Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18957 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/09/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 11/09/2020), n.18957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25509-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

MARCORA 18/20, presso l’Ufficio Legale Centrale del PATRONATO

A.C.L.I., rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO FAGGIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 573/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/12/2013 R.G.N. 1085/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda proposta da M.R. nei confronti dell’Inps e riconosciuto al ricorrente la pensione di anzianità, previa totalizzazione ex D.Lgs. n. 42 del 2006 della contribuzione versata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995 nonchè presso il Fondo pensioni spedizionieri doganali, soppresso con L. n. 230 del 1997.

2. A fondamento del decisum, la Corte disattendeva la tesi dell’Inps che aveva rigettato la domanda amministrativa presentata il 31.3.2004, sul presupposto che la totalizzazione in relazione alla contribuzione versata presso tale Fondo non fosse ammessa.

3. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui M.R. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. A fondamento del ricorso l’INPS deduce la violazione della L. 16 luglio 1997, n. 230, artt. 2 e 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, artt. 1,4 e 7. Sostiene che ai sensi della L. n. 230 del 1997 la totalizzazione non potrebbe trovare applicazione con riferimento ai contributi versati presso il Fondo degli spedizionieri doganali, i quali danno diritto da soli, e indipendentemente dal raggiungimento del requisito contributivo stabilito dalla normativa di settore, ad un trattamento autonomo che si aggiunge ad altre eventuali pensioni maturate in altre gestioni previdenziali. Aggiunge che è solo con la modifica apportata al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, art. 1 dal D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2, che per la contribuzione versata presso il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali è stata ammessa la totalizzazione dei contributi, ma che tale normativa non può valere che per le domande di pensione presentate successivamente alla sua entrata in vigore, mentre nel caso il ricorrente ha preteso di avere accesso alla pensione di anzianità con decorrenza dal 31.1.2006, in relazione alla domanda amministrativa presentata il 31.3.2004.

5. Il ricorso, in continuità con i principi più volte espressi in materia da questa Corte di legittimità (v., da ultimo, Cass. 18/10/2018, n. 26245, Cass. 24/04/2019, n. 11243 e precedenti conformi), è infondato.

6. In particolare si è affermato, e qui si ribadisce, che il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla L. n. 1612 del 1960, concorre, quale forma di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, ai fini dell’integrazione del requisito di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, per la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, posto che la L. n. 230 del 1997, che lo ha soppresso, non ha previsto l’annullamento delle posizioni contributive, nè la restituzione dei contributi versati, sicchè l’espressa inclusione del Fondo tra le ipotesi oggetto della facoltà di cumulo, disposta con il D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2, conferma che il ricorso alla totalizzazione è consentito anche in relazione alle domande proposte prima dell’entrata in vigore del predetto D.P.R. n. 157.

7. La normativa della cui applicabilità ora si controverte si inserisce in un percorso legislativo segnato dall’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 1999 che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della L. 5 marzo 1990, n. 45, artt. 1 e 2 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), indicò espressamente nella totalizzazione dei periodi assicurativi il sistema alternativo che il legislatore avrebbe dovuto disciplinare affinchè l’eccessiva onerosità della ricongiunzione non esponesse l’assicurato al rischio di veder sterilizzata la contribuzione versata per un numero di anni tale da raggiungere, nel complesso, l’anzianità contributiva richiesta, evitando così che il lavoratore abbandoni il mondo produttivo senza alcuna prospettiva di tutela previdenziale.

8. Con la L. n. 243 del 2004, venne conferita delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti norme (per quanto qui specificamente rileva) volte a: “d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi”; in attuazione della L. n. 243 del 2004, venne emanato il D.Lgs. n. 42 del 2006, il cui art. 1, nel testo originario, prevedeva che “agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione”.

9. La controversia all’esame della Corte investe l’interpretazione del ridetto del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, discutendosi se fra le forme pensionistiche contemplate dalla norma dovesse o meno essere ricompreso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, soppresso con la L. 16 luglio 1997, n. 230.

10. Alla predetta questione interpretativa va data risposta positiva e non rileva, in contrario, che il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali sia stato soppresso dalla L. n. 230 del 1997 a decorrere dal 1 gennaio 1998 (art. 1) giacchè tale legge prevede la conservazione, per gli spedizionieri doganali, della quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997.

11. La L. n. 230 del 1997 non ha previsto l’annullamento delle singole posizioni contributive, nè la restituzione agli iscritti al Fondo dei contributi versati, con la conseguenza che la persistenza della posizione contributiva acquisita consente l’applicazione della totalizzazione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1.

12. La L. n. 243 del 2004 e il D.Lgs. n. 42 del 2006 hanno introdotto una nuova disciplina relativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, anche al fine dell’accesso alla pensione di anzianità (cfr. D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, comma 2, lett. a), con riferimento alla facoltà, per l’interessato, di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti ove “…indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni”).

13. L’espressa previsione legislativa secondo cui anche il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali rientra fra le gestioni i cui periodi assicurativi consentono la totalizzazione smentisce l’assunto difensivo dell’istituto secondo il quale il vincolo di destinazione di cui alla L. n. 230 del 1997 precluderebbe la possibilità di procedere alla totalizzazione dei relativi contributi e, specularmente, testimonia che la contribuzione versata al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali è suscettibile di essere utilizzata ai fini della totalizzazione.

14. La portata non innovativa della modifica di cui al D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2, induce ad escludere che la totalizzazione sia consentita solo in relazione alle domande proposte successivamente all’entrata in vigore di tale novella.

15. Al contrario, il predetto intervento legislativo, inserendosi in un contesto normativo che già riconosceva la possibilità della totalizzazione anche per i periodi contributivi inerenti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali e in assenza, peraltro, di qualsivoglia modifica introdotta, medio tempore, alla disciplina di cui alla L. n. 230 del 1997, ne evidenzia la portata esplicativa e confermativa della normativa già applicabile secondo la prospettata esegesi del cit. D.Lgs. n. 42, art. 1, comma 1 e, quindi, la sua funzione sostanziale di interpretazione autentica di quest’ultimo.

16. Rimane, pertanto, confermato che il ricorso alla totalizzazione, ove ne ricorrano i presupposti fattuali, è consentito anche in relazione alle domande proposte in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2 e la contraria opzione ermeneutica presenterebbe ineludibili profili di incostituzionalità, sia sotto il profilo della sua ragionevolezza (art. 3 Cost.), poichè porterebbe a soluzioni diametralmente opposte a seconda che, a parità di condizioni, la medesima domanda sia stata avanzata prima o dopo una certa data, sia sotto il profilo dell’osservanza dell’art. 76 Cost., stante la contrarietà ai principi direttivi dettati dalla Legge Delega n. 243 del 2004, a sua volta emanata alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, sicchè, ove pure residuasse un dubbio ermeneutico, lo stesso dovrebbe essere risolto privilegiando l’interpretazione che rende la norma interpretata conforme al dettato costituzionale.

17. In definitiva, il ricorso va rigettato.

18. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Guido Faggiani.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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