2007, Rv. 597606 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9243 del 18/04/2007, Rv. 597864 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19301 del 08/09/2006, Rv. 592930 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4009 del 23/02/2006, Rv. 587395 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14599 del 12/07/2005, Rv. 583449 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19305 del 03/10/2005, Rv. 584424 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22985 del 07/12/2004, Rv. 580880 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15434 del 10/08/2004, Rv. 576167 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19188 del 15/12/2003, Rv. 568935 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18941 del 11/12/2003, Rv. 569296 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11007 del 14/07/2003, Rv. 565039 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4567 del 27/03/2003, Rv. 561838 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 915 del 22/01/2003, Rv. 560441 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15809 del 11/11/2002, Rv. 558397 – 01).

Di conseguenza, va esclusa sia la violazione delle disposizioni di legge richiamate dalla ricorrente sia il denunziato omesso esame di fatti rilevanti ai fini della decisione.

Il ricorso, in sostanza, si risolve in una inammissibile richiesta di nuova valutazione del fatto e di diversa interpretazione delle risultanze istruttorie.

2. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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