Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18956 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 27/09/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22926-2010 proposto da: !

B.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

ANTONINI, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO NUNZI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA POLLI, SERGIO

PREDEN, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1529/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/11/2009 R.G.N. 1469/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: in via principale

inammissibilità, in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17 – 25/11/2009 la Corte d’appello di Firenze, pronunciando sugli appelli riuniti promossi dall’Inps nei confronti di B.G., F.M. e T.F., ha deciso, per quel che qui interessa la posizione del B., di accogliere il gravame dell’Inps e di dichiarare il medesimo appellato decaduto dal diritto al conseguimento del beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992 con riguardo al periodo (OMISSIS).

La Corte ha spiegato che B.G. aveva presentato una prima domanda all’Inps in data 16/10/1996 ai fini del conseguimento del predetto beneficio per la subita esposizione all’amianto, allorquando non era ancora titolare di trattamento pensionistico, avendolo conseguito solo a decorrere dall’1.1.2004, mentre il ricorso giudiziario era stato depositato il 17/5/2005, vale a dire allorquando era ormai già scaduto da tempo il termine decadenziale previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il B. con due motivi.

Resiste con controricorso l’Inps che deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata l’eccezione attraverso la quale l’Inps ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per tardività della sua proposizione, in quanto notificato solo il 1 ottobre 2010 allorquando era già scaduto il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, eseguita dal difensore del medesimo B. in data 23 dicembre 2009.

L’eccezione è infondata, atteso che dalla copia dell’atto contenente la notifica della sentenza in esame, così come prodotta in giudizio, si evince che la stessa fu notificata dal difensore del ricorrente ai procuratori costituiti dell’Inps solo nell’interesse degli altri lavoratori risultati vincitori e dal medesimo assistiti, per cui non poteva operare per B.G. il termine breve per l’impugnazione.

Col primo motivo il ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che il petitum del ricorso giudiziario del 17.5.2005, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Grosseto, concerneva la richiesta di adeguamento del trattamento pensionistico di cui era titolare sin dall'(OMISSIS) e non la domanda di conseguimento ex novo di una prestazione pensionistica, con la conseguenza che non poteva trovare applicazione nei suoi confronti la decadenza di cui alla predetta norma, che operava nei soli casi di richiesta di attribuzione di una nuova prestazione e non anche in quelli riguardanti, come l’odierna ipotesi, il mero ricalcolo della pensione già in essere. In subordine il ricorrente rileva che al limite la decadenza di cui trattasi potrebbe riguardare unicamente i ratei pregressi, vale a dire il mancato riconoscimento dei ratei di pensione anteriori al triennio precedente al deposito del ricorso giudiziario, non potendo vedersi negare in via definitiva la maggiorazione contributiva facente parte integrante del diritto a pensione.

Col secondo motivo, dedotto per contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale una non corretta applicazione del principio di diritto contenuto nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12720/2009 in tema di decadenza, in quanto la stessa Corte di merito lo avrebbe ricollegato alle sole domande finalizzate ad ottenere il beneficio L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, attraverso il coefficiente di moltiplicazione 1,25, applicabile ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

Osserva la Corte che i predetti motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Invero, la giurisprudenza di questa Corte, decidendo numerose analoghe controversie (cfr., in particolare, Cass. sez. 6 – L., Ord. n. 7934/2014, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012, n.27148 del 2013), si è espressa affermando il principio che la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992) trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione.

Secondo le richiamate decisioni, infatti, l’art. 47 citato, per l’ampio riferimento fatto alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, comprende tutte le domande giudiziarie In cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

In pratica, con la domanda per cui è causa non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e, dunque, intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l’accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant’anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico.

Detti presupposti (esposizione all’amianto e relativa durata) sono fatti la cui esistenza è conosciuta soltanto dall’interessato, che costui è tenuto a portarli a conoscenza dell’ente onerato dell’applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un’apposita domanda amministrativa, necessaria, quindi, anche nel regime precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (convertito nella L. n. 326 del 2003), che ne ha addirittura sanzionato la mancata presentazione entro il termine ivi previsto con la decadenza dal diritto al richiesto beneficio (v., ex multis, Cass. sez. lav. n. 11400/2012).

E’ opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l’onere degli interessati di proporre all’istituto gestore dell’assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. 15008/2005; Cass. 1629 e 9348 del 2012).

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2100,00, di cui Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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