Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18957 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 27/09/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30250-2010 proposto da:

R.W., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo studio del Dott. GIAN

MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato NADIA STANZIOLA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA POLLI, SERGIO PREDEN, ANTONELLA

PATTERI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 534/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 03/08/2010 R.G.N. 493/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 534/2010, depositata il 3.8.2010, la Corte d’Appello di Genova, rigettava l’appello proposto da R.W. nei confronti dell’INPS avverso la sentenza del tribunale della Spezia che aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere l’accertamento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e succ. mod..

A fondamento della decisione la Corte d’Appello sosteneva che il diritto invocato non sussistesse perchè il ctu nominato in primo grado, ing. T., aveva accertato che l’attività di tornitore svolta dal R. alle dipendenze della Nuova Olmec non avesse comportato esposizione diretta alle polveri di amianto, mentre quella ambientale subita dal lavoratore poteva essere quantificata nell’ordine delle 10 ff/litro. Inoltre per la attività svolta alle dipendenze dell’ENEL, nella sezione combustibili, il ctu aveva correttamente applicato le percentuali di esposizione ritenute più confacenti sulla scorta dell’esame dell’attività, dell’ambiente di lavoro e dell’informazioni acquisite, in particolare sulla frequenza dei lavori di manutenzione; mentre non risultava che il R. svolgesse attività di costruzione impianti di riscaldamento comportante il taglio, il montaggio e lo smontaggio di coibentazioni.

Per la cassazione di questa sentenza, ha presentato ricorso per cassazione R.W. con tre motivi. Resiste l’INPS con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorso deduce violazione dell’art. 194 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., in quanto il quesito posto dal giudice al ctu era conforme a legge quando fu redatto (2.02.2007) ma non lo era più successivamente in sede di chiarimenti resi dall’ing. T. a causa dell’abrogazione del quadro normativo di riferimento (ovvero del D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 e dell’intero provvedimento per opera del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 304, comma 1, lett. a). L’articolato motivo censura inoltre l’operato del ctu perchè aveva fondato il proprio giudizio negativo facendo esclusivo riferimento al contenuto di perizie precedenti, perchè aveva omesso di assumere informazioni da terzi qualificati (come i responsabili della centrale Enel o i rappresentanti sindacali) e perchè non si era attenuto alle osservazioni del perito di parte, ing. P., il quale aveva denunciato le disattenzioni di cui era affetta la relazione peritale in relazione all’attività effettivamente svolta dall’attore ed alla diversità del caso che lo riguardava.

1.1 Il motivo è infondato laddove deduce una violazione di legge in relazione all’incarico conferito al ctu di accertare l’esposizione qualificata ai sensi del D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 atteso che, in base ai consolidati precedenti di questa Suprema Corte (v. per tutti Cass. 13497/2013), che si collegano con l’orientamento del Giudice delle leggi (sentenze nn. 5/2000 e 434/2002), il livello quantitativo delle fibre è insito nella natura del beneficio pensionistico (previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8); il quale spetta unicamente ai lavoratori che, in relazione alle lavorazioni cui sono stati addetti e alle condizioni dei relativi ambienti di lavoro, abbiano subito per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate le pause fisiologiche, quali riposi, ferie e festività), un’esposizione qualificata a polveri di amianto. Detto limite pari a 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo, in rapporto ad un periodo lavorativo di otto ore), quale soglia il cui superamento implica la valutazione della relativa posizione di lavoro come esposta ad un rischio qualificato e concreto, era desunto dapprima dalla legislazione preventiva fissata nel D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31; quindi nel D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, art. 59-decies; ed in seguito nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 254.

In relazione alla specifica questione del riconoscimento del beneficio pensionistico, la stessa soglia risulta pure autonomamente fissata dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 3 (conv., con modificazioni, nella L. n. 326 del 2003), che, se ha modificato ratione temporis la portata e la misura del beneficio contributivo accordato, ha, comunque, confermato la necessità, anche con riferimento al periodo pregresso, di una soglia di esposizione quantitativamente precisata (cfr. Cass. 21257/2004; Cass. 400/2007).

1.2. Le censure contenute nel primo motivo di ricorso sono invece inammissibili nella parte in cui richiedono a questa Corte di legittimità una nuova complessiva disamina delle risultanze processuali, in dissenso dalla valutazione del ctu e sulla scorta di quelle operate dal proprio perito di parte. Un giudizio che solo il giudice di merito è abilitato a fare valutando gli elementi probatori in suo possesso, con apprezzamento di situazioni di fatto non suscettibile di riesame in sede di legittimità se congruamente motivato, come risulta anche dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema della valutazione dell’esposizione necessaria ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’ amianto ad amianto (Sez. L, Sentenza n. 3095 del 13/02/2007).

