Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18957 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/09/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 16/09/2011), n.18957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CANTORE 5,

presso lo studio dell’avvocato SPIGHETTI EDOARDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VASSALLO GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA

FABRIZIO, CALIULO LUIGI, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 874/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/01/2007, r.g.n. 1481/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 27.9.1995 al Giudice del lavoro C.M. presentava opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione emessa dall’INPS il 7.77.1995 con la quale veniva ingiunto di pagare la somma di L. 687.000 come sanzione amministrativa per omessi contributi dovuti in favore del personale imbarcato su un proprio natante dal 20.7.1990 al 31.12.1990. Eccepiva che con atto notarile del 1981 era stata costituita la società cooperativa a r.l. Mare sud che era armatrice del natante e che la detta società aveva già provveduto al versamento dei contributi dovuti. Con altro ricorso il C. proponeva opposizione a d.i. emesso il 5.12.1996 su istanza dell’INPS con il quale era stato intimato il pagamento della somma di L. 6.408.725 per omessi contributi e sanzioni aggiuntive per il periodo 1.7.1990 al 31.12.1990 chiedendone la revoca.

Si costituiva resistendo l’INPS che allegava che la cooperativa Mare sud era entità fittizia come emergente da accertamenti eseguiti dall’Ispettorato del lavoro e dalla G.d.F. Le due cause venivano riunite e con sentenza del 11.2.2000 il giudice di primo grado accoglieva entrambe le opposizioni revocando i due provvedimenti impugnati.

Proponeva appello l’INPS e la Corte di appello sez. lavoro di Catania con sentenza del 7.12.2006 accoglieva l’appello dell’INPS e rigettava la proposta opposizione al d.i. opposto, con condanna dell’INPS al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

La Corte territoriale rilevava che la Corte di appello penale di Catania aveva ritenuto il C. colpevole del reato di truffa aggravata per illegittima percezione degli assegni familiari ed indebito godimento del trattamento previdenziale ed assicurativo per intero in quanto era stato accertato il carattere fittizio della cooperativa artatamente creata al fine di sottrarsi al sistema impositivo e fiscale ed agli obblighi contributivi dovuti. Il meccanismo truffaldino era rappresentato dal far figurare la Cooperativa prima ricordata come armatore della motobarca di proprietà del C.; i contributi erano stati versati in misura inferiore al dovuto in quanto connessi alla minora aliquota della Cooperativa. L’INPS pertanto correttamente aveva disatteso l’inquadramento a fini previdenziali della cooperativa ed aveva proceduto al recupero dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti risultanti dai ruolini di equipaggio ed imbarcati sulle navi fittiziamente armate dalla Cooperativa. L’avvenuto pagamento nella misura inferiore dei contribuiti dal parte della Cooperativa era ininfluente in quanto comunque ripetibile.

Propone ricorso il C. con tre motivi; resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente censura la sentenza impugnata con tre motivi.

Nel primo motivo si allega l’omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè falsa applicazione della circolare del Ministero del lavoro 8.5.1968.

Mancava una adeguata motivazione in ordine alla pretesa inesistenza della Cooperativa, che era stata ritualmente costituita con atto notarle. Quel che si era, al più, accertato era la carenza dei requisiti per accedere ai benefici previdenziali.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 1415 e 1418 c.c. in quanto non era mai stata neppure proposta una domanda di simulazione assoluta dell’atto costitutivo della Cooperativa Mare sud.

Con il terzo motivo si rileva l’omessa motivazione circa un fatto controverso per il giudizio e cioè la prova dei dedotti rapporti di lavoro subordinato per i quali l’INPS ha chiesto i contributi.

I tre motivi appaiono infondati.

Circa il primo motivo la presente controversia ha come oggetto esclusivamente la spettanza dei contributi richiesti dall’INPS e le correlate sanzioni aggiuntive; pertanto l’indagine effettuata dai giudici di merito non doveva essere estesa alla sussistenza dei requisiti in sè e per sè considerati per la costituzione della Cooperativa, ma doveva limitarsi al thema decidendum.

A tal fine è stata accertata la natura fittizia della cooperativa in quanto la sua finalità era solo quella di sottrarre gli asseriti soci al più rigoroso sistema contributivo per le imbarcazioni che risultava avere come armatore la cooperativa, come nel caso della barca di proprietà del C., come da sentenza della Corte di appello penale di Catania i cui esiti, nel merito non sono stati in nulla contestati. Quindi sono stati compiuti tutti gli accertamenti logicamente presupposti per l’accoglimento della domanda, che- invece- non implicava affatto la formulazione di una domanda di nullità dell’atto costitutivo della Cooperativa, essendo la presente controversia limitata ai fini previdenziali fatti valere in giudizio.

Quanto detto supra rileva anche per il secondo motivo; per le ragioni già dette per l’accertamento della sussistenza dell’obbligo contributivo fatto valere dall’INPS non occorreva affatto una preventiva domanda di simulazione assoluta della Cooperativa, rimanendo il thema decidendum in ambito previdenziale.

Infine (terzo motivo) non sussiste la dedotta carenza motivazione del provvedimento impugnato, in quanto i dipendenti per i quali sono stati richiesti i contributi sono quelli risultanti dai ruolini di equipaggio ed imbarcati su ogni singola nave, per i quali, peraltro, il C. assume essere stati corrisposti i contributi da parte della Cooperativa. La prova della sussistenza dei rapporti di lavoro richiamata in ricorso è, quindi, di ordine documentale e nessuna contestazione sul punto è stata sollevata, se non quella, non vera, dell’omessa motivazione.

Si deve, quindi, rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’INPS, liquidate in Euro 10,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari con accessori di legge.

Il ricorso non è stato notificato al Ministero delle Finanze.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’INPS, liquidate in Euro 10,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari con accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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