1.3 Le medesime censure non rispettano infine il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione in quanto, mentre si dilungano sulle valutazioni del perito di parte, omettono di riprodurre, almeno per stralci significativi, la relazione del ctu sottoposta a critica, il che non consente a questa di Corte di valutare l’esistenza degli errori denunciati.

2. Col secondo motivo il ricorso denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo la Corte territoriale violato il principio secondo cui le prove devono essere valutate dal giudice con prudente apprezzamento ovvero secondo ragionevolezza. Nel caso di specie la Corte non aveva tenuto conto che, come rilevato sia in primo grado che in appello, la medesima Corte d’Appello genovese sulla base di diversa ctu (redatta dall’ing. Ru.) aveva riconosciuto (con sentenze n. 1108/2006 e n. 395/2008) i benefici ex L. n. 257 del 1992 ai dipendenti delle medesime aziende (Nuova Olmec ed Enel Spa) presso le quali aveva lavorato il R.; il che avrebbe dovuto comportare almeno il rinnovo della ctu. La Corte aveva inoltre valutato con superficialità la stessa perizia dell’ing. T. affermando erroneamente che R. facesse il tornitore (mentre era carpentiere) e che fosse stato esposto a 10 fibre litro (al posto delle 50 indicate dal CTU).

2.1 Anche detto motivo si rivela anzitutto carente sotto il profilo dell’autosufficienza posto che non trascrive nè produce le varie ctu, gli atti, le sentenze di altri procedimenti a cui fa riferimento e pertanto non consente di verificare quanto si asserisce essere accaduto.

2.2 In secondo luogo il motivo non può essere accolto, perchè la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo controllo, non essendo quello di cassazione un terzo grado di giudizio il cui compito sia di verificare la fondatezza di ogni affermazione effettuata dal giudice di appello nella sentenza. Esso è invece (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25332 del 28/11/2014) un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti; ma deve promuovere specifiche censure nei limiti dei motivi consentiti dalla legge.

Nel caso in esame il motivo neppure deduce, come avrebbe dovuto (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40)1 alcuna omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione come riferita ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico) bensì propone mere questioni di prevalenza, attendibilità e concludenza del ragionamento probatorio utilizzato ai fini della decisione dal giudice di merito; come tali del tutto irrilevanti in questa sede, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate.

2.3. Deve essere inoltre osservato che il riconoscimento dei benefici L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8 per altri dipendenti delle medesime aziende (Nuova Olmec ed Enel Spa) presso le quali lavorava il R. non comporta vizio di motivazione, nè violazione di legge, se non è provato anzitutto che si trattasse dei medesimi fatti (periodi, mansioni, ambienti e lavorazioni). Inoltre, l’asserito contrasto delle conclusioni delle ctu espletate in cause diverse non induce, di per sè, errore alcuno, in quanto andrebbe comprovato che si t r. pure di cause fondate, oltre che sugli stessi fatti, anche su medesime allegazioni e deduzioni e sulle medesime premesse probatorie, dal punto di vista dello sviluppo processuale.

2.4 La mera omessa motivazione da parte del giudice sul contrasto delle perizie rese in cause diverse non è poi vizio che rivesta i caratteri della decisività ai fini della decisione. In quanto se da una parte occorrerebbe comprovare che si t r. di vicende sovrapponibili sul piano dei fatti e dello sviluppo processuale; dall’altra (ai fini dell’art. 360 c.p.c., n. 5) andrebbe pure allegato la decisività del vizio; laddove la divergenza degli accertamenti non è di per sè sola considerata sintomatica della fallacità dell’accertamento svolto in una o nell’altra causa. In quanto andrebbe pure spiegato per quali ragioni avrebbe errato il perito nominato nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza oggetto di ricorso che si chiede di cassare.

2.5 Sotto il medesimo profilo, alcuna rilevanza può avere il fatto che la Corte avrebbe trascritto erroneamente che R. facesse il tornitore (mentre era carpentiere) e che fosse stato esposto a 10 fibre litro (al posto delle 50 indicate dal CTU); trattandosi di circostanze ininfluenti ai fini del riconoscimento del beneficio in oggetto, subordinato alla prova di un limite di esposizione superiore a 100 fibre litro, accertato comunque come insussistente dal ctu in relazione alla reale attività svolta dal lavoratore.

3. Col terzo motivo si denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in quanto il giudice non ha concesso la possibilità al ricorrente di provare con testimoni le caratteristiche delle proprie mansioni.

La doglianza è inammissibile ed infondata in quanto, come risulta dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 4178 del 22/02/2007), qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonchè di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove. Elementi tutti mancanti nell’articolazione del vizio in esame.

4. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2100 di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre il 15% di spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